Sentenza n. 939/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2022, adottata dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Monterosso al Mare, recante ordine di demolizione delle opere realizzate abusivamente sul -OMISSIS- e di rimessa in pristino stato dei luoghi, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente, della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monterosso al Mare prot. -OMISSIS- del 13 gennaio 2022, e in ogni caso per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a seguito e in conseguenza dell'impugnato provvedimento nonché del comportamento tenuto dall'intimata Amministrazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione delle opere abusivamente realizzate su un terreno e di rimessione in pristino, nonché nota tecnica comunale presupposta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di terreni situati in un'area collinare difficilmente accessibile, hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di una strada abusiva che attraversa varie proprietà e il ripristino dello stato dei luoghi. Hanno dedotto, anzitutto, la nullità dell'ordinanza per la pendenza di un sequestro penale sull'area, sostenendo che la misura cautelare impedisse l'esecuzione dell'ordine. Hanno inoltre dedotto la violazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, il difetto dei presupposti, il travisamento, il difetto di istruttoria e di motivazione, assumendo la propria estraneità alla realizzazione dell'abuso e invocando la tutela del proprietario incolpevole. Infine, hanno lamentato la violazione dei principi di collaborazione, buona fede e buon andamento, poiché il Comune aveva adottato ordinanze distinte, sebbene identiche, nei confronti dei proprietari delle diverse aree interessate, chiedendo anche il risarcimento dei danni conseguenti all'atto e al comportamento dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il sequestro penale impedisce temporaneamente l'esecuzione materiale del ripristino, con esonero dalla sanzione per mancata ottemperanza durante la sua efficacia ai sensi dell'art. 31, comma 4, del d.P.R. 380/2001, ma non determina la nullità né l'invalidità dell'ordine di demolizione. La misura non costituisce un impedimento assoluto, anche perché il destinatario può chiedere il dissequestro ai sensi dell'art. 85 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Il secondo motivo è stato respinto perché l'obbligo demolitorio ha natura reale: ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. 380/2001, proprietario e responsabile dell'abuso sono destinatari congiunti della sanzione, sicché l'ordine può essere rivolto al proprietario anche se estraneo alla realizzazione dell'opera e privo di dolo o colpa. La buona fede del proprietario può rilevare, invece, ai fini dell'acquisizione gratuita dell'area in caso di mancata ottemperanza. Il Collegio ha comunque rilevato che i ricorrenti non avevano dimostrato di avere adottato tutte le iniziative necessarie per costringere il responsabile dell'abuso al ripristino, secondo l'orientamento da loro invocato. Il terzo motivo è stato respinto: l'adozione di ordinanze separate per le singole proprietà è legittima e può anzi consentire una più puntuale considerazione delle diverse posizioni soggettive, senza che l'unitarietà dell'illecito edilizio imponga un unico provvedimento. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto dell'ingiustizia del danno, conseguente all'infondatezza della domanda di annullamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
La pendenza del sequestro penale può impedire temporaneamente l'esecuzione del ripristino ed escludere la sanzionabilità della mancata ottemperanza durante tale periodo, ma non incide sulla validità dell'ordine demolitorio.
art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001
Il proprietario e il responsabile dell'abuso sono destinatari congiunti della sanzione demolitoria; l'ordine può quindi essere rivolto al proprietario anche se non autore dell'opera abusiva e incolpevole rispetto alla sua realizzazione.
art. 85 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Il destinatario dell'ordine può chiedere il dissequestro del bene per poter ottemperare all'ingiunzione di demolizione; ciò esclude che il sequestro costituisca un impedimento assoluto all'esecuzione.
Massime di principio
- La sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non determina la nullità o l'invalidità dell'ordine di demolizione: impedisce soltanto temporaneamente l'esecuzione materiale del ripristino e può escludere la sanzionabilità della mancata ottemperanza finché la misura cautelare è efficace.
- L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001 può essere legittimamente rivolto al proprietario dell'area anche quando questi non abbia realizzato l'abuso e sia estraneo o incolpevole rispetto alla sua commissione, poiché l'obbligo demolitorio ha natura reale ed è distinto dall'accertamento della responsabilità soggettiva.
- La buona fede del proprietario non esclude, di per sé, l'ordine di demolizione, ma può assumere rilievo ai fini dell'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale conseguente alla mancata ottemperanza; il proprietario che invochi la propria estraneità deve comunque dimostrare, secondo il caso, di avere posto in essere iniziative idonee a ottenere dal responsabile la rimozione dell'abuso.
- L'unitarietà di un illecito edilizio non impone all'amministrazione di adottare un unico provvedimento nei confronti di tutti i proprietari coinvolti: sono legittimi ordini separati riferiti alle singole aree e posizioni giuridiche, anche quando abbiano contenuto sostanzialmente identico.
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