Cassazione Penale, Sentenza n. 32380/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, sottoposto a custodia cautelare in carcere per gravi indizi in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e di detenzione o porto illegale di armi aggravato dall'agevolazione mafiosa, aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari in altra regione. Il G.I.P. aveva rigettato la richiesta e il Tribunale, quale giudice dell'appello cautelare ex art. 310 c.p.p., aveva confermato il rigetto. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 275, comma 3, c.p.p. Ha sostenuto che, dopo la sentenza di merito emessa nel rito abbreviato, l'imputato era stato assolto da alcune imputazioni, aveva mantenuto una condotta irreprensibile in carcere, aveva avuto un ruolo marginale nel sodalizio e il gruppo criminale cui era riferita la contestazione si era dissolto a seguito della collaborazione del suo vertice. Secondo la difesa, tali elementi avrebbero escluso o ridotto le esigenze cautelari e imposto una motivazione più penetrante sulla concreta possibilità di reiterazione dei reati, nonché una specifica valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari in un territorio diverso. È stato inoltre invocato il rilievo del cosiddetto tempo silente e la possibilità di superare la presunzione cautelare per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale, affermando che per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. l'art. 275, comma 3, c.p.p. stabilisce la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, mentre la presunzione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata solo mediante la dimostrazione del recesso dell'indagato dal sodalizio o dell'esaurimento dell'attività associativa. Il decorso del tempo, considerato isolatamente, non dimostra l'irreversibile allontanamento dal gruppo. Nel caso concreto, la dissoluzione del gruppo specificamente contestato non è stata ritenuta sufficiente, poiché il Tribunale aveva valorizzato il ruolo non marginale dell'imputato, la sua capacità di inserirsi in diverse realtà criminali e i collegamenti con un'ulteriore struttura mafiosa tuttora attiva, a vantaggio della quale era stato commesso il reato in materia di armi. Tali elementi sono stati ritenuti indicativi di un concreto rischio di reiterazione del medesimo genere di reati, anche con modalità diverse. Conseguentemente, la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere non è stata superata e ogni valutazione ulteriore sull'idoneità degli arresti domiciliari è stata ritenuta assorbita.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La partecipazione a un'associazione mafiosa è caratterizzata, secondo la Corte, da un legame tendenzialmente stabile con il sodalizio e da una particolare pericolosità, elementi che giustificano la disciplina cautelare speciale.
art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norma richiamata quale titolo di contestazione in materia di armi.
art. 4, comma 2, lett. a), legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norma richiamata quale titolo di contestazione in materia di armi.
art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norma richiamata quale aggravamento della contestazione in materia di armi.
art. 416-bis.1 c.p.
La Corte richiama la disciplina delle aggravanti mafiose, osservando che la presunzione cautelare non impedisce in astratto la concessione degli arresti domiciliari per i reati aggravati ai sensi di tale disposizione.
art. 275, comma 3, c.p.p.
«quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere»
Per i gravi indiziati del delitto di cui all'art. 416-bis c.p. la norma pone una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ma una presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, superabile con elementi concreti contrari.
art. 299 c.p.p.
La presunzione cautelare deve essere applicata anche quando il giudice esamina una richiesta di sostituzione o modifica della misura già applicata.
art. 310 c.p.p.
Norma in base alla quale il Tribunale ha deciso quale giudice dell'appello cautelare.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma invocata per dedurre il vizio di motivazione del provvedimento cautelare.
art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Massime di principio
- In presenza di gravi indizi di partecipazione ad associazione mafiosa, l'art. 275, comma 3, c.p.p. determina una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, mentre la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari è relativa e può essere superata soltanto mediante elementi concreti dai quali risulti l'assenza di tali esigenze.
- La presunzione cautelare prevista per la partecipazione ad associazione mafiosa opera anche nella fase di revisione o sostituzione della misura ai sensi dell'art. 299 c.p.p., non soltanto al momento della sua applicazione iniziale.
- Per superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari è necessario dimostrare il recesso dell'indagato dal sodalizio oppure l'esaurimento dell'attività associativa; il mero decorso del tempo, considerato isolatamente, non prova l'irreversibile cessazione del vincolo associativo.
- Il cosiddetto tempo silente può assumere rilievo soltanto quale elemento residuale, da valutare insieme ad altri dati obiettivi e concreti, come la collaborazione con la giustizia o il trasferimento in altra area territoriale, idonei a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari.
- La dissoluzione della specifica articolazione associativa cui l'imputato era riferito non esclude necessariamente il pericolo di reiterazione quando emergano la capacità dell'interessato di inserirsi in diverse realtà criminali, il ruolo non marginale svolto nel sodalizio e collegamenti con altre strutture mafiose ancora operative.
- Una consorteria costituita più recentemente può essere qualificata come articolazione di una mafia storica quando operi sotto l'egida di un'organizzazione mafiosa radicata e già dotata di capacità intimidatoria; la qualificazione non dipende soltanto dalla data di costituzione del gruppo.
- Quando la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria resta operante, è assorbita la valutazione comparativa sull'idoneità degli arresti domiciliari, anche se richiesti in un territorio diverso da quello nel quale sono maturati i reati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32289/2026 del 31/08/2026
- Sentenza penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32290/2026 del 31/08/2026
- Sentenza penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32364/2026 del 31/08/2026
- Sentenza penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32365/2026 del 31/08/2026
- Sentenza penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32368/2026 del 31/08/2026
- Sentenza penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32369/2026 del 31/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →