Sentenza n. 9840/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché successivo giudizio negativo reso in sede di riesame e graduatoria finale del concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale del 2 settembre 2025, la relazione psicologica, la scheda di valutazione, i verbali della commissione e gli atti connessi, deducendo violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 15 del bando e dell'art. 24 del d.m. 9 settembre 2022, n. 168, nonché difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, perplessità, contraddittorietà, illogicità manifesta, sviamento, violazione del giusto procedimento, dell'onus clare loquendi dell'azione amministrativa e dell'art. 97 Cost. Dopo l'ordinanza cautelare che aveva disposto la ripetizione del colloquio collegiale con commissione in diversa composizione, il ricorrente ha impugnato anche il nuovo giudizio di non idoneità del 12 gennaio 2026, lamentando l'inottemperanza all'ordine cautelare di svolgere un accertamento più approfondito e motivato. Con ulteriori motivi aggiunti del 18 marzo 2026 ha impugnato la graduatoria definitiva di merito del 19 dicembre 2025. Ha chiesto la rimessione in termini, sostenendo l'incertezza della vicenda processuale, la mancata disponibilità dei nominativi dei controinteressati e il comportamento processuale delle controparti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile il terzo ricorso per motivi aggiunti, perché la graduatoria finale è stata impugnata soltanto il 18 marzo 2026, oltre il termine di 60 giorni previsto dagli artt. 29 e 41 c.p.a. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Ministero e l'avviso sul Portale unico di reclutamento, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del bando, valevano come notificazione agli interessati. Le precedenti formule generiche di impugnazione della graduatoria contenute nel secondo ricorso per motivi aggiunti non erano idonee a individuare specificamente l'atto impugnato e, inoltre, non risultavano accompagnate dalla notifica ad almeno un controinteressato. Il ricorrente aveva l'onere di monitorare lo svolgimento della procedura concorsuale e di verificare le sopravvenienze rese pubbliche secondo la lex specialis, nonché di acquisire dall'amministrazione i dati necessari per notificare il ricorso ai controinteressati. Non è stata riconosciuta la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., poiché l'esecuzione della misura cautelare non integrava né obiettiva incertezza su una questione di diritto né un grave impedimento di fatto. L'omessa tempestiva impugnazione della graduatoria ha determinato il consolidamento dell'esclusione e la sopravvenuta inutilità di una decisione sui precedenti atti di non idoneità: per tale ragione il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, ma il TAR non ha esaminato nel merito la censura per l'improcedibilità sopravvenuta.
art. 24 d.m. 9 settembre 2022, n. 168
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione ai requisiti e agli accertamenti attitudinali, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 97 Cost.
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza esame nel merito a causa dell'improcedibilità.
art. 19, comma 3, del bando di concorso
La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Ministero e l'avviso sul Portale unico di reclutamento hanno valore di notifica nei confronti degli interessati.
artt. 29 e 41 c.p.a.
Il termine di impugnazione della graduatoria finale è di 60 giorni; la sua inosservanza rende irricevibile il ricorso tardivamente proposto.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini presuppone errore scusabile derivante da oggettiva incertezza su questioni di diritto o da grave impedimento di fatto; tali presupposti non ricorrono quando il ritardo dipende dal mancato monitoraggio della procedura concorsuale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata dal Collegio per sottoporre alle parti la possibile irricevibilità del terzo ricorso per motivi aggiunti e l'improcedibilità degli atti introduttivi per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La mancata tempestiva impugnazione della graduatoria finale di un concorso rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso contro il precedente atto di esclusione o di non ammissione, poiché l'annullamento dell'atto intermedio non può produrre utilità concreta incidendo su una graduatoria ormai divenuta inoppugnabile.
- Quando la lex specialis stabilisce che la graduatoria concorsuale è resa conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale e avviso su un portale ufficiale, tale pubblicità fa decorrere il termine per impugnare nei confronti degli interessati.
- Il ricorrente deve monitorare l'andamento della procedura concorsuale e impugnare tempestivamente le sopravvenienze lesive pubblicizzate secondo le forme previste dal bando; il mancato accesso personale all'atto non esonera da tale onere.
- La generica clausola con cui un ricorso per motivi aggiunti estende l'impugnazione a ogni atto connesso o consequenziale non integra l'impugnazione della graduatoria finale se non individua specificamente l'atto e non consente il corretto instaurarsi del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
- La rimessione in termini non è giustificata dalla contemporanea esecuzione di una misura cautelare quando il ricorrente avrebbe comunque potuto conoscere la pubblicazione della graduatoria e monitorare l'evoluzione della procedura; tale situazione non costituisce né oggettiva incertezza giuridica né grave impedimento di fatto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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