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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22682/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La lite nasce da un contratto di appalto per opere edili: la società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo corrispettivo. Uno dei committenti proponeva opposizione, deducendo vizi e difetti delle opere e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni; successivamente interveniva volontariamente anche il figlio, allegando danni alla porzione contigua di proprietà. I giudici di merito respingevano le domande risarcitorie e confermavano il credito dell'appaltatrice, ritenendo non tempestivamente denunciati i vizi, non provati alcuni danni e irrilevante la dedotta accettazione delle opere. In cassazione i ricorrenti articolavano quattro motivi: (1) violazione di norme sugli appalti, sull'inadempimento e sull'onere della prova, sostenendo che alcuni danni da infiltrazioni derivassero non da vizi dell'opera ma dalla mancata custodia del cantiere e quindi dalla responsabilità contrattuale generale, oltre a contestare la qualificazione e la prova dei danni; (2) violazione delle norme su garanzia per vizi e risoluzione per inadempimento, deducendo che i lavori non erano stati accettati né completati, che i vizi erano stati denunciati tempestivamente e che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare la disciplina generale dell'inadempimento e il principio inadimplenti non est adimplendum; (3) nullità per mancata ammissione di prove testimoniali e di una CTU, ritenute decisive per accertare tempi, cause e consistenza dei danni; (4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla regolazione delle spese di primo grado. La Cassazione ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo: il primo perché introduceva una questione nuova (responsabilità da cose in custodia) e, comunque, mirava a rivalutare i fatti e le prove; il secondo perché la questione del mancato completamento dell'opera non risultava devoluta in appello e perché la Corte territoriale aveva anche escluso la prova dei danni; il terzo perché le doglianze sulla prova tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, oltre a essere carenti di autosufficienza. Il quarto motivo è stato respinto: secondo la Corte, il rigetto integrale dell'appello e la condanna alle spese del secondo grado implicavano il rigetto implicito anche della censura sulle spese del primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Trento, che aveva respinto l'impugnazione contro la sentenza di primo grado sfavorevole ai committenti/opponenti. I motivi principali sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano questioni nuove o chiedevano una rivalutazione del materiale istruttorio, mentre il quarto motivo è stato ritenuto infondato poiché la questione sulle spese del primo grado doveva intendersi implicitamente respinta dal rigetto totale dell'appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte e, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    La censura ex n. 3 non può essere usata per introdurre questioni nuove né per sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza per omessa pronuncia

    L'omessa espressa risposta su un motivo relativo alle spese può essere esclusa quando l'appello sia stato integralmente rigettato, perché la statuizione sulle spese del grado successivo implica il rigetto implicito della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Nel giudizio di legittimità non è consentito criticare la valutazione delle prove, ma solo denunciare l'omesso esame di fatti storici decisivi, nei limiti del sindacato di cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Non ricorre violazione dell'art. 112 quando il motivo di appello sulle spese si intende assorbito dal rigetto integrale dell'impugnazione.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato quale disciplina della garanzia per vizi nell'appalto, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a riqualificare i fatti e a contestare la valutazione di tempestività/prova dei vizi.

  • art. 1669 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per escludere che la controversia potesse essere ricondotta a tale fattispecie; la Corte non accoglie la diversa qualificazione prospettata.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità contrattuale generale dell'appaltatore; la Corte non ha esaminato nel merito la tesi perché nuova o comunque orientata a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 1177 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere un inadempimento della prestazione accessoria di custodia del cantiere; la Corte ha ritenuto la questione nuova e dunque inammissibile.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per affermare la disciplina generale della risoluzione per inadempimento in caso di opera non completata.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla non scarsa importanza dell'inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha rilevato che i ricorrenti in sostanza contestavano la valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicazione del termine ordinario decennale alla pretesa risarcitoria fondata su responsabilità contrattuale generale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito non devolute nei precedenti gradi di giudizio: la cassazione non è sede per nuovi temi di contestazione.
  • Le censure formulate come violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del fatto, della prova o della credibilità delle risultanze istruttorie, attività riservate al giudice di merito.
  • Nel contratto di appalto, la qualificazione della domanda come azione per vizi dell'opera o come responsabilità contrattuale generale dipende dai fatti allegati e devoluti nei gradi di merito; non è ammissibile mutare in cassazione il fatto costitutivo della pretesa.
  • La doglianza sulla mancata ammissione di prove è inammissibile se si traduce in una richiesta di nuova valutazione della rilevanza e decisività delle prove già apprezzate dal giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme.
  • Il motivo di appello relativo alle spese del primo grado può considerarsi implicitamente rigettato quando l'appello venga integralmente respinto e il soccombente sia condannato anche alle spese del grado di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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