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Legge

L.R. Sardegna 33/2016

Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015

Normativa regionaleL.R. Sardegna 33/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 33/2016 proroga alcuni termini previsti dalla legge regionale n. 8/2015: per l’art. 37 il limite finale viene esteso fino al 31 dicembre 2020, mentre per l’art. 43 il termine del 31 dicembre 2016 è sostituito dal 31 dicembre 2018. È una norma di proroga con efficacia dalla pubblicazione nel BURAS.

Proroga di termini in materia urbanistica ed edilizia nella Regione Sardegna

Proroga di termini in materia urbanistica ed edilizia

La legge regionale della Sardegna interviene su alcune scadenze della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, che disciplina semplificazione, riordino delle disposizioni urbanistiche ed edilizie e miglioramento del patrimonio edilizio. Il provvedimento ha natura strettamente temporanea e serve ad aggiornare i termini entro i quali operano specifiche previsioni della normativa del 2015.

Ambito di intervento

La legge modifica due termini contenuti nella legge regionale n. 8 del 2015:

  • il termine massimo previsto dall’articolo 37, comma 1;
  • il termine previsto dall’articolo 43, comma 1.

La disciplina interessa esclusivamente il territorio della Regione autonoma della Sardegna.

Proroga del termine dell’articolo 37

Per l’articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2015, la legge sostituisce le parole che fissavano il termine finale con la nuova scadenza del 31 dicembre 2020.

Si tratta quindi di una proroga del limite temporale di efficacia della disposizione, che consente l’applicazione della misura fino a tale data. Il testo consolidato evidenzia che questo termine è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche da leggi regionali posteriori, fino alla definizione finale del 31 dicembre 2020.

Proroga del termine dell’articolo 43

Per l’articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2015, il termine originario del 31 dicembre 2016 viene sostituito dal 31 dicembre 2018.

La norma, quindi, differisce di due anni la scadenza prevista dalla legge del 2015 per la specifica disciplina richiamata dall’articolo 43.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. Non prevede ulteriori regimi transitori o condizioni applicative diverse dalle proroghe dei termini indicate.

Valutazione di attualità

Il provvedimento è oggi sostanzialmente superato/obsoleto come atto autonomo, perché limitato alla proroga di termini ormai scaduti e ulteriormente modificati da interventi successivi sulla legge regionale n. 8 del 2015.

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