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Legge

L.R. Sardegna 30/2016

Disposizioni per la prosecuzione delle attività previste dalla convenzione relativa alla gestione del progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna" e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 30/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 30/2016 rifinanzia per il 2017 e 2018 gli interventi per la stabilizzazione occupazionale legati al progetto "Parco geominerario della Sardegna" e consente la prosecuzione delle attività della convenzione fino al tempo strettamente necessario a individuare il nuovo affidatario. Prevede affidamenti a società in house regionali o, in alternativa, a enti pubblici tramite evidenza pubblica, con utilizzo a tempo determinato dei lavoratori profilati da ASPAL. Entrata in vigore dal 1° dicembre 2016.

Prosecuzione delle attività del progetto "Parco geominerario della Sardegna" e rifinanziamento per la stabilizzazione occupazionale

Prosecuzione delle attività del progetto "Parco geominerario della Sardegna"

La legge regionale della Sardegna disciplina la continuità delle attività connesse al progetto interministeriale e interregionale denominato "Parco geominerario della Sardegna", con l’obiettivo di salvaguardare le finalità della convenzione del 23 ottobre 2001 e garantire la continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione autonoma della Sardegna.

Ambito soggettivo e finalità

Le misure riguardano:

  • i lavoratori socialmente utili di cui al d.lgs. 81/2000 e all’art. 78 della l. 388/2000, provenienti dal progetto "Parco geominerario della Sardegna";
  • i soggetti svantaggiati di cui al d.lgs. 181/2000;
  • i lavoratori interessati agli accordi di programma richiamati dalla l.r. 25/2012;
  • il personale residuo licenziato dalla società cessata, se beneficiario di NASPI;
  • il personale assunto anche a tempo determinato, i collaboratori e consulenti a contratto, quali professionalità aggiuntive, dell’ATI-IFRAS e di società del gruppo in controllo, impiegate nelle attività del progetto e della convenzione, purché il rapporto sia cessato nel 2016 e il reddito derivi prevalentemente da tali attività.

La finalità dichiarata è duplice: da un lato, preservare le finalità pubbliche della convenzione e dei successivi atti attuativi; dall’altro, favorire la stabilizzazione e la continuità reddituale e occupazionale dei soggetti interessati.

Modalità di prosecuzione delle attività

Per il tempo strettamente necessario a concludere le procedure per l’individuazione del nuovo aggiudicatario, le attività oggetto della convenzione possono essere svolte da società in house regionali ai sensi del d.lgs. 175/2016.

L’affidamento:

  • riguarda le attività di produzione di beni e servizi di competenza;
  • è diretto ed esclusivo;
  • deve essere fondato su un piano industriale predisposto dal soggetto affidatario;
  • richiede una valutazione analitica della sostenibilità economica e finanziaria;
  • deve rispettare il d.lgs. 50/2016;
  • deve essere approvato dalla Giunta regionale;
  • deve garantire il rispetto dei principi del controllo analogo.

Per le attività non affidabili alle società in house, è consentita la stipula di convenzioni con enti pubblici individuati tramite procedure di evidenza pubblica.

Utilizzo del personale

Nello svolgimento delle attività affidate:

  • le società in house e gli enti pubblici affidatari possono avvalersi, a tempo determinato, dei lavoratori individuati dalla legge;
  • l’utilizzo avviene nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con i fabbisogni dei soggetti affidatari;
  • i lavoratori devono essere appositamente profilati dall’ASPAL.

Procedure di esodo

La legge demanda alla Giunta regionale l’adozione degli atti relativi alle procedure di esodo per i soggetti che abbiano già maturato i requisiti di legge.

Rifinanziamento e copertura finanziaria

Per l’attuazione della disciplina sono autorizzate le seguenti spese:

  • euro 26.200.000 per l’anno 2017;
  • euro 25.000.000 per l’anno 2018.

La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 4, comma 29, della l.r. 5/2016, iscritta nella missione 09, programma 02, titolo 2 del bilancio regionale 2016-2018.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, avvenuta il 1° dicembre 2016. Le previsioni finanziarie richiamate sono espressamente riferite agli esercizi 2017 e 2018. La prosecuzione delle attività è limitata al tempo strettamente necessario per completare le procedure di individuazione del nuovo aggiudicatario.

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