Cassazione Civile, Ordinanza n. 10993/2026 del 24/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato il reddito di un contribuente, ai fini Ires, Irap e Iva, per l'anno d'imposta 2007, contestando operazioni oggettivamente inesistenti intercorse con una società qualificata come "cartiera". In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto, ritenendosi non provata l'effettiva ricezione della merce e il pagamento delle fatture contestate. In appello, invece, la CTR ha accolto il gravame del contribuente, valorizzando la documentazione prodotta (fatture, DDT, indicazioni dei trasportatori e sottoscrizioni dei vettori) e ritenendo non sufficiente la sola qualità di cliente della società emittente per dimostrare il coinvolgimento nella frode. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione solo apparente, lamentando il mancato esame delle specifiche contestazioni formulate in appello sulla inattendibilità dei DDT e delle attestazioni di pesatura, nonché sulla natura di cartiera della controparte; con il secondo ha dedotto violazione delle norme in tema di deducibilità/detraibilità e riparto dell'onere probatorio, sostenendo che, accertata la natura fittizia del fornitore, spettasse al contribuente provare l'effettività delle operazioni. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente perché non si era confrontata con le specifiche allegazioni dell'Ufficio relative all'inesistenza oggettiva delle operazioni e all'inattendibilità della documentazione esibita. La Corte ha richiamato il principio per cui, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio anche tramite indizi gravi, precisi e concordanti, mentre incombe poi sul contribuente la prova contraria dell'effettiva esistenza delle operazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato unitamente all'art. 36, comma 2, n. 4, quale parametro del requisito motivazionale della sentenza tributaria.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei fatti e dei motivi in diritto; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
art. 132 c.p.c.
È norma evocata come parametro del contenuto essenziale della sentenza; la motivazione solo apparente integra nullità.
art. 111 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 112 c.p.c.
Evocato nel motivo di ricorso insieme ai parametri sulla motivazione, in relazione al dovere del giudice di pronunciarsi sulle domande/eccezioni.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4
Utilizzato come vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per affermare che la prova dell'inesistenza delle operazioni può essere fornita dall'Ufficio anche con elementi presuntivi.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale base normativa del potere di accertamento IVA fondato anche su elementi indiziari.
art. 109 TUIR
Cita la norma sui requisiti di deducibilità dei componenti negativi, invocata nel secondo motivo.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Cita la norma sul diritto alla detrazione IVA, invocata in relazione alle operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: prima sull'Ufficio, poi sul contribuente dopo la prova presuntiva dell'inesistenza.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici idonee a provare l'inesistenza delle operazioni.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla valutazione delle prove acquisite in giudizio.
Massime di principio
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari o presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione; una volta raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni fatturate.
- La mera produzione di fatture, la regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento non sono di per sé sufficienti a provare l'effettività dell'operazione quando l'Ufficio abbia fornito elementi seri di inesistenza, poiché tali documenti possono essere normalmente impiegati per far apparire reale un'operazione fittizia.
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e omette di confrontarsi con le specifiche contestazioni dedotte dalla parte e con gli elementi probatori decisivi allegati dall'Ufficio.
- Il giudice di merito, prima di valorizzare la prova contraria del contribuente, deve valutare gli indizi offerti dall'Amministrazione singolarmente e complessivamente, verificando se siano gravi, precisi e concordanti; solo all'esito di tale verifica può apprezzare se la prova del contribuente sia idonea a scalfire il quadro probatorio dell'atto impositivo.
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