Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32993/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricci ha impugnato l'ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari, denunciando: 1) vizio di motivazione riguardo alla gravità indiziaria, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni che avrebbero portato a ritenere gravi, precisi e concordanti gli indizi a suo carico; 2) insufficiente motivazione circa l'inidoneità di misure meno afflittive e violazione dei principi di proporzionalità, gradualità e adeguatezza, contestando che il notevole intervallo temporale (circa un anno e mezzo) tra il fatto e l'adozione della misura escluderebbe l'attualità del pericolo di reiterazione; 3) violazione di legge nella scelta della misura custodiale, per l'assenza di adeguata valutazione di misure alternative e per la presunta mancanza del requisito dell'attualità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di elementi specifici. Ha ritenuto invece corretta e adeguata la motivazione del Tribunale del riesame circa la gravità indiziaria, fondata su molteplici elementi (filmati di videosorveglianza che riprendono l'indagato nell'atto di introdursi nell'abitazione, riconoscimento da parte della moglie, coincidenza del modello dell'autovettura e aggancio delle celle telefoniche nella zona del furto). Sul punto delle esigenze cautelari e della scelta della misura, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'attualità del pericolo va valutata prognosticamente e può desumersi anche da fatti risalenti se persistono condizioni sintomatiche (recidiva specifica e reiterata, organizzazione con complici, mancanza di reddito lecito e conseguente rischio di commissione di ulteriori reati). Il Tribunale del riesame ha correttamente valutato la necessità degli arresti domiciliari per interrompere i contatti con il circuito criminale e per la personalità e la pericolosità dell'indagato. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 173, comma 1

    Norma procedurale richiamata in relazione ai limiti di articolazione del ricorso per cassazione; utilizzata per segnalare che il ricorrente ha dedotto i motivi nei limiti strettamente necessari

  • codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    Previsione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione del reato) come presupposto per le misure coercitive personali; la Corte ricorda che l'attualità del pericolo richiede una valutazione prognostica, non l'imminenza di specifiche occasioni delittuose

  • Regolamento di esecuzione codice procedura penale, art. 28

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla condanna pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)

    numerose pronunce (es. Sez. 6 n.17581/2017, Sez.5 n.33004/2017, Sez.2 n.9501/2016, ecc.)

    Principi: 1) l'appello cautelare che aggrava la posizione dell'indagato richiede motivazione rafforzata; 2) l'attualità del pericolo di reiterazione va valutata prognosticamente sulla base della personalità, delle modalità del fatto e del contesto socio-ambientale; 3) l'adeguatezza e la gradualità delle misure devono essere valutate con riferimento alla prognosi di osservanza delle prescrizioni e alla pericolosità dell'indagato

Massime di principio

  • La mera distanza temporale tra fatto e adozione della misura non esclude di per sé la sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione; occorre una valutazione prognostica complessiva basata su personalità, modalità del fatto e contesto.
  • In appello cautelare che peggiora la posizione dell'indagato il giudice deve dare una motivazione più incisiva, ma non è richiesta la confutazione piena della decisione di merito; è sufficiente giustificare il diverso rilievo attribuito agli elementi acquisiti.
  • La gravità indiziaria può essere desunta da elementi concordanti quali filmati di videosorveglianza, riconoscimenti di persone vicine, corrispondenza di mezzi/veicoli e dati di localizzazione telefonica.
  • La scelta degli arresti domiciliari è compatibile con le esigenze di prevenzione quando è necessario interrompere contatti con un circuito criminale, ove sussistano elementi di recidiva e mancanza di reddito lecito che aumentano il rischio di nuovi reati; il giudice deve valutare se misure meno afflittive sarebbero effettivamente efficaci.
  • La proporzionalità e la gradualità delle misure richiedono una valutazione concreta della probabilità che l'indagato osservi spontaneamente le prescrizioni; se tale probabilità è bassa, misure più severe possono risultare adeguate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.