Cassazione Penale, Sentenza n. 12123/2025 del 27/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del GIP di Cosenza del 10.07.2024 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per delitti in materia di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90). Il ricorrente, tramite quattro motivi, lamentava: 1) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con mancato confronto delle doglianze difensive e mancata valutazione dell'applicabilità dell'art. 275 comma 2-bis c.p.p. (pena prevedibile inferiore ai 3 anni); 2) violazione di legge processuale per mancata considerazione della scadenza dei termini delle indagini preliminari e conseguente inutilizzabilità di atti d'indagine, contestando la validità della nuova iscrizione del 19.4.2023 e la rilevanza della nota informativa del 5.4.2023; 3) mancanza di un quadro indiziario sufficiente, critica della qualificazione e della non applicabilità dell'art. 73 comma 5 (lieve entità), contestazione delle dichiarazioni del presunto acquirente come prive di riscontri e inverosimili; 4) vizio di motivazione circa la presunta sporadicità dei fatti (solo 4 episodi tra 2020-2021), inverosimiglianza del riconoscimento, e contestazione del pericolo di recidiva basato su fatti non specifici e su provvedimenti successivamente revocati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Nel dettaglio: ha ritenuto manifestamente infondati i motivi 1-3 e inammissibile il quarto, osservando che: il motivo relativo all'art. 275 comma 2-bis era generico e trascurava la sussistenza di plurime ipotesi di reato che, anche in regime di continuazione, avrebbero incrementato la pena; la contestazione sulla scadenza delle indagini era infondata poiché i giudici avevano adeguatamente motivato la diversità dei fatti tra le due iscrizioni e il ricorrente non aveva allegato la nota informativa di cui si era lamentata la valutazione; le censure sul quadro indiziario erano in sostanza tentativi di rivalutazione del merito e la motivazione del tribunale era sufficientemente articolata circa la gravità delle condotte, la pronta disponibilità di droga e gli elementi ostativi all'attenuante della lieve entità; infine la valutazione delle esigenze cautelari era correttamente fondata sui precedenti, carichi pendenti, misure di prevenzione e su un sequestro recente (luglio 2024). Conseguenze pratiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, rilevata l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, disposizione di versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 DPR 309/90
La Corte ha richiamato i criteri applicativi relativi alla valutazione della natura e gravità delle condotte in materia di stupefacenti, sottolineando che, ai fini dell'esclusione dell'attenuante di lieve entità, il giudice deve valutare congiuntamente elementi di azione (mezzi, modalità, circostanze) e l'oggetto materiale (quantità e qualità). Se anche uno solo di tali elementi esclude la lieve entità, l'attenuante non può essere concessa.
art. 275 c.p.p. comma 2-bis
La Corte ha ritenuto che la deduzione difensiva che prospetta l'impossibilità di applicare la custodia cautelare perché la pena prevedibile sarebbe inferiore a tre anni è generica se non tiene conto di tutte le imputazioni e del loro possibile effetto cumulativo/di continuazione sul calcolo della pena; pertanto non sufficiente a invalidare la misura cautelare senza adeguato, specifico, e documentato calcolo dettagliato.
art. 616 c.p.p.
Applicato per l'ascrizione delle spese del procedimento al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte per valutare il comportamento del ricorrente in ordine alla determinazione dell'ammenda equitativa; la Corte di legittimità ha ritenuto non sussistere la colpa grave nella presentazione del ricorso e ha disposto un versamento equitativo (euro 3.000) alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 4 n. 5396/2022; Sez. 3 n. 32695/2015; Sez. 1 n. 27825/2013)
La Corte ha richiamato principi consolidati: non è censurabile il silenzio su una deduzione quando la decisione, nel suo complesso, la ricomprende; per le questioni indiziario/prove il giudice di merito ha margini di valutazione non sindacabili in cassazione se non per vizi di motivazione; e i ricorsi per cassazione devono rispettare il principio di autosufficienza (allegazione integrale degli atti o loro trascrizione se richiamati come base della censura).
Massime di principio
- Quando si impugna una misura cautelare sostenendo che la pena prevedibile sia inferiore al limite di legge (art. 275 c.p.p. comma 2-bis), la difesa deve effettuare un calcolo dettagliato e specifico della pena, considerando tutte le contestazioni e gli effetti della continuazione; deduzioni generiche sono inammissibili.
- Se si eccepisce la scadenza dei termini delle indagini preliminari e l'inutilizzabilità di atti successivi, è essenziale allegare e riprodurre integralmente gli atti (iscrizioni, note informative, provvedimenti) su cui si basa la censura; in mancanza, la censura è priva di autosufficienza e può essere respinta.
- Per contestare il quadro indiziario in materia di stupefacenti è difficile ottenere la riforma in sede di legittimità se la motivazione di merito è articolata: la cassazione non è sede per rivalutazioni probatorie salvo vizi gravi di motivazione o di diritto.
- L'attenuante di 'lieve entità' richiede valutazione congiunta di azione e oggetto materiale; la presenza di anche un solo elemento contrario (es. modalità dello spaccio, pronta disponibilità, quantità) impedisce l'applicazione dell'attenuante.
- Le deduzioni difensive che implicano l'esistenza o la non esistenza di documenti (note informative, nuove iscrizioni) devono essere supportate dall'allegazione dei documenti o dalla precisa trascrizione: l'assenza di prova documentale rende la censura non persuasiva.
- Nelle impugnazioni cautelari è importante mostrare concretamente come gli elementi a sostegno delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, gravità del quadro indiziario, precedenti, sequestri recenti) siano manifestamente insussistenti; censure meramente valutative o frammentarie sono inefficaci.
- Se si chiede la remissione in libertà per decorso dei termini delle indagini, va dimostrato che non vi sono state nuove e rilevanti fonti di conoscenza idonee a giustificare iscrizioni successive; in mancanza, il giudice può ritenere fondata la nuova iscrizione e la misura conseguente.
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