Cassazione Penale, Ordinanza n. 05314/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano meramente generiche e non specificamente riferite al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudizio di merito era stato definito in appello con concordato dei motivi. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, deducendo in modo generico l'erronea esclusione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, senza articolare motivi specifici o una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Richiamato implicitamente per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro la sola determinazione della pena deve contenere censure specifiche e puntuali: una doglianza generica sull'esclusione delle attenuanti generiche o sulla quantificazione della pena non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- Quando il giudizio di appello è stato definito con concordato dei motivi, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestazioni apodittiche sul trattamento sanzionatorio, ma deve individuare in modo preciso l'errore di diritto o il vizio motivazionale denunciato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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