Ordinanza n. 1147/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento a) della Disposizione Dirigenziale n.-OMISSIS-(cfr.all.1), emessa dal Comune di Napoli, Municipalità 7, a firma del Dirigente del Servizio dott.ssa -OMISSIS-, notificata il 17.03.2025, dispositiva dello sgombero coatto amministrativo ad horas ed in prosieguo dell’alloggio di servizio di proprietà del Comune di Napoli, sito in Napoli alla Via-OMISSIS-–-OMISSIS-ubicato all’interno dell’area cortilizia della Scuola -OMISSIS- “-OMISSIS-” occupato senza titolo dal sig. -OMISSIS-; b) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, alla stessa preordinato, presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché incognito, ivi compresi, se e per quanto occorra, i singoli atti di accertamento, tra cui la nota protocollare -OMISSIS-del 22.01.2024 (cfr.all.2) e la nota protocollare -OMISSIS-del 23.02.2024 di comunicazione dell’avvio del procedimento di recupero dell’alloggio ed il verbale di sopralluogo redatto in esito agli accertamenti espletati dal personale di Polizia locale in data 04.12.2023 (cfr.all.3) e la scheda di valutazione delle condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale resa dal CSST territoriale in data 22.12.2023 (cfr.all.4).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disposizione dirigenziale di sgombero coatto amministrativo ad horas e successivo dell’alloggio di servizio comunale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la disposizione dirigenziale con cui il Comune di Napoli ha ordinato lo sgombero coatto dell’alloggio di servizio, nonché gli atti presupposti, tra cui gli accertamenti della Polizia locale, la comunicazione di avvio del procedimento di recupero dell’alloggio e la valutazione delle condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale. Il testo dell’ordinanza non espone il dettaglio dei motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso dell’udienza pubblica il difensore del ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione del merito, prospettando la possibile definizione della controversia alla luce dell’intendimento dell’Amministrazione di procedere alla declassificazione di talune tipologie di ex alloggi comunali destinati agli ex custodi, con eventuale concessione in locazione ordinaria alle famiglie occupanti. È inoltre emersa una possibile incompletezza delle operazioni di sgombero asseritamente eseguite, poiché sarebbe stata consegnata soltanto la chiave del cancelletto esterno e non quella della porta di ingresso dell’alloggio.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di rinvio formulata dal ricorrente, senza definire nel merito le censure contro il provvedimento di sgombero. Il rinvio è stato ritenuto opportuno per consentire la possibile definizione della questione relativa all’utilizzo degli ex alloggi comunali, sia mediante la loro eventuale riqualificazione da beni indisponibili a beni disponibili, sia mediante la possibile locazione ordinaria alle famiglie occupanti, anche in funzione di una definizione consensuale della controversia. Il Collegio ha quindi fissato la prosecuzione dell’udienza di merito al 17 dicembre 2026. L’ordinanza non contiene una decisione sull’illegittimità dello sgombero, né una valutazione cautelare di fumus e periculum, né una regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati personali e sanitari.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento di un provvedimento amministrativo, sopravvengano prospettive concrete di riqualificazione del bene pubblico e di possibile definizione consensuale della controversia, il giudice può differire la trattazione del merito per consentire all’amministrazione e al privato di verificare una soluzione concordata.
- La mera disposizione del rinvio della trattazione, adottata per favorire la possibile definizione della controversia, non comporta né l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato né una decisione definitiva sulla domanda di annullamento.
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