Cassazione Civile, Ordinanza n. 22730/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. per la correzione di un errore materiale contenuto nella precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 8848/2020. In quella decisione, sia nella motivazione sia nel dispositivo, era stata indicata come controricorrente la Regione Lazio, mentre la parte effettivamente costituita nel giudizio di legittimità e destinataria della condanna alle spese era Autostrade del Lazio spa. La richiesta mirava quindi a sostituire l’erronea indicazione della Regione Lazio con il corretto riferimento ad Autostrade del Lazio spa nella statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché l’errore emergeva direttamente dal testo della sentenza da correggere: si trattava di una mera svista nella individuazione della parte controricorrente, percepibile ictu oculi e non incidente sulla sostanza del giudizio. Ha quindi ordinato la correzione della sentenza n. 8848/2020, stabilendo che, nei passi indicati di motivazione e nel dispositivo, il riferimento alla "controricorrente Regione Lazio" debba leggersi come "controricorrente Autostrade del Lazio spa". Non ha pronunciato sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze della Corte di cassazione.
art. 287 c.p.c.
Disciplina generale della correzione degli errori materiali nei provvedimenti del giudice.
Massime di principio
- È configurabile errore materiale emendabile quando la divergenza tra volontà decisoria e formulazione testuale dipende da mera svista o disattenzione e risulta immediatamente percepibile dal contenuto del provvedimento.
- Nel procedimento di correzione dell’errore materiale non può farsi luogo a una nuova statuizione sul merito della controversia, ma solo all’adeguamento formale del testo alla decisione effettivamente assunta.
- La correzione è ammessa anche quando l’errore riguardi l’indicazione della parte processuale destinataria di una statuizione accessoria, come la condanna alle spese, purché l’inesattezza sia oggettivamente rilevabile dal provvedimento stesso.
- Nel procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa una pronuncia sulle spese processuali.
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