Cassazione Penale, Sentenza n. 22285/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Abshir Abdellah impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno che lo aveva condannato, in continuazione, per associazione per delinquere (art. 416 c.p.), favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato (art. 12, comma 3, lett. a), b), d) d.lgs. 25/07/1998 n. 286) e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis c.p.). Il ricorrente deduceva: carenza del requisito soggettivo e oggettivo della partecipazione a un'associazione criminale (contestando la valutazione delle intercettazioni e l'esistenza di un ruolo organizzato), che la sua condotta fosse di mera assistenza solidaristica a connazionali già presenti in Italia (non finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) e vizi nella determinazione della pena, inclusa un'errata applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità: ha confermato la responsabilità penale dell'imputato sulla base delle intercettazioni ritenute inequivoche e della motivazione della Corte territoriale. Ha però accolto la doglianza relativa al calcolo della riduzione per il rito abbreviato, rilevando un errore materiale della Corte d'appello nella quantificazione della pena. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla quantificazione della pena e ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 41.333,00 di multa (applicando correttamente la riduzione di un terzo sulla pena finale determinata dal giudice di merito). Nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La norma è stata applicata per inquadrare l'addebito di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati relativi all'immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto sussistere il requisito soggettivo e oggettivo sulla base delle intercettazioni e della dinamica organizzativa emersa.
art. 12, comma 3, lett. a), b), d) d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. immigrazione)
La norma disciplina l'aggravamento del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte territoriale ha ritenuto sussistere la gravità e le circostanze aggravanti contestate, mentre la Cassazione ha verificato la corretta applicazione delle fattispecie ma non ha ritenuto fondata la ricostruzione difensiva di mera assistenza solidaristica.
art. 497-bis cod. pen.
La norma sul possesso e fabbricazione di documenti falsi è stata considerata integrata dalle attività di produzione/fornitura di documenti falsi o contraffatti funzionali al trasferimento dei migranti.
art. 13, comma 3 T.U. imm.
Richiamato nel motivo difensivo come norma che potrebbe giustificare comportamenti di assistenza; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori contraddicessero la tesi che si trattasse di atti esclusivamente di solidarietà temporanea.
art. 132 cod. pen.
Richiamato come criterio generale per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha motivato la scelta della pena di base applicando i criteri soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma.
art. 133 cod. pen.
Usato per la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e per la motivazione della determinazione della pena; la Corte d'appello ha illustrato perché ha ritenuto prevalenti le attenuanti rispetto alle aggravanti, e la Cassazione ha dichiarato congrua la motivazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha ricordato che la ricostruzione di merito e la valutazione delle fonti di prova non sono riesaminabili in Cassazione salvo vizi di motivazione o di diritto.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen. (come modificato dalla legge n. 103/2017)
La norma consente alla Corte di Cassazione, in casi specifici e quando è possibile correggere l'errore senza nuovo esame di merito, di annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena; è il fondamento giuridico dell'intervento di modifica della quantificazione della pena nella presente sentenza.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è possibile una rivalutazione integrale delle prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti che è rimessa al giudice di merito; i motivi che si limitano a chiedere diversa valutazione delle intercettazioni o delle dichiarazioni sono in generale inammissibili.
- Le intercettazioni telefoniche, se ritenute chiaramente indicanti il modus operandi e la consapevolezza dell'attività delittuosa, possono costituire elemento centrale per la riconduzione della condotta del singolo alla fattispecie di associazione per delinquere o di favoreggiamento.
- La distinzione tra aiuto solidaristico e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dipende dalla prova dell'intento e dalla natura e continuità dell'attività: atti organizzati, fornitura di documenti falsi o l'organizzazione di trasferimenti verso l'estero sono indici di finalità illecite.
- Errori materiali nella quantificazione della pena da parte del giudice di merito possono essere corretti dalla Cassazione e, se possibile senza bisogno di nuovo esame di merito, la pena può essere rideterminata direttamente ai sensi dell'art. 620 c.p.p.; ciò rende importante verificare attentamente il calcolo delle continuazioni e le riduzioni (es. rito abbreviato).
- La prova di entrate economiche rilevanti va valutata nel contesto dell'attività complessiva dell'associazione: l'assenza di movimenti direttamente riconducibili al singolo non esclude automaticamente la partecipazione se sussistono altri elementi probatori coerenti.
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