Cassazione Penale, Sentenza n. 31751/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, limitatamente alle condotte successive al marzo 2013, periodo nel quale egli rivestiva la carica di amministratore di diritto della società immobiliare poi dichiarata fallita. La Corte d'appello aveva escluso la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, riconoscendo la sola recidiva specifica e rideterminando la pena. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che, trattandosi di omessa tenuta delle scritture contabili, fosse necessario il dolo specifico e non il dolo generico ritenuto dalla Corte d'appello. Ha inoltre lamentato un'incoerenza nella qualificazione del proprio ruolo, assumendo che la motivazione avesse considerato l'imputato amministratore di fatto, sebbene fosse contestato come amministratore di diritto. Con il secondo motivo ha denunciato, in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, una modifica dell'imputazione in violazione dell'art. 516 c.p.p., poiché la contestazione lo qualificava amministratore di fatto mentre la condanna era stata pronunciata valorizzando la qualità di amministratore di diritto. Ha inoltre dedotto omessa motivazione, travisamento della documentazione bancaria ed erronea applicazione dell'art. 43 c.p., richiamando operazioni compiute anche dal precedente amministratore dopo le sue dimissioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale. Ha rilevato che la sentenza di merito descriveva una completa omessa tenuta delle scritture contabili, fattispecie riconducibile alla bancarotta fraudolenta documentale specifica, per la quale è necessario il dolo specifico consistente nella finalità di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La Corte d'appello aveva invece ritenuto sufficiente il dolo generico e aveva richiamato la finalità specifica solo mediante una formula di stile, senza individuare gli elementi fattuali da cui desumerla. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio, limitatamente al capo A), ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame dell'elemento soggettivo. È stata esclusa la dedotta contraddittorietà sulla qualifica di amministratore di diritto, poiché la precisazione della qualifica giuridica non aveva modificato il nucleo storico della contestazione. È stato rigettato anche il motivo relativo alla bancarotta patrimoniale: la valorizzazione della qualità di amministratore di diritto non ha comportato una radicale immutazione del fatto né una concreta lesione del diritto di difesa. La censura sul travisamento della prova è stata ritenuta diretta a ottenere un'inammissibile rivalutazione del merito, oltre che aspecifica, a fronte della doppia conforme e degli elementi documentali che riferivano all'imputato i prelievi e i bonifici contestati. Il ricorso è stato quindi accolto con rinvio limitatamente al capo A) e rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2), r.d. n. 267/1942
La prima fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale comprende la sottrazione, distruzione, falsificazione od omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili; la seconda riguarda la tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
L'omessa tenuta delle scritture contabili integra la fattispecie documentale specifica e richiede il dolo specifico; la tenuta di scritture esistenti ma intrinsecamente inidonee alla ricostruzione dell'attività economica integra invece la fattispecie generale, per la quale è sufficiente il dolo generico.
art. 217 r.d. n. 267/1942
È richiamato per distinguere l'omessa tenuta fraudolenta delle scritture, che richiede il dolo specifico, dalla bancarotta semplice documentale.
art. 516 c.p.p.
Il ricorrente ne ha denunciato la violazione in relazione alla modifica della qualifica soggettiva; la Corte ha escluso la violazione, non essendo mutato il fatto storico contestato.
art. 521 c.p.p.
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non è violato quando la diversa qualificazione del ruolo dell'imputato non comporta una trasformazione radicale del fatto né una concreta compressione delle prerogative difensive.
art. 43 c.p.
È stato richiamato dal ricorrente per contestare l'accertamento dell'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale; la relativa censura non è stata accolta.
Massime di principio
- L'omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili integra la bancarotta fraudolenta documentale specifica e richiede la prova del dolo specifico, consistente nella finalità di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri oppure di arrecare pregiudizio ai creditori.
- La bancarotta fraudolenta documentale generale, consistente nella tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, presuppone l'esistenza di scritture contabili effettivamente tenute e rinvenute dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico.
- La mancata annotazione di singole operazioni vere, quando le scritture contabili esistono ma risultano incomplete al punto da impedire la ricostruzione dell'attività d'impresa, rientra nella fattispecie generale a dolo generico; la totale assenza, anche parziale, di tenuta delle scritture rientra invece nella fattispecie specifica a dolo specifico.
- Il dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale non può essere affermato mediante il solo richiamo alla formula normativa, ma deve essere desunto con metodo logico-inferenziale dalla ricostruzione complessiva della vicenda e da concreti indici di fraudolenza.
- La precisazione in sentenza della qualifica di amministratore di diritto, quando restano invariati i fatti materiali contestati, non determina violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, salvo che produca una trasformazione radicale del fatto o una concreta lesione del diritto di difesa.
- La deduzione di travisamento della prova non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio, soprattutto in presenza di una doppia conforme motivata e di elementi documentali direttamente riferibili all'imputato.
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