Sentenza n. 2643/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- resa dal Tribunale di -OMISSIS- - Sezione Lavoro, GdL dr. -OMISSIS- a definizione del giudizio incardinato con n. -OMISSIS- R.G., pubblicata in data 03.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di € 3.530,19 per differenze retributive relative alla Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale l'amministrazione era stata condannata al pagamento di € 3.530,19, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di differenze retributive derivanti dall'omesso riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dopo la rituale notificazione del titolo esecutivo, e l'inerzia dell'amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione si è costituita senza dimostrare l'avvenuto adempimento. È stata inoltre formulata domanda di applicazione delle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, poiché diretta a conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; ha inoltre rilevato il rispetto del termine per la proposizione dell'azione e del termine processuale applicabile al rito camerale. La sentenza ottemperanda risultava ritualmente notificata all'amministrazione il 3 luglio 2024 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli, in caso di persistente inerzia, il compito di reperire o allocare le risorse e completare tutte le fasi contabili e di pagamento. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Le spese, pari a € 500, oltre accessori, sono state poste a carico dell'amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine processuale applicabile al giudizio camerale di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere inutilmente prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; la sua decorrenza è stata ritenuta verificata nel caso concreto.
art. 112, comma 2, c.p.a.
La tutela di ottemperanza comprende l'ordine giudiziale rivolto all'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il debitore è una pubblica amministrazione e la decisione impone a quest'ultima un obbligo di conformarsi al giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando il titolo giudiziale notificato all'amministrazione non viene adempiuto e sono decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esatta e integrale esecuzione della sentenza entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli anche i poteri necessari per reperire o allocare le risorse, impegnare, liquidare, ordinare e pagare la spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato, imponendo al commissario ad acta di adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La mancata applicazione dell'astreinte non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza: la misura coercitiva può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la sua applicazione non sia ritenuta equa.
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