Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11042/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda tardiva di ammissione allo stato passivo, in prededuzione, di un credito professionale per compensi asseritamente maturati per prestazioni rese in favore della società poi assoggettata a procedura concorsuale e di altre società del gruppo, sulla base di un incarico conferito dai commissari straordinari. Il Tribunale aveva ammesso il credito solo in parte, escludendo il compenso per la relazione ex art. 33 l.fall. perché attività strettamente personale dei commissari, e negando prova sufficiente per parte delle prestazioni riferite ad altra società. La Corte d’Appello, in riforma sostanziale, ha rigettato la pretesa di pagamento. In cassazione gli eredi del professionista hanno dedotto sei motivi: 1) violazione dell’art. 305 c.p.c. per avere la Corte ritenuto non decorso il termine per la riassunzione dopo l’interruzione del giudizio a seguito del fallimento; 2) violazione degli artt. 112 e 305 c.p.c. per avere la Corte rimesso il contraddittorio alla curatela anziché dichiarare l’estinzione del processo; 3) violazione degli artt. 2222 e ss. e 409 c.p.c. per la qualificazione delle prestazioni come non parasubordinate e per l’esclusione della natura dell’incarico già accertata in altro giudizio; 4) violazione dell’art. 346 c.p.c. per il riesame della tipologia delle prestazioni; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla documentazione asseritamente non esaminata; 6) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure perché ha ritenuto il ricorso tardivamente proposto. Ha applicato il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., computato con la sospensione feriale dei termini secondo il regime introdotto dal d.l. 132/2014, e ha concluso che la notificazione del ricorso è avvenuta oltre il termine di decadenza, la sentenza impugnata essendo stata depositata il 19 luglio 2021 e il ricorso notificato il 30 settembre 2022. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata difesa della procedura intimata. È stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 209 l.fall.

    norma richiamata per l’instaurazione della domanda tardiva di ammissione al passivo nella procedura concorsuale

  • art. 101 l.fall.

    norma richiamata per la domanda di ammissione allo stato passivo

  • art. 305 c.p.c.

    invocato per la disciplina della riassunzione dopo interruzione del processo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio processuale denunciato nel primo motivo

  • artt. 112 e 305 c.p.c.

    richiamati per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per la gestione del processo interrotto

  • artt. 2222 e ss. c.c.

    richiamati per sostenere la qualificazione contrattuale delle prestazioni come opera/servizio e la loro eventuale riconducibilità a rapporto parasubordinato

  • art. 409 c.p.c.

    richiamato ai fini dell’inquadramento del rapporto come parasubordinato o assimilato al lavoro coordinato e continuativo

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per sostenere la preclusione al riesame di questioni o capi non riproposti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di omessa pronuncia e di ultra/extra petita

  • art. 327 c.p.c.

    applicato quale termine lungo di impugnazione per la verifica della tempestività del ricorso

  • art. 58, comma 1, l. 69/2009

    richiamato per il regime intertemporale della riduzione del termine lungo di impugnazione a sei mesi, applicabile solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore

  • art. 16 d.l. n. 132 del 2014

    richiamato per la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini a 31 giorni con efficacia dall’anno 2015

  • art. 325 c.p.c.

    citato nel confronto tra i diversi orientamenti sul computo dei termini di impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base per il contributo unificato ulteriore

  • art. 33 l.fall.

    richiamato quale attività relazionale personale dei commissari, non delegabile al coadiutore

  • art. 2 d.m. 30/5/2002

    richiamato come criterio per determinare il compenso del coadiutore

  • d.l. n. 132 del 2014, art. 16, comma 3

    "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015"

    norma interpretata nel senso che la riduzione della sospensione feriale opera con riferimento all’anno solare 2015 e ai periodi feriali successivi

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.; se la notificazione avviene oltre tale termine, il ricorso è inammissibile, indipendentemente dall’esame dei motivi di merito.
  • La riduzione della sospensione feriale dei termini a 31 giorni, introdotta dal d.l. 132/2014, si applica al computo dei termini di impugnazione nel regime temporale individuato dalla legge e comunque, nel caso concreto, conduce al medesimo esito di tardività quando la sentenza impugnata sia stata pubblicata dopo il 2015.
  • Le questioni attinenti alla natura del rapporto professionale, all’ammissibilità delle prove e alla pronuncia sulle domande restano assorbite quando il ricorso è tardivo e dunque improcedibile/inammissibile per decadenza dall’impugnazione.
  • Le attività strettamente personali del commissario straordinario, come la redazione della relazione ex art. 33 l.fall., non possono essere semplicemente trasferite al coadiutore ai fini del compenso, che va invece determinato secondo i parametri previsti per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.