Sentenza n. 6206/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del 25.3.22 con cui l'infermità di cui è affetta la ricorrente, non risulta essere dipendente da causa di servizio, e con cui è stata altresì respinta la domanda di equo indennizzo; - del parere (n. -OMISSIS-) del Comitato di Verifica per le cause di servizio notificato il 13.5.22; nonché ottenere il riconoscimento della interdipendenza da causa di servizio, la concessione dell'equo indennizzo e la P.P.O. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 26/01/2023: - del Decreto n. -OMISSIS- (CC--OMISSIS---OMISSIS--24.10.2022), notificato il 21.11.2022, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha convalidato il decreto -OMISSIS-, già impugnato, il quale giudicava l'infermità “disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva affettiva” non dipendente da causa di servizio, e con cui veniva altresì respinta la domanda di equo indennizzo; - del parere (n. -OMISSIS-) del Comitato di Verifica per le cause di servizio, datato 14.09.2022 - notificato il 21.11.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo per un disturbo ansioso, nonché i presupposti pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e il successivo decreto di conferma
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 25 marzo 2022 e il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che avevano escluso il nesso causale o di interdipendenza tra il disturbo ansioso con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotivo-affettiva e il pregresso ematoma epidurale frontale bilaterale, già riconosciuto dipendente da causa di servizio e conseguente a una caduta da cavallo durante l'addestramento nel 1995. L'Amministrazione aveva ritenuto decisivo il decorso di oltre vent'anni dall'evento traumatico, l'asserita assenza di sintomi e trattamenti psichiatrici documentati nel periodo intermedio, nonché la possibile incidenza di fattori estranei, tra cui la perdita del padre. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il successivo decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il nuovo parere del Comitato, che avevano confermato il diniego. La ricorrente ha dedotto l'erroneità della valutazione tecnico-medica, sostenendo che la patologia psichica costituiva conseguenza o comunque interdipendenza dell'originario trauma cranio-encefalico, come risultava dalla documentazione clinica e dalle prescrizioni psicofarmacologiche. Ha inoltre chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione le domande relative alla pensione privilegiata, rilevando che le controversie concernenti il diritto, l'an, il quantum e la decorrenza della pensione privilegiata spettano alla Corte dei conti; nel caso concreto, peraltro, la ricorrente aveva già instaurato un autonomo giudizio davanti al giudice contabile. La domanda relativa all'ematoma epidurale frontale bilaterale è stata dichiarata inammissibile per carenza originaria di interesse quanto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, poiché tale riconoscimento era già stato effettuato con il Modello C del 1995. È stata invece respinta la domanda di equo indennizzo riferita a tale patologia, non essendo state indicate le ragioni della sua ascrivibilità a categoria e risultando dal parere amministrativo che essa non era classificabile ai fini dell'indennizzo. Il ricorso è stato accolto quanto al disturbo ansioso. Il Collegio ha aderito alle conclusioni dell'Organismo verificatore nominato dalla Corte dei conti, secondo cui il grave trauma cranio-encefalico del 1995 aveva determinato una sintomatologia psicorganica e il disturbo psichiatrico doveva considerarsi interdipendente dall'ematoma epidurale già riconosciuto dipendente da causa di servizio. Il TAR ha quindi ritenuto complessivamente inattendibile sul piano tecnico la valutazione dell'Amministrazione, annullando gli atti nella parte in cui escludevano la dipendenza da causa di servizio del disturbo ansioso e imponendo all'Amministrazione di riesaminare la domanda di equo indennizzo, assumendo come dato accertato tale dipendenza. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese, liquidate in € 3.350,00 oltre accessori, con compensazione di un terzo.
Norme richiamate
art. 62 T.U. 12 luglio 1934, n. 1214
Attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative al diritto, all'an, al quantum e alla decorrenza della pensione privilegiata dei pubblici dipendenti.
legge 1° marzo 1952, n. 157
È richiamata quale disciplina vigente all'epoca del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'ematoma epidurale mediante Modello C del 1995.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Le controversie relative al diritto, all'an, al quantum e alla decorrenza della pensione privilegiata dei dipendenti pubblici appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti; tale giurisdizione comprende anche la domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta ai fini pensionistici.
- È priva di interesse la domanda con cui si chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità per la quale tale riconoscimento sia già stato formalmente disposto dall'Amministrazione.
- La domanda di equo indennizzo per un'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio deve essere specificamente sorretta dall'indicazione delle ragioni per cui la menomazione sarebbe ascrivibile a una categoria indennizzabile; in mancanza, la relativa domanda non può essere accolta.
- Nel sindacato sulle valutazioni tecnico-amministrative in materia medico-legale, il giudice può ritenere inattendibile la valutazione dell'Amministrazione quando un accertamento tecnico fondato sulla documentazione sanitaria evidenzi, con argomentazioni logiche e coerenti, l'erroneità della ricostruzione del nesso eziologico.
- Quando un accertamento tecnico attendibile dimostri che una patologia psichica costituisce interdipendenza o conseguenza di un'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudice può annullare il diniego amministrativo e imporre all'Amministrazione di riesaminare la domanda di equo indennizzo assumendo come accertata la dipendenza da causa di servizio della patologia interdipendente.
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