Cassazione Civile, Ordinanza n. 34395/2024 del 24/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia origina da un contratto di fornitura di mobili tra un'impresa venditrice e il committente acquirente. In appello, il giudice di merito aveva accolto l'appello incidentale del committente e condannato il venditore a restituire l'acconto ricevuto, oltre interessi, ritenendo il contratto risolto per inadempimento della parte venditrice sia quanto al termine di consegna sia quanto alla corrispondenza del colore dei mobili a quello pattuito. Il ricorrente per cassazione ha denunciato, con il primo motivo, violazione dell'art. 347 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame dei motivi di appello e per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente posto a suo carico le conseguenze della mancata presenza in atti del fascicolo d'ufficio di primo grado contenente verbali di udienza e memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., nonostante egli avesse chiesto la relativa acquisizione. Nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. ha inoltre sollevato tardivamente eccezioni sulla pretesa mancanza di ius postulandi dell'avvocato stabilito che aveva operato nel primo grado, chiedendo la nullità degli atti e della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, perché tardiva e non scrutinabile in sede di memoria, la questione relativa allo ius postulandi dell'avvocato stabilito e alla nullità degli atti del primo grado. Ha invece accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erroneo l'operato della Corte d'appello che aveva addossato alla parte appellante l'onere di produrre il fascicolo d'ufficio di primo grado contenente gli atti indispensabili alla decisione. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia facendo applicazione del principio secondo cui l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, se indispensabile, è dovere dell'ufficio e la sua mancata acquisizione non può pregiudicare le parti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria depositata ai sensi di questa norma deve limitarsi a illustrare e chiarire le ragioni del ricorso o del controricorso e non può contenere nuove eccezioni o questioni estranee allo scopo.
art. 347 c.p.c.
È stata dedotta la sua violazione per l'erronea gestione in appello del fascicolo d'ufficio e degli atti di primo grado.
art. 112 c.p.c.
È stato evocato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per censurare l'omesso esame di motivi di appello.
art. 183, sesto comma, c.p.c.
La memoria depositata nel primo grado costituiva uno degli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio la cui mancata acquisizione è risultata decisiva ai fini della censura.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per dedurre un error in procedendo e la nullità della sentenza per omesso esame dei motivi di appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, quando il fascicolo d'ufficio di primo grado è indispensabile alla decisione sui motivi di gravame, la sua acquisizione è dovere dell'ufficio giudiziario e non può essere sostituita dall'onere di produzione gravante sulle parti.
- La mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio per ragioni organizzative o per errore dell'ufficio non può tradursi in un pregiudizio processuale per la parte che abbia tempestivamente sollecitato l'acquisizione degli atti necessari.
- Le memorie depositate nel giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. hanno funzione meramente illustrativa e non possono introdurre nuove eccezioni o questioni di merito o di rito riferite ai gradi di merito.
- È censurabile in cassazione, come error in procedendo, la decisione di merito che addossi alla parte l'onere di sopperire alla mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio quando tale fascicolo sia necessario per la valutazione dei motivi di impugnazione.
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