Sentenza del 15/06/2016 n. 791 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Accertamento integrativo- E'ammesso solo se fondato su elementi nuovi (art. 43, D.P.R. n. 600/1973; art. 57D.P.R. n. 633/1972). AVVISO DI ACCERTAMENTO - Notificazioni - Notizia di reatoinoltrata all'AG oltre i termini ordinari - retroattività dell'art. 1, comma132, L. n. 208/2015 - Non sussiste - Notifica a termini raddoppiati - E'legittima - Decadenza dal potere di accertamento- Non sussiste (art. 43, D.P.R.n. 600/1973; art. 57 D.P.R. n. 633/1972). AVVISO DI ACCERTAMENTO - Omesso previo contraddittorio -E' dovuto per le imposte non armonizzate solo se espressamente previsto (art.12, L. n. 212/2000) . CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Appello incidentale - Notifica amezzo plico postale - Spedizione nei termini - E' ammessa - inammissibilitàdell'appello incidentale depositato oltre il termine di 60 giorni- E' esclusa(art. 54, D.L.vo n. 546/1992). E' legittimal'emissione di accertamenti integrativi chiaramente basati su elementi nuovi inquanto emersi a seguito di indagine nell'ambito del procedimento penale acarico dei fornitori non noti al momento della verifica. E' legittimala notifica degli accertamenti a termini raddoppiati ancorché la notizia direato sia stata inoltrata all'A.G. oltre i termini ordinari essendo sufficientenel testo vigente al momento della notifica degli accertamenti, il riscontro diuna violazione di carattere penale comportante obbligo di denuncia. La nuovadisposizione contenuta l'art. 1, comma 132, L. n. 208/2015, ai sensi dellaquale a partire dal 1 gennaio 2016, il raddoppio dei termini di accertamentoopera solo in presenza di denuncia penale entro i termini ordinari diaccertamento, trova applicazione retroattiva solo limitatamente ai periodid'imposta per i quali non siano ancora spirati i termini per la notificaordinaria degli avvisi di accertamento. Non sussiste nel nostro ordinamento una clausolagenerale di contraddittorio endo procedimentale e, dunque, l'omesso previocontraddittorio per i tributi non armonizzati è causa di nullità dell'accertamentosolo se sia conseguente ad accessi ispezioni e verifiche presso il luogo oveopera il contribuente, come previsto dall'art. 12, L. n. 212/2000, e non peraccertamenti cd "a tavolino". E' regolare e ammissibile l'appello incidentalespedito nei termini in plico raccomandato ancorché depositato in CommissioneTributaria Regionale oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 54,D.L.vo n. 546/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità di accertamenti integrativi, sostenendo che non fossero fondati su elementi nuovi, che la notifica fosse avvenuta oltre i termini ordinari senza valido raddoppio dei termini, che fosse stato omesso il contraddittorio preventivo e che l'appello incidentale fosse tardivo perché depositato oltre sessanta giorni, nonostante fosse stato spedito entro il termine tramite plico raccomandato.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimi gli accertamenti integrativi perché fondati su elementi nuovi emersi da un'indagine penale relativa ai fornitori, non conosciuti al momento della verifica originaria. Ha inoltre ritenuto valido il raddoppio dei termini di accertamento, poiché al momento della notifica era sufficiente l'esistenza di una violazione penale comportante obbligo di denuncia, anche se la notizia di reato era stata trasmessa oltre i termini ordinari. La disciplina introdotta dall'art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015 non è stata applicata retroattivamente ai periodi già scaduti. È stata esclusa la necessità di un contraddittorio preventivo generalizzato per gli accertamenti a tavolino relativi a imposte non armonizzate. Infine, l'appello incidentale è stato considerato ammissibile perché spedito entro il termine, anche se ricevuto e depositato successivamente.
Norme richiamate
Art. 43 D.P.R. n. 600/1973
L'accertamento integrativo è ammesso soltanto quando fondato su elementi nuovi, emersi successivamente rispetto al precedente accertamento o alla verifica originaria.
Art. 57 D.P.R. n. 633/1972
Per l'IVA, l'accertamento integrativo richiede anch'esso elementi nuovi e può beneficiare del raddoppio dei termini quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Art. 1, comma 132, legge n. 208/2015
Dal 1° gennaio 2016 il raddoppio dei termini è subordinato alla presentazione della denuncia penale entro i termini ordinari; la disposizione opera retroattivamente solo per i periodi d'imposta i cui termini ordinari non erano ancora scaduti.
Art. 12 legge n. 212/2000
Il contraddittorio preventivo è specificamente garantito in caso di accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, ma non costituisce un obbligo generale per gli accertamenti effettuati a tavolino relativi a imposte non armonizzate.
Art. 54 D.Lgs. n. 546/1992
L'appello incidentale è tempestivo quando l'atto è spedito tramite plico raccomandato entro il termine previsto; il successivo deposito presso la Commissione tributaria oltre sessanta giorni non determina, in tale situazione, l'inammissibilità.
Massime di principio
- Un accertamento integrativo è normalmente valido se l'Amministrazione dimostra che si basa su fatti o documenti realmente nuovi, non disponibili o non conosciuti durante il primo accertamento.
- Il raddoppio dei termini non può essere fondato su una denuncia penale meramente strumentale: deve esistere una violazione penalmente rilevante che comporti l'obbligo di denuncia. Per i periodi interessati dalla disciplina transitoria, va verificato se il termine ordinario fosse già scaduto al momento dell'entrata in vigore della nuova norma.
- Per le imposte non armonizzate, l'assenza di contraddittorio preventivo comporta conseguenze invalidanti soprattutto quando l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente; non necessariamente negli accertamenti documentali svolti a tavolino.
- Nel processo tributario la tempestività dell'impugnazione può dipendere dalla data di spedizione dell'atto tramite servizio postale, purché la spedizione sia adeguatamente documentata e avvenga entro il termine di legge.
- La validità dell'accertamento va valutata separatamente sotto il profilo degli elementi nuovi, dei termini di decadenza, del contraddittorio e della regolarità processuale: il superamento di uno di questi profili non implica automaticamente l'invalidità degli altri.
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