Cassazione Penale, Sentenza n. 20935/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto dall'abrogato art. 346, comma 2 c.p. (millantato credito) all'art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite) nei commi 1 e 4, in forma tentata, riducendo la pena a nove mesi e dieci giorni. Le censure principali: nullità o mancata motivazione dell'ordinanza che ammise la testimonianza di Domenico Varricchio (violazione artt. 125, comma 1; 191, comma 2; 185 c.p.p.), con conseguente inutilizzabilità della prova; errata qualificazione giuridica per mancanza di continuità normativa tra l'ipotesi abrogata e la nuova fattispecie; impossibilità di configurare il tentativo in assenza di offensività effettiva; vizio nella determinazione della diminuzione di pena (riduzione al minimo).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e sufficiente la motivazione dell'ammissione della prova testimoniale (ordinanza conforme ai requisiti dell'art. 195 c.p.p. e nei limiti dell'onere di motivazione previsto per tali provvedimenti), e ha escluso la nullità dedotta dalla difesa per mancata tempestiva eccezione. Ha condiviso la valutazione della Corte d'appello sulla continuità normativa tra la fattispecie abrogata e la nuova disposizione di cui all'art. 346-bis c.p., richiamando giurisprudenza consolidata favorevole a tale interpretazione. Ha altresì confermato la configurabilità del tentativo: gli atti posti in essere dall'imputato sono stati ritenuti idonei e diretti in modo non equivoco a ottenere la somma richiesta per il pubblico ufficiale millantato, ma la proposta non è stata accettata dal Varricchio, integrando così la forma tentata. Confermata la riduzione della pena al minimo (nove mesi e dieci giorni) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; non disposta la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in appello per mancata specifica richiesta.
Norme richiamate
art. 346 cod. pen. (comma 2, disposizioni storiche - millantato credito)
Il reato storico contestato (millantato credito) è stato considerato formalmente abrogato, ma la Corte ha valutato la possibilità di continuità normativa con la fattispecie successiva, interpretando la condotta alla luce della normativa nuova quando sussistono elementi di sovrapposizione tra le due fattispecie.
art. 346-bis cod. pen. (commi 1 e 4 - traffico di influenze illecite)
La Corte del merito ha ricondotto la condotta al disposto di questo articolo in forma tentata; la Suprema Corte ha condiviso la riqualificazione, ritenendo che gli atti dell'imputato fossero idonei e diretti in modo non equivoco a ottenere utilità per il pubblico ufficiale millantato.
legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 1, comma 1, lett. s) - abrogazione
La norma ha abrogato la precedente fattispecie di millantato credito; la giurisprudenza ha esaminato la continuità normativa tra norma abrogata e nuova fattispecie per stabilire se la condotta possa essere qualificata secondo il nuovo testo.
art. 195 cod. proc. pen.
Regolamenta l'ammissione di mezzi di prova non previsti e i relativi oneri motivazionali; la Corte ha ritenuto che la decisione di ammettere la testimonianza fosse sufficientemente motivata e conforme ai limiti argomentativi richiesti per questo tipo di provvedimenti.
art. 125 cod. proc. pen. (comma 1)
Riferito dalla difesa tra le norme processuali poste a fondamento della censura sulla ammissione della prova; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze collegate, considerata la sufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 191 cod. proc. pen. (comma 2)
Richiamato dalla difesa nella critica alla procedura di ammissione della testimonianza; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da inficiare l'utilizzabilità della prova.
art. 185 cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure sulla regolarità della formazione della prova testimoniale; la Corte ha escluso vizi gravi e ha valorizzato la possibilità che il provvedimento venga adottato anche d'ufficio per evitare inutilizzabilità.
art. 586 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di impugnazione della sentenza; la Corte ha ritenuto inammissibile l'invocazione dell'art. 586 per sottrarre la difesa all'obbligo di eccepire la nullità in udienza o di utilizzare i rimedi processuali previsti per tempo.
art. 182 cod. proc. pen. (comma 2)
Richiamato nel contesto dei termini di decadenza per eccepire vizi; la Corte ha sottolineato che il difetto di motivazione avrebbe formato oggetto di eccezione tempestiva nell'udienza di escussione del teste.
art. 507 cod. proc. pen.
Utilizzato dalla Corte come riferimento comparativo sulla minore esigenza argomentativa dei provvedimenti che ammettono prove rispetto a quelli che le respingono o revocano; l'assenza di motivazioni analitiche non comporta automaticamente invalidità della prova.
art. 56 cod. pen.
Norma sulla commisurazione della pena e sulla diminuzione per il tentativo; la Corte ha ritenuto adeguata la riduzione adottata dalla Corte d'appello, anche se al minimo, in considerazione del disvalore della condotta.
Massime di principio
- La decisione di ammettere una testimonianza ai sensi dell'art. 195 c.p.p. richiede una motivazione, ma l'onere argomentativo è meno stringente rispetto ad altri provvedimenti: la mancanza di una motivazione analitica non determina automaticamente nullità, e l'eventuale vizio deve essere eccepito tempestivamente in udienza.
- Quando una fattispecie penale è stata abrogata e una nuova norma ne ha in parte sovrapposto il contenuto, il giudice può riconoscere una continuità normativa e qualificare la condotta secondo la nuova disciplina se la sovrapposizione è dimostrabile e la giurisprudenza di legittimità sostiene tale lettura.
- Il tentativo è configurabile anche per reati contro la amministrazione della giustizia o per reati di influenza illecita quando gli atti posti in essere sono idonei e diretti in modo non equivoco a conseguire l'utilità illecita, anche se la proposta non è stata accettata dalla controparte.
- Le questioni processuali che incidono sull'utilizzabilità della prova (es. ammissione di un teste) possono essere soggette a decadenza procedurale: è fondamentale sollevare eccezioni in modo tempestivo per non pregiudicare la loro efficacia in sede di impugnazione.
- La determinazione della pena per reato tentato può essere attenuata fino al minimo previsto dalla legge; il giudice di merito deve motivare la scelta, ma la Corte di legittimità riconosce ampia discrezionalità valutativa se la motivazione è coerente con la valutazione del disvalore della condotta.
- In presenza di una contestazione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, è utile richiamare l'orientamento giurisprudenziale consolidato sul tema per valutare la persistenza o meno degli elementi essenziali della fattispecie nella nuova formulazione normativa.
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