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Sentenza

Sentenza n. 1750/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 1194 del 19.9.2025, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa.

Giustizia amministrativa202600681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, recante condanna al pagamento di € 3.022,41 per retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del giudice ordinario, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a pagarle € 3.022,41 a titolo di retribuzione professionale docenti relativa agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il Ministero aveva comunicato l'avvenuta esecuzione del capo relativo alle spese legali e dichiarato che la sorte capitale risultava in liquidazione, ma non aveva comprovato l'effettivo pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione o ritardo nell'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, del termine di deposito del ricorso e dell'onere di notificazione previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato il perdurante inadempimento del Ministero: l'Amministrazione non aveva contestato l'idoneità del titolo esecutivo, né aveva provato il pagamento, limitandosi ad affermare che le somme erano in liquidazione. Applicando il principio dell'art. 2697 c.c., il Collegio ha posto a carico dell'Amministrazione la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo di pagamento. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia. È stato nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È stata respinta la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 600,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la richiesta è stata respinta perché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dal provvedimento.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiede la notificazione all'Amministrazione della sentenza di cui si chiede l'esecuzione.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a farli valere; pertanto l'Amministrazione deve provare l'effettivo pagamento, non essendo sufficiente dichiarare che le somme sono in liquidazione.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    Costituisce il titolo contrattuale della retribuzione professionale docenti oggetto della condanna del giudice ordinario.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente all'Amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché siano rispettati i presupposti e gli adempimenti processuali previsti dal codice del processo amministrativo e dalla normativa speciale applicabile.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione deduce di avere posto le somme in liquidazione ma non dimostra l'effettivo pagamento, permane l'inadempimento dell'obbligo risultante dal giudicato; la mera attività interna di liquidazione non equivale all'esecuzione integrale della sentenza.
  • In applicazione dell'art. 2697 c.c., l'Amministrazione che eccepisce l'estinzione dell'obbligo derivante dal giudicato deve provare il pagamento o altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo; non è sufficiente una dichiarazione generica sull'avvio della procedura di liquidazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e, contestualmente, nominare un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta sufficiente ad assicurare l'esecuzione in tempi ragionevoli e giustificare il rigetto della richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto ricompreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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