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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25050/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La vicenda riguarda una società a responsabilità limitata che aveva presentato domanda di concordato preventivo "in bianco" ex art. 161, comma 6, l.fall.; il Tribunale di Macerata aveva dichiarato la propria incompetenza su tale domanda, ritenendo competente il Tribunale di Teramo per il trasferimento della sede sociale avvenuto oltre un anno prima, ma nello stesso giorno aveva dichiarato il fallimento della società sulla base di precedenti istanze di fallimento depositate da creditori. La Corte d'appello di Ancona, accogliendo il reclamo della società e del suo amministratore, aveva revocato sia la dichiarazione di incompetenza sul concordato sia la sentenza di fallimento, ritenendo che il Tribunale dovesse esaminare prima la domanda concordataria in forza del principio di unitarietà delle procedure concorsuali e che, inoltre, l'amministratore della s.r.l. non fosse decaduto per il proprio pregresso fallimento personale. Il fallimento ricorrente per cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha censurato l'erroneo richiamo al principio di unitarietà, sostenendo che, una volta ritenuta l'incompetenza territoriale sulla domanda di concordato, il Tribunale correttamente aveva potuto dichiarare il fallimento; con il secondo ha dedotto la nullità degli atti compiuti dall'amministratore della s.r.l. perché questi, già dichiarato fallito personalmente, sarebbe stato incapace di rivestire la carica per analogia con l'art. 2382 c.c. La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, confermando la regola per cui il fallimento personale dell'amministratore di s.r.l. non determina, di per sé, l'incapacità alla carica, salvo diversa previsione statutaria, e ribadendo che, quando pendono domanda di concordato e istanza di fallimento, il giudice competente per il fallimento deve comunque esaminare la domanda concordataria, poiché il principio di unitarietà delle procedure concorsuali impone il previo esaurimento della procedura di concordato prima della dichiarazione di fallimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del fallimento. Ha confermato la soluzione della Corte d'appello secondo cui l'art. 2382 c.c. non si applica in via analogica alle s.r.l. e che il fallimento dell'amministratore non comporta incapacità automatica alla carica, in assenza di diversa previsione statutaria. Ha inoltre ribadito che, nel coordinamento tra domanda di concordato e istanza di fallimento, il giudice investito della procedura fallimentare deve esaminare anche la domanda di concordato, e solo se questa risulti negativamente definita può procedere all'eventuale dichiarazione di fallimento. Per la peculiarità processuale del caso e la mancata costituzione degli intimati non vi è stata pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    presentazione della domanda di concordato preventivo prenotativo

    la domanda di concordato va esaminata secondo il corretto coordinamento con l'istanza di fallimento e non può essere elusa dal giudice che sia comunque investito della procedura fallimentare.

  • art. 162 l.fall.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude che consenta di dichiarare immediatamente l'inammissibilità della domanda concordataria senza prima considerare il coordinamento imposto dal sistema.

  • art. 9 l.fall.

    norma sulla competenza territoriale fallimentare; nel caso concreto rilevava per la dichiarazione di fallimento in presenza di precedenti istanze.

  • art. 9 bis l.fall.

    richiamato come espressione legislativa del principio di unitarietà delle procedure concorsuali.

  • art. 39, comma 2, c.p.c.

    evocato per il coordinamento tra procedimenti pendenti davanti a giudici diversi.

  • art. 40 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione al coordinamento delle competenze.

  • art. 2382 c.c.

    non è applicabile in via analogica alle s.r.l.; il fallimento personale dell'amministratore non determina incapacità o decadenza automatica dalla carica, salvo diversa previsione statutaria.

  • art. 2473 bis c.c.

    richiamato come esempio di autonomia statutaria della s.r.l., che può prevedere specifiche cause di esclusione o decadenza.

  • art. 397 c.c.

    richiamato per escludere che il ragionamento sull'incapacità degli interdetti/inabilitati dipenda dall'art. 2382 c.c.

  • art. 2288 c.c.

    norma sulle società di persone invocata dal ricorrente, ma ritenuta non decisiva perché riferita alla qualità di socio e non alla carica di amministratore.

  • art. 2289 c.c.

    richiamato per il diritto della procedura fallimentare alla monetizzazione della partecipazione del socio fallito.

  • artt. 42, 46, 104 ter, comma 8, l.fall.

    richiamati per evidenziare che la capacità patrimoniale del fallito permane per i beni non compresi nel fallimento.

  • art. 2740 c.c.

    richiamato per affermare che la responsabilità patrimoniale del fallito non viene meno per tutti i beni.

  • art. 414 ss. c.c.

    richiamati per l'incapacità generale di interdetti e inabilitati.

Massime di principio

  • Nelle società a responsabilità limitata, dopo la riforma del 2003, il fallimento personale dell'amministratore non determina automaticamente l'ineleggibilità o la decadenza dalla carica, poiché manca un rinvio espresso all'art. 2382 c.c.; tale effetto può derivare solo da una specifica previsione statutaria o da diverse norme di legge.
  • Il principio di unitarietà delle procedure concorsuali impone il coordinamento tra domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento, evitando che le due procedure siano trattate come se fossero del tutto autonome e competitive.
  • Quando pende una domanda di concordato, il giudice competente per il fallimento deve comunque esaminare la proposta concordataria: solo dopo il suo definito esito negativo può procedere alla dichiarazione di fallimento.
  • La disciplina della competenza territoriale fallimentare e quella del concordato vanno letti in modo coordinato, con adattamenti necessari a garantire la concentrazione delle procedure concorsuali e la prevalenza dell'esame della procedura concordataria.
  • L'argomento sistematico fondato sulla disciplina delle società di persone non consente di estendere alle s.r.l. regole sulla decadenza degli amministratori tratte da contesti diversi, poiché nelle società di persone la regola dell'esclusione del socio fallito riguarda la compagine sociale e non la gestione.
  • L'autonomia statutaria della s.r.l. consente di introdurre cause di ineleggibilità, decadenza o esclusione specifiche, ma in mancanza di tali clausole non opera un divieto generale di amministrazione per il socio o amministratore fallito.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriConcordato preventivoLiquidazione giudizialeCompetenzaGiurisdizione
RamiSocietarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriConflitto di interessiRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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