Ordinanza n. 2295/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6697/2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. E per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione del provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Palermo) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali dell’ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura, atti concorsuali e modalità di correzione delle prove
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo aver partecipato ai due appelli della selezione nazionale, aveva conseguito una sola sufficienza in Biologia, con punteggio complessivo di 118,20, risultando inserita nella graduatoria in posizione non utile e non assegnata ad alcuna sede. Ha impugnato le graduatorie, i decreti ministeriali e gli atti della procedura, chiedendo l’annullamento e l’ammissione al corso anche in sovrannumero. Le censure principali riguardavano: la violazione della legge delega n. 26/2025 e del d.lgs. n. 71/2025 da parte del D.M. n. 1115/2025, per avere modificato successivamente le regole di formazione della graduatoria; la violazione del principio di immodificabilità del bando, dell’autovincolo, della par condicio, dell’imparzialità, della buona fede e dell’affidamento; l’illegittima chiusura della graduatoria senza ulteriori scorrimenti nonostante la presenza di posti residui; l’inidoneità degli obblighi formativi aggiuntivi al recupero dei crediti mancanti; la violazione dell’anonimato e della segretezza delle prove; la carenza di collegialità e trasparenza nella correzione; l’assenza di predeterminazione e uniformità dei criteri valutativi; la difformità didattica tra gli atenei; la difficoltà eccessiva delle prove; l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025, per la differenziazione tra università statali, non statali e corsi in lingua inglese; il difetto di istruttoria nella determinazione dei posti disponibili e del fabbisogno formativo. Le irregolarità dedotte nello svolgimento delle prove, non sviluppate in specifici motivi di censura, sono state considerate irrilevanti ai fini cautelari.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per mancanza di fumus boni iuris e periculum in mora, riservando al merito ogni più approfondita valutazione. Ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025 abbia introdotto un sistema più favorevole ai candidati, consentendo l’inserimento in graduatoria anche a chi avesse conseguito una sola sufficienza, ma preservando la priorità dei candidati con tre sufficienze secondo le regole originarie e graduando le ulteriori posizioni in coorti differenziate. La modifica è stata ritenuta compatibile, in sede cautelare, con la legge delega e con il d.lgs. n. 71/2025, poiché incide sulle modalità di formazione della graduatoria e sul momento del recupero dei crediti, senza alterare i presupposti sostanziali per l’ammissione al secondo semestre. La ricorrente, inoltre, non ha dimostrato che l’applicazione delle regole originarie le avrebbe consentito l’immatricolazione: con una sola sufficienza sarebbe stata esclusa dalla graduatoria. La richiesta di ammissione in sovrannumero è stata ritenuta incoerente con censure demolitorie dirette a travolgere l’intera procedura e comunque idonea ad attribuire un’utilità non corrispondente al merito conseguito. La chiusura della graduatoria senza ulteriori scorrimenti è stata reputata giustificata dall’esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e garantire il regolare svolgimento del secondo semestre, ferma la possibilità di utilizzare i posti residui per trasferimenti, passaggi o iscrizioni ad anni successivi. Le censure sugli obblighi formativi aggiuntivi sono state ritenute premature e non attuali, in assenza di una concreta lesione derivante dal mancato superamento del recupero. Quanto all’anonimato, il TAR ha escluso, allo stato, una violazione concreta, rilevando che le doglianze prospettavano una concatenazione meramente ipotetica di eventi e non dimostravano la possibilità effettiva di collegare l’elaborato al candidato o di alterare la valutazione. Sono state ritenute generiche anche le censure sulla correzione, sulla didattica, sulla difficoltà delle prove e sul difetto di istruttoria relativo ai posti disponibili. La questione di legittimità costituzionale non è stata rimessa alla Corte costituzionale, per difetto di rilevanza e non manifesta infondatezza, anche perché la ricorrente non aveva un interesse diretto alla disciplina riguardante corsi e atenei diversi da quelli cui aveva partecipato. Il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del MUR, con indicazione nominativa dei controinteressati e termini perentori per l’adempimento. Ha inoltre disposto incombenti istruttori a carico del MUR, del Cineca e delle università, chiedendo chiarimenti documentati sulla predeterminazione delle risposte, sui sinonimi ammessi, sulle procedure e sui criteri di correzione, sul sistema informatico e sui verbali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per euro 500 a favore delle amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato e per euro 400 a favore dell’Università di Modena e Reggio Emilia; sono state compensate nei confronti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati.
l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell’amministrazione all’ammissione al corso, non accolta nella fase cautelare.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevedeva originariamente il superamento degli esami delle tre materie del semestre filtro ai fini dell’inserimento in graduatoria.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, consentendo l’inserimento anche con una sola sufficienza e prevedendo il recupero dei CFU mancanti, senza essere ritenuto, in sede cautelare, lesivo della legge delega o del decreto legislativo attuativo.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Legge delega della riforma dell’accesso ai corsi di Medicina; il TAR ha ritenuto che non imponesse l’applicazione immediata e uniforme del nuovo sistema a ogni tipologia di corso e ateneo.
d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina legislativa del nuovo accesso e dell’ammissione al secondo semestre; il TAR ha ritenuto che la disciplina ministeriale sopravvenuta non alterasse i presupposti sostanziali, ma regolasse le modalità di formazione della graduatoria e il recupero dei CFU.
punto 15 dell’Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede la destinazione dei posti residui a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi, giustificando la chiusura della graduatoria in funzione della tempestiva stabilizzazione delle immatricolazioni.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato in relazione agli obblighi formativi aggiuntivi, ritenuti utilizzabili per il recupero dei crediti mancanti quale condizione per il mantenimento dell’immatricolazione.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disposizioni censurate per la differenziazione del sistema di accesso tra università statali, università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese; il TAR ha escluso i presupposti per il rinvio alla Corte costituzionale.
art. 3 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alla prima applicazione della riforma.
art. 34 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e non accompagnata da un concreto profilo di incidenza sulla posizione della ricorrente.
art. 76 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il TAR ha escluso, in sede cautelare, l’eccesso di delega, riconoscendo al legislatore delegato un margine di discrezionalità nell’applicazione graduale della riforma.
art. 97 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata; il sistema è stato reputato compatibile, allo stato, con imparzialità e buon andamento.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Impone il contemperamento tra fabbisogno professionale e capacità formativa degli atenei; non è stato ravvisato un difetto di istruttoria sulla determinazione dei posti disponibili.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall’elevato numero dei controinteressati, l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, purché siano indicati nominativamente i destinatari.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 27/2013
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamata per il principio secondo cui non ogni irregolarità formale nelle prove concorsuali determina l’illegittimità della procedura, essendo necessaria una violazione concreta e non meramente ipotetica delle garanzie di segretezza e anonimato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la censura demolitoria rivolta all’intero impianto di una procedura selettiva è incompatibile con la richiesta di ammissione individuale in sovrannumero quando l’ammissione presupporrebbe la conservazione degli effetti della procedura; la tutela cautelare non può attribuire un’utilità maggiore di quella conseguibile con l’eventuale accoglimento nel merito.
- La modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria non viola necessariamente la legge delega, l’affidamento o la par condicio quando non incide sulle modalità di svolgimento e valutazione delle prove, amplia la platea degli idonei, preserva la priorità dei candidati che avevano rispettato le regole originarie e differenzia le successive posizioni secondo il grado di prossimità al risultato originariamente richiesto.
- La posizione di chi non sarebbe stato inserito nella graduatoria secondo le regole originarie non dimostra un interesse leso dalla disciplina sopravvenuta che gli abbia comunque consentito l’inserimento, se il ricorrente non prova che l’applicazione delle regole anteriori avrebbe condotto a un risultato utile per l’immatricolazione.
- La mancata previsione di ulteriori scorrimenti della graduatoria può risultare ragionevole quando sia funzionale a stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e a garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica, purché l’ordinamento preveda modalità alternative di utilizzazione dei posti residui e il bilanciamento con l’obiettivo di saturazione del contingente non sia manifestamente irragionevole.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive non può essere desunta da una mera sequenza ipotetica di irregolarità: occorre dimostrare una concreta possibilità di collegare l’elaborato al candidato e di incidere sulla valutazione o sull’imparzialità della procedura.
- La notificazione per pubblici proclami è ammissibile quando l’elevato numero dei controinteressati renda oggettivamente sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve comunque indicare i destinatari mediante elenco nominativo e rispettare le prescrizioni fissate dal giudice, a pena di improcedibilità o invalidità dell’integrazione del contraddittorio.
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