Cassazione Penale, Sentenza n. 13762/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (496 ore) e ripristinato integralmente la pena originaria (8 mesi di arresto e €2.000 di ammenda) contestando che il giudice ha omesso di tener conto del periodo di lavoro di pubblica utilità regolarmente svolto e di operare la corrispondente riduzione proporzionale della pena detentiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse viziata per violazione di legge e motivazione insufficiente. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Pescara perché valuti nuovamente la richiesta di revoca tenendo conto del periodo di lavoro eseguito e applicando i criteri di ragguaglio previsti dall'art. 58 D.Lgs. n. 274/2000, ossia computando e scomputando dalla pena residua il tempo di effettiva esecuzione della sanzione sostitutiva.
Norme richiamate
art. 187, comma 8‑bis C.d.S.
la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e della confisca
La Corte ritiene che il testo letterale non imponga un ripristino "automatico" ed integrale della pena originaria senza considerare il periodo di lavoro di pubblica utilità già svolto; la revoca deve essere valutata tenendo conto degli effetti espiativi del periodo eseguito.
art. 186, comma 9‑bis C.d.S.
Richiamato unitamente all'art. 187 come norma che prevede la revoca della sanzione sostitutiva; la Corte ne interpreta l'effetto coordinandolo con la disciplina sul lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n.274/2000.
art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
l'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano a ogni effetto giuridico come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria
La norma opera il ragguaglio e l'equiparazione tra pena sostitutiva e pena detentiva: il periodo di lavoro eseguito deve essere computato come espiazione e scomputato dalla pena residua in caso di revoca parziale.
art. 56 D.Lgs. n. 274/2000
il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a rimanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità, o che lo abbandona, è punito con la reclusione fino ad un anno
La previsione sanzionatoria del reato per l'abbandono/inosservanza dimostra la natura afflittiva dell'istituto: tuttavia la sanzione penale per la violazione non giustifica il recupero integrale ex tunc di tutta la pena sostituita se parte di essa è già stata espiata mediante lavoro pregresso.
artt. 66 e 72 L. n. 689/1981
la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita ... per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'art. 66
Queste disposizioni sono richiamate a supporto della tesi che, anche in istituti analoghi di semilibertà/semidetenzione, la revoca o conversione opera sulla parte futura della pena; impartiscono un criterio sistematico per evitare duplicazioni punitive.
Massime di principio
- La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non comporta automaticamente il ripristino integrale ex tunc della pena originaria: il giudice deve computare il periodo di lavoro effettivamente svolto e scomputarlo dalla pena residua.
- Il periodo di lavoro di pubblica utilità svolto regolarmente ha valore di espiazione equiparata a pena detentiva ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n.274/2000 e deve essere considerato nel calcolo della pena residua.
- In caso di revoca per inadempimento il giudice dell'esecuzione deve accertare temporalmente le violazioni e la loro incidenza sull'esecuzione e applicare il criterio del ragguaglio (art.58 D.Lgs. n.274/2000) prima di determinare la parte di pena da ripristinare.
- La previsione di responsabilità penale per l'abbandono o la mancata prestazione (art.56 D.Lgs. n.274/2000) non autorizza una duplicazione punitiva che annulli gli effetti positivi dell'attività già svolta: occorre evitare un ingiustificato aggravio punitivo.
- La decisione deve essere motivata specificando se e quanto lavoro è stato effettivamente svolto, le violazioni commesse e il criterio di conversione applicato; l'omessa valutazione determina cassazione e rinvio.
- Quando si valuta la revoca di misure alternative alla detenzione, è utile richiamare la disciplina degli istituti analoghi (es. semidetenzione) per i principi di conversione e per evitare risultati incongrui e sproporzionati.
- Per difensori e giudici: documentare con precisione la durata e la regolarità delle prestazioni di pubblica utilità e procedere al ragguaglio dei giorni non prestati in termini di pena detentiva secondo il D.Lgs. n.274/2000, art.58.
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