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Ordinanza

Ordinanza n. 105/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto del -OMISSIS-, del preavviso di rigetto del -OMISSIS-, del precedente provvedimento di revoca del nulla osta del -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202600155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto della domanda, preavviso di rigetto e precedente revoca del nulla osta al lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento di rigetto, il preavviso di rigetto e il precedente provvedimento di revoca del nulla osta. Dalla documentazione e dalla relazione dell'Amministrazione emergeva che il procedimento si era articolato in più fasi istruttorie e interlocuzioni con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, con esito negativo fondato su carenze documentali e sull'asserita mancanza dei requisiti dei soggetti datoriali coinvolti. Il ricorrente risultava tuttavia entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta legittimamente rilasciato e avere iniziato l'attività lavorativa, senza che fossero emersi elementi attestanti una sua condotta irregolare o in mala fede. La censura cautelarmente rilevante riguardava quindi l'insufficiente considerazione della posizione individuale del lavoratore straniero e dell'eventuale possibilità di adottare soluzioni alternative, compreso il rilascio di un diverso titolo di soggiorno, evitando conseguenze irreversibili.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la domanda cautelare meritevole di accoglimento ai soli fini del riesame. Pur riconoscendo che l'Amministrazione aveva svolto una pluralità di attività istruttorie e che il diniego era fondato su carenze documentali e sul difetto dei requisiti datoriali, il Collegio ha rilevato che tali elementi non esaurivano la valutazione dovuta rispetto alla posizione del lavoratore straniero, entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta legittimamente rilasciato e non risultato irregolare o in mala fede. Il provvedimento non esaminava in modo espresso e puntuale la possibilità di soluzioni alternative previste dall'ordinamento, inclusi titoli di soggiorno di diversa natura, né risultava adeguatamente coerente con i principi di proporzionalità e buon andamento. È stata pertanto sospesa l'efficacia dell'atto impugnato per consentire all'Amministrazione un nuovo esame della fattispecie. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 27 gennaio 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La tutela cautelare è stata concessa mediante sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, limitatamente alla necessità di consentire il riesame amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Le disposizioni sono state richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte.

Massime di principio

  • Nella valutazione di una domanda concernente l'ingresso o il soggiorno per lavoro di uno straniero, l'Amministrazione non può limitarsi a rilevare carenze documentali o il difetto dei requisiti dei datori di lavoro, ma deve considerare anche la posizione individuale del lavoratore che sia entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta legittimamente rilasciato e che non abbia tenuto condotte irregolari o dolosamente scorrette.
  • Quando il diniego amministrativo può produrre conseguenze irreversibili sulla posizione di uno straniero regolarmente entrato e privo di profili di irregolarità o mala fede, l'Amministrazione deve valutare espressamente e puntualmente le eventuali soluzioni alternative previste dall'ordinamento, compreso il possibile rilascio di un titolo di soggiorno di diversa natura.
  • Il provvedimento amministrativo che incide sulla posizione di un lavoratore straniero deve esplicitare una ponderazione coerente con i principi di proporzionalità e buon andamento, non essendo sufficiente la sola indicazione delle ragioni ostative riferite ai requisiti datoriali.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia dell'atto non per definire immediatamente la spettanza del bene della vita, ma al solo fine di imporre o consentire un nuovo esame della fattispecie da parte dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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