L.R. Sardegna 38/2016
Vigilanza, monitoraggio e controllo sulle attività di servizio pubblico di cabotaggio marittimo con le isole minori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rimodula il finanziamento per le attività regionali di vigilanza, monitoraggio e controllo del servizio pubblico di cabotaggio marittimo con le isole minori della Sardegna, compresa l’Asinara, fino a 250.000 euro annui per la durata massima del contratto di servizio collegato alla procedura di affidamento. Stanzia complessivamente 1.750.000 euro per il periodo 2016-2022.
Vigilanza e controllo sul cabotaggio marittimo con le isole minori della Sardegna
Vigilanza, monitoraggio e controllo del cabotaggio marittimo con le isole minori della Sardegna
La legge regionale disciplina il rifinanziamento delle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo del servizio pubblico di cabotaggio marittimo con le isole minori della Sardegna, inclusa l’Asinara. Interviene esclusivamente nell’ambito regionale sardo e collega la copertura finanziaria alla durata del contratto di servizio relativo alla procedura di affidamento richiamata dalla normativa statale.
Oggetto e ambito dell’intervento
L’intervento riguarda il servizio pubblico, anche notturno, di cabotaggio marittimo verso le isole minori della Sardegna. La finalità è assicurare risorse per le attività di vigilanza, monitoraggio e controllo connesse a tale servizio, entro il limite annuo fissato dalla legge.
Rimodulazione dell’autorizzazione di spesa
La legge rimodula l’autorizzazione di spesa già prevista dalla legge regionale n. 5 del 2016, portandola a:
- euro 250.000 per ciascun anno di durata;
- applicazione limitata alla durata massima pari a quella del contratto di servizio relativo alla procedura di affidamento richiamata.
La previsione finanziaria è collocata nella missione 10, programma 03, titolo 1.
Disciplina finanziaria
Gli oneri complessivi sono quantificati in euro 1.750.000, ripartiti in euro 250.000 annui per gli anni dal 2016 al 2022.
Per la copertura:
- per gli anni 2016, 2017 e 2018 l’Amministrazione regionale utilizza risorse già stanziate nel bilancio regionale, senza nuovi oneri, con riferimento alla missione 10, programma 03, titolo 1, capitolo SC07.0611, già destinato alla proroga del contratto di servizio di continuità territoriale marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica;
- per gli anni 2019-2022 la copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 21 del 2005 sul trasporto pubblico locale in Sardegna, con imputazione alla missione 10, programma 02, titolo 1, capitolo SC07.0623.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
Attualità della norma
La disciplina è legata a un periodo finanziario determinato, dal 2016 al 2022. Poiché gli oneri sono espressamente riferiti a quell’arco temporale e al contratto di servizio richiamato, la legge risulta oggi priva di utilità pratica applicativa come fonte di spesa corrente.
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