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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12759/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto Aprea e aveva ordinato alla Direzione dell'istituto di consentire un colloquio visivo mensile in sostituzione del colloquio in presenza, mediante piattaforma validata (es. Skype for Business). I ricorrenti sostenevano che: la videochiamata non costituisce un diritto dovuto ai detenuti e può essere ammessa solo in casi eccezionali; lo stato di emergenza Covid-19 non sarebbe, di per sé, idoneo a giustificare l'applicazione generalizzata del collegamento audiovisivo ai detenuti in regime differenziato; sussisterebbero rilevanti rischi di sicurezza e di captazione illecita delle comunicazioni che renderebbero inidonei i sistemi informatici per i soggetti sottoposti a 41-bis; infine, censuravano una presunta ingerenza del Tribunale nell'individuazione del personale (es. Carabinieri) chiamato a effettuare i collegamenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato che il diritto ai colloqui visivi costituisce manifestazione del diritto alla vita familiare e vale anche per i detenuti in regime differenziato, pur nei limiti e nelle cautele previste dalla disciplina speciale. Ha ritenuto legittimo l'uso di collegamenti audiovisivi (videochiamate) quando l'effettivo svolgimento dei colloqui in presenza sia impossibile o gravemente difficoltoso, principio operativo rafforzato dalla normativa di emergenza (decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29) che ha previsto la possibilità di colloqui a distanza per tutti i detenuti durante l'emergenza pandemica. La Corte ha inoltre ritenuto superabili le censure di sicurezza: le videochiamate su rete Intranet validate dal DAP/DGSIA e disciplinate dalle circolari possiedono adeguate garanzie tecniche e organizzative (registrazione, controllo da remoto, interruzione immediata, conservazione dei file). La Corte ha inoltre escluso che il Tribunale abbia oltrepassato i limiti delle proprie competenze ordinando l'attivazione dei collegamenti e la collaborazione con presidi esterni ove necessario.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Riconosciuto che il regime differenziato pone limiti ai colloqui (numero, modalità) ma non esclude il diritto ai colloqui visivi; le deroghe sono ammissibili solo nella misura funzionale a esigenze di ordine e sicurezza e non in modo meramente afflittivo

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ordinamento penitenziario

    Fondamento del potere del Tribunale di sorveglianza di intervenire quando vi è pregiudizio grave e attuale al diritto del detenuto al mantenimento dei legami familiari

  • decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, art. 4

    Disposizione emergenziale che ha previsto la possibilità per tutti i detenuti di svolgere i colloqui con i congiunti a distanza tramite apparecchiature dell'Amministrazione o per corrispondenza telefonica; norma applicabile anche ai detenuti sottoposti a 41-bis nell'ambito dell'emergenza sanitaria

  • DPR 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione), art. 61, comma 2, lett. a)

    Richiamato a supporto dell'esistenza di diritti ai colloqui e alla disciplina delle modalità di contatto come parte integrante del trattamento

  • Circolare DAP 30 gennaio 2019, n. 0031246.U (linee guida Skype for Business)

    Individua modalità tecniche e organizzative per l'uso di videochiamate in carcere; la Corte ne riconosce la rilevanza tecnica e la validazione da parte del DGSIA/DAP come elemento che supera le censure di sicurezza

  • Circolari e decreti emergenziali (es. DPCM e altri DL del 2020-2021)

    Il complesso di provvedimenti emergenziali ha determinato restrizioni agli spostamenti e misure igienico-sanitarie che giustificano la sostituzione temporanea del colloquio in presenza con modalità audiovisive quando la prima risulti impossibile o gravemente difficoltosa

  • Costituzione (artt. 29, 30, 31) e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 8)

    La tutela della famiglia e della vita privata e familiare costituisce fondamento costituzionale e convenzionale del diritto ai colloqui, che le limitazioni devono rispettare i principi di legge, proporzionalità e necessità

  • art. 56 c.p.p. (funzioni di polizia giudiziaria)

    Richiamato a confutazione della censura sull'ingerenza del Tribunale nell'individuazione del personale: le funzioni di polizia giudiziaria restano svolte sotto direzione dell'autorità giudiziaria

Massime di principio

  • Il diritto ai colloqui visivi con i familiari è costituzionalmente e convenzionalmente tutelato e vale anche per i detenuti in regime 41-bis, seppure con limiti funzionali alle esigenze di sicurezza
  • Le videochiamate possono sostituire i colloqui in presenza quando questi risultino impossibili o gravemente difficoltosi (es. restrizioni pandemiche); la sostituzione deve essere proporzionata e motivata
  • La normativa emergenziale (es. dl. 10/5/2020 n.29) estende la possibilità di colloqui a distanza a tutti i detenuti per il tempo dell'emergenza e può giustificare l'uso generalizzato di mezzi audiovisivi se le condizioni lo richiedono
  • Le obiezioni di sicurezza circa captazioni illecite possono essere affrontate con misure tecniche e organizzative (uso di rete Intranet validata, controlli da remoto, registrazione e conservazione), come indicato dalle circolari DAP/DGDT/DGSIA
  • I colloqui telefonici non sono equipollenti ai colloqui visivi; la mera offerta di telefonate non soddisfa sempre la necessità di mantenimento dei legami familiari
  • L'autorità giudiziaria (Tribunale di sorveglianza) ha potere di ordinare misure che garantiscano diritti fondamentali del detenuto; tali ordinanze devono comunque rispettare la competenza e le prerogative degli organi operativi
  • In casi analoghi occorre: documentare l'impossibilità o la grave difficoltà del colloquio in presenza; utilizzare piattaforme validate e procedure di sicurezza; motivare la proporzionalità della misura e preferire soluzioni che minimizzino i rischi per l'ordine e la sicurezza

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