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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25627/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di violazione e dell'irrogazione di sanzioni relative all'ICI per l'anno 2005, notificati il 3/1/2012. La contribuente deduceva la decadenza dell'ente per tardiva notifica delle sanzioni rispetto al termine quinquennale previsto dall'art. 1 comma 161 L. n. 296/2006 e contestava inoltre che le sanzioni fossero state calcolate sulla base di un avviso di accertamento originario poi annullato e sostituito da un successivo avviso di rettifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso (assorbendo il secondo), ritenendo che le sanzioni, essendo state riservate in separato atto e notificate oltre il termine di decadenza quinquennale, sono decadute. La Corte ha ricordato che l'avviso notificato tempestivamente (25/11/2010) ha preservato solo la pretesa tributaria ivi contenuta e non la potestà sanzionatoria riservata a distinto atto. Il successivo avviso notificato il 5/5/2011 è una rettifica dell'avviso iniziale e non una nuova pretesa che possa far decorrere un nuovo termine per l'irrogazione delle sanzioni. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto l'originario ricorso della contribuente. Le spese del doppio grado di merito sono compensate; il Comune di Fiumicino è condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per spese non documentabili oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), art. 1, comma 161

    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

    La norma impone che l'esercizio del potere sanzionatorio sia soggetto al medesimo termine di decadenza quinquennale previsto per gli avvisi di accertamento: se le sanzioni sono contestate o irrogate con atto separato oltre tale termine, sono decadute.

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16

    Individua la disciplina del procedimento sanzionatorio tributario; la Corte richiama che le contestazioni/irrogazioni effettuate ai sensi dell'art.16 sono soggette al termine di decadenza previsto dalla L. n.296/2006 art.1 c.161.

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, comma 1

    Stabilisce termini riferiti all'attività accertativa; la Corte ricorda che il medesimo termine di decadenza si applica all'esercizio del potere sanzionatorio.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiamate: n. 11699/2016 e n. 18625/2020)

    Richiamate per il principio secondo cui un secondo avviso, notificato in rettifica, non costituisce una nuova pretesa impositiva che possa estendere o rinnovare i termini per l'esercizio dei poteri dell'Amministrazione, salvo che si tratti effettivamente di una nuova pretesa.

Massime di principio

  • Se le sanzioni vengono riservate in un atto separato dall'avviso di accertamento, tale atto sanzionatorio deve essere notificato entro lo stesso termine di decadenza quinquennale previsto per l'avviso di accertamento (art.1 c.161 L. n.296/2006); la notifica tardiva determina la decadenza e l'illegittimità delle sanzioni.
  • La tempestiva notifica di un avviso di accertamento non estende automaticamente il termine per l'irrogazione delle sanzioni qualora queste siano state espressamente rinviate a separato atto.
  • Un avviso successivo che rettifica il contenuto impositivo dell'avviso originario (secondo avviso) è considerato, in linea di principio, una rettifica della stessa pretesa e non una nuova pretesa che possa far decorrere ex novo il termine per l'irrogazione delle sanzioni.
  • In contenziosi simili è strategico eccepire la decadenza dell'ente quando le sanzioni sono state notificate oltre il termine quinquennale o quando è evidente che l'atto di irrogazione sia privo dell'atto prodromico necessario (nullità per inesistenza dell'atto prodromico).
  • Il contribuente che ottiene l'annullamento o la sostituzione del primo avviso ai fini della determinazione dell'imposta può comunque opporre la decadenza qualora le sanzioni siano state notificate in separato atto fuori termine; se le sanzioni fossero state tempestivamente irrogate, la loro quantificazione dovrebbe però tenere conto delle successive rettifiche del quantum impositivo.

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