L.R. Sardegna 30/2016
Disposizioni per la prosecuzione delle attività previste dalla convenzione relativa alla gestione del progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna" e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna n. 30/2016 rifinanzia per il 2017 e 2018 gli interventi per la stabilizzazione occupazionale legati al progetto "Parco geominerario della Sardegna" e consente la prosecuzione delle attività della convenzione fino al tempo strettamente necessario a individuare il nuovo affidatario. Prevede affidamenti a società in house regionali o, in alternativa, a enti pubblici tramite evidenza pubblica, con utilizzo a tempo determinato dei lavoratori profilati da ASPAL. Entrata in vigore dal 1° dicembre 2016.
Prosecuzione delle attività del progetto "Parco geominerario della Sardegna" e rifinanziamento per la stabilizzazione occupazionale
Prosecuzione delle attività del progetto "Parco geominerario della Sardegna"
La legge regionale della Sardegna disciplina la continuità delle attività connesse al progetto interministeriale e interregionale denominato "Parco geominerario della Sardegna", con l’obiettivo di salvaguardare le finalità della convenzione del 23 ottobre 2001 e garantire la continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione autonoma della Sardegna.
Ambito soggettivo e finalità
Le misure riguardano:
- i lavoratori socialmente utili di cui al d.lgs. 81/2000 e all’art. 78 della l. 388/2000, provenienti dal progetto "Parco geominerario della Sardegna";
- i soggetti svantaggiati di cui al d.lgs. 181/2000;
- i lavoratori interessati agli accordi di programma richiamati dalla l.r. 25/2012;
- il personale residuo licenziato dalla società cessata, se beneficiario di NASPI;
- il personale assunto anche a tempo determinato, i collaboratori e consulenti a contratto, quali professionalità aggiuntive, dell’ATI-IFRAS e di società del gruppo in controllo, impiegate nelle attività del progetto e della convenzione, purché il rapporto sia cessato nel 2016 e il reddito derivi prevalentemente da tali attività.
La finalità dichiarata è duplice: da un lato, preservare le finalità pubbliche della convenzione e dei successivi atti attuativi; dall’altro, favorire la stabilizzazione e la continuità reddituale e occupazionale dei soggetti interessati.
Modalità di prosecuzione delle attività
Per il tempo strettamente necessario a concludere le procedure per l’individuazione del nuovo aggiudicatario, le attività oggetto della convenzione possono essere svolte da società in house regionali ai sensi del d.lgs. 175/2016.
L’affidamento:
- riguarda le attività di produzione di beni e servizi di competenza;
- è diretto ed esclusivo;
- deve essere fondato su un piano industriale predisposto dal soggetto affidatario;
- richiede una valutazione analitica della sostenibilità economica e finanziaria;
- deve rispettare il d.lgs. 50/2016;
- deve essere approvato dalla Giunta regionale;
- deve garantire il rispetto dei principi del controllo analogo.
Per le attività non affidabili alle società in house, è consentita la stipula di convenzioni con enti pubblici individuati tramite procedure di evidenza pubblica.
Utilizzo del personale
Nello svolgimento delle attività affidate:
- le società in house e gli enti pubblici affidatari possono avvalersi, a tempo determinato, dei lavoratori individuati dalla legge;
- l’utilizzo avviene nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con i fabbisogni dei soggetti affidatari;
- i lavoratori devono essere appositamente profilati dall’ASPAL.
Procedure di esodo
La legge demanda alla Giunta regionale l’adozione degli atti relativi alle procedure di esodo per i soggetti che abbiano già maturato i requisiti di legge.
Rifinanziamento e copertura finanziaria
Per l’attuazione della disciplina sono autorizzate le seguenti spese:
- euro 26.200.000 per l’anno 2017;
- euro 25.000.000 per l’anno 2018.
La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 4, comma 29, della l.r. 5/2016, iscritta nella missione 09, programma 02, titolo 2 del bilancio regionale 2016-2018.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, avvenuta il 1° dicembre 2016. Le previsioni finanziarie richiamate sono espressamente riferite agli esercizi 2017 e 2018. La prosecuzione delle attività è limitata al tempo strettamente necessario per completare le procedure di individuazione del nuovo aggiudicatario.
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