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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13762/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (496 ore) e ripristinato integralmente la pena originaria (8 mesi di arresto e €2.000 di ammenda) contestando che il giudice ha omesso di tener conto del periodo di lavoro di pubblica utilità regolarmente svolto e di operare la corrispondente riduzione proporzionale della pena detentiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse viziata per violazione di legge e motivazione insufficiente. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Pescara perché valuti nuovamente la richiesta di revoca tenendo conto del periodo di lavoro eseguito e applicando i criteri di ragguaglio previsti dall'art. 58 D.Lgs. n. 274/2000, ossia computando e scomputando dalla pena residua il tempo di effettiva esecuzione della sanzione sostitutiva.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 8‑bis C.d.S.

    la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e della confisca

    La Corte ritiene che il testo letterale non imponga un ripristino "automatico" ed integrale della pena originaria senza considerare il periodo di lavoro di pubblica utilità già svolto; la revoca deve essere valutata tenendo conto degli effetti espiativi del periodo eseguito.

  • art. 186, comma 9‑bis C.d.S.

    Richiamato unitamente all'art. 187 come norma che prevede la revoca della sanzione sostitutiva; la Corte ne interpreta l'effetto coordinandolo con la disciplina sul lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n.274/2000.

  • art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    l'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano a ogni effetto giuridico come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria

    La norma opera il ragguaglio e l'equiparazione tra pena sostitutiva e pena detentiva: il periodo di lavoro eseguito deve essere computato come espiazione e scomputato dalla pena residua in caso di revoca parziale.

  • art. 56 D.Lgs. n. 274/2000

    il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a rimanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità, o che lo abbandona, è punito con la reclusione fino ad un anno

    La previsione sanzionatoria del reato per l'abbandono/inosservanza dimostra la natura afflittiva dell'istituto: tuttavia la sanzione penale per la violazione non giustifica il recupero integrale ex tunc di tutta la pena sostituita se parte di essa è già stata espiata mediante lavoro pregresso.

  • artt. 66 e 72 L. n. 689/1981

    la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita ... per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'art. 66

    Queste disposizioni sono richiamate a supporto della tesi che, anche in istituti analoghi di semilibertà/semidetenzione, la revoca o conversione opera sulla parte futura della pena; impartiscono un criterio sistematico per evitare duplicazioni punitive.

Massime di principio

  • La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non comporta automaticamente il ripristino integrale ex tunc della pena originaria: il giudice deve computare il periodo di lavoro effettivamente svolto e scomputarlo dalla pena residua.
  • Il periodo di lavoro di pubblica utilità svolto regolarmente ha valore di espiazione equiparata a pena detentiva ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n.274/2000 e deve essere considerato nel calcolo della pena residua.
  • In caso di revoca per inadempimento il giudice dell'esecuzione deve accertare temporalmente le violazioni e la loro incidenza sull'esecuzione e applicare il criterio del ragguaglio (art.58 D.Lgs. n.274/2000) prima di determinare la parte di pena da ripristinare.
  • La previsione di responsabilità penale per l'abbandono o la mancata prestazione (art.56 D.Lgs. n.274/2000) non autorizza una duplicazione punitiva che annulli gli effetti positivi dell'attività già svolta: occorre evitare un ingiustificato aggravio punitivo.
  • La decisione deve essere motivata specificando se e quanto lavoro è stato effettivamente svolto, le violazioni commesse e il criterio di conversione applicato; l'omessa valutazione determina cassazione e rinvio.
  • Quando si valuta la revoca di misure alternative alla detenzione, è utile richiamare la disciplina degli istituti analoghi (es. semidetenzione) per i principi di conversione e per evitare risultati incongrui e sproporzionati.
  • Per difensori e giudici: documentare con precisione la durata e la regolarità delle prestazioni di pubblica utilità e procedere al ragguaglio dei giorni non prestati in termini di pena detentiva secondo il D.Lgs. n.274/2000, art.58.

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