L.R. Sardegna 37/2016
Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per il sistema Regione della Sardegna un piano pluriennale di stabilizzazione del personale precario e la contestuale attivazione di reclutamenti ordinari. Prevede proroghe dei contratti a termine fino alla conclusione delle procedure e comunque, per le disposizioni originarie, non oltre il 31 dicembre 2018, oltre a interventi su mobilità, ASPAL e monitoraggio delle partecipate.
Superamento del precariato nel sistema Regione sardo e misure sul personale
Superamento del precariato e reclutamento del personale nel sistema Regione
La legge regionale della Sardegna disciplina misure straordinarie e ordinarie per ridurre il precariato nelle amministrazioni del sistema Regione, favorire la stabilizzazione del personale a termine e consentire, nel contempo, nuovi ingressi tramite reclutamento ordinario. La disciplina si applica al sistema Regione sardo e, per alcune disposizioni, anche ad enti e agenzie regionali specificamente indicati.
Finalità e principi generali sulle assunzioni
Le amministrazioni del sistema Regione, per il fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione. I contratti a termine sono ammessi solo per esigenze temporanee o eccezionali, previa selezione pubblica, entro il limite massimo del 3% delle dotazioni organiche e nei limiti finanziari vigenti. È inoltre previsto che tali contratti siano prioritariamente stipulati con vincitori e idonei di graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; l'assunzione a termine non costituisce titolo o presupposto per il passaggio nei ruoli stabili.
Piano pluriennale per il superamento del precariato
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, approva un piano pluriennale per il superamento del precariato nel sistema Regione, nel rispetto dei vincoli assunzionali e finanziari. Il piano è costruito sulla programmazione dei fabbisogni di personale e mira alla stabilizzazione del personale non dirigente con contratti a termine in possesso dei requisiti previsti.
Il piano deve:
- individuare il personale avente i requisiti per le diverse procedure di stabilizzazione;
- definire, per ciascun anno, le unità da avviare a stabilizzazione in base alle risorse assunzionali disponibili e a una graduatoria fondata sull'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine presso le amministrazioni del sistema Regione;
- stabilire tempi e modalità di attuazione.
Sono finanziate le procedure mediante incremento, dal 2017, del fondo per il reclutamento del personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale e mediante un'ulteriore autorizzazione di spesa annua per enti e agenzie del sistema Regione, da ripartire con deliberazione della Giunta regionale secondo le capacità assunzionali.
Procedure di stabilizzazione previste
Il piano comprende tre canali di stabilizzazione o reclutamento speciale:
- stabilizzazione a domanda del personale assunto con procedure a evidenza pubblica che abbia maturato i requisiti previsti dalla legge di stabilità 2014;
- reclutamento speciale transitorio riservato a chi abbia maturato i requisiti del decreto-legge n. 101 del 2013;
- reclutamento speciale ordinario secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamate dal medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.
Alle procedure di cui alle lettere b) e c) può essere destinato fino al 50% delle risorse assunzionali complessivamente determinate dalla normativa vigente.
Personale incluso ed escluso dal piano
Il piano non comprende:
- il personale interessato da altri piani di stabilizzazione già in attuazione e disciplinati da norme specifiche;
- il personale impiegato in attività di formazione nei CRFP;
- gli addetti agli uffici stampa;
- gli addetti agli uffici di gabinetto o alle strutture di staff del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta.
Sono invece inclusi anche i lavoratori già ricompresi nel piano di stabilizzazione previsto dalla legge regionale n. 2 del 2007. Possono partecipare inoltre persone che abbiano maturato i requisiti con periodi di lavoro svolti, in tutto o in parte, presso enti locali nell'espletamento prevalente di funzioni trasferite alla Regione alla data di entrata in vigore della legge. Le disposizioni si applicano, se compatibili con la normativa di settore, anche al personale a tempo determinato di ARPAS e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.
Proroga e rinnovo dei contratti a termine
Per le finalità di superamento del precariato, e contestualmente all'approvazione del piano pluriennale, le amministrazioni del sistema Regione possono rinnovare o prorogare i contratti a termine interessati dalle procedure di stabilizzazione, fino alla conclusione delle procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. La proroga è prevista nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme statali richiamate. Per le procedure ASPAL, una disposizione analoga prevede proroghe o rinnovi fino alla conclusione della stabilizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
Reclutamento ordinario e utilizzo delle graduatorie
Accanto alle procedure straordinarie, l'Amministrazione regionale attiva il reclutamento ordinario secondo la legge regionale n. 31 del 1998 e nel rispetto della mobilità. L'avvio delle nuove procedure è subordinato, per le professionalità necessarie, allo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato nell'intero sistema Regione, in conformità alla normativa statale. L'efficacia delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge è prorogata al 31 dicembre 2017.
Mobilità del personale del soppresso ESAF
Il personale di ruolo del soppresso ESAF trasferito ad Abbanoa è ricompreso nelle procedure di mobilità del sistema Regione fino a esaurimento degli aventi diritto, nei limiti delle dotazioni organiche e in relazione alle esigenze delle amministrazioni. Il testo consolidato conserva l'indicazione della priorità per chi abbia già presentato domanda di mobilità e del correlato trasferimento delle risorse finanziarie da parte della società di provenienza, ma tale parte risulta successivamente abrogata dal 23 novembre 2021.
Interventi sull'ASPAL e sulle politiche del lavoro
Per l'ASPAL, la legge prevede misure specifiche di superamento del precariato a favore del personale che possiede i requisiti di stabilizzazione previsti dalle norme statali richiamate. Ai fini della continuità dei servizi dei centri per l'impiego, nelle more del riordino delle funzioni sulle politiche attive del lavoro, l'ASPAL è autorizzata ad assumere personale con esperienza idonea, a tempo indeterminato o determinato, tramite concorsi pubblici per titoli ed esami che valorizzino competenze ed esperienze maturate presso l'Agenzia per il lavoro o le province, previa verifica prevista dalla normativa statale.
Misure sulle province e sul riordino locale
La legge interviene anche sulla disciplina del personale delle province, prevedendo la possibilità di prorogare e rinnovare i contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili, fino al completamento del processo di riordino delle autonomie locali. Inoltre viene sostituita la previsione che consentiva l'estensione dei contratti in essere con una formula che autorizza il rinnovo per un periodo di dodici mesi.
Monitoraggio del personale delle società partecipate e delle aziende sanitarie
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve effettuare un monitoraggio del personale impiegato presso le società partecipate delle amministrazioni del sistema Regione e presso le aziende sanitarie. Il monitoraggio riguarda in particolare la tipologia contrattuale e le categorie di appartenenza, con l'obiettivo di tutelare i livelli occupazionali e garantire la qualità dei servizi, in vista del riordino della disciplina dei settori.
Copertura finanziaria
La legge quantifica gli oneri derivanti dalle misure di stabilizzazione e di reclutamento e ne prevede la copertura tramite risorse già stanziate nel bilancio regionale 2016-2018, con rideterminazioni su diverse missioni e programmi, e con successive leggi di bilancio per gli esercizi dal 2019 in poi. Sono espressamente individuate le coperture per le misure di cui agli articoli relativi al piano di stabilizzazione, alla proroga dei contratti e agli interventi sull'ASPAL.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. Diversi istituti hanno un orizzonte temporale definito: le proroghe dei contratti previste originariamente dalla legge non possono andare oltre il 31 dicembre 2018; l'efficacia delle graduatorie di concorso vigenti alla data di entrata in vigore è prorogata fino al 31 dicembre 2017. Una successiva modifica ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per la proroga dei contratti del personale del soppresso ESAF. Al di fuori di tali scadenze, la disciplina conserva rilievo solo per gli effetti ancora pendenti o per i procedimenti eventualmente non conclusi entro i termini previsti.
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