Cassazione Penale, Sentenza n. 33578/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mediante la presentazione di domande fittizie di nulla-osta al lavoro subordinato (cd. decreti flussi) per 124 cittadini stranieri. Il ricorrente deduceva travisamento della prova e carenza della motivazione in relazione alla qualificazione delle domande come fittizie (sostenendo che le societa' indicate non fossero inattive e che l'indirizzo di via dei Levii 11 fosse solo sede legale) e contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia proposto una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità; che la censura di "travisamento della prova" fosse generica e non avesse individuato puntualmente atti processuali, elementi fattuali e prova della loro verità tali da compromettere la coerenza motivazionale della sentenza impugnata. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione del giudice di merito, che aveva fondato la sussistenza della natura fittizia dei rapporti di lavoro su plurimi elementi (inattività o sospensione delle posizioni contributive delle societa', sede legale fittizia in via dei Levii 11, dichiarazioni dei lavoratori extracomunitari che negavano di aver prestato lavoro e riferivano pagamenti al ricorrente). Ha altresì ritenuto fondato il diniego delle attenuanti generiche sulla base della gravita' della condotta, delle somme percepite e dei precedenti penali. Per effetto della declaratoria di inammissibilita' il ricorso viene respinto; il ricorrente e' condannato alle spese del procedimento di cassazione e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 286 del 1998, art. 12, co. 3, lett. a) e co. 3-ter, lett. b)
Norma penale contestata: il fatto ascritto riguarda l'organizzazione e la presentazione di istanze fittizie per il rilascio di nulla-osta al lavoro, finalizzate all'ingresso illegale di stranieri; la Corte ha ritenuto sussistente il reato sulla base degli elementi probatori raccolti.
Codice di procedura penale, art. 627
Richiamato per la competenza del giudice del rinvio: la Corte d'appello ha deciso quale giudice del rinvio ai sensi di questa norma.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Richiama i limiti del ricorso per cassazione in tema di travisamento del fatto: la Corte di cassazione non puo' sostituirsi al giudice di merito nel rivalutare le risultanze probatorie.
Codice di procedura penale, art. 581, co. 1, lett. d)
Norma invocata in relazione all'inammissibilita' del ricorso per motivi non specifici o meramente apparenti.
Codice di procedura penale, art. 591, co. 1, lett. c)
Prevede l'inammissibilita' del ricorso per mancanza di specificita' nella censura; la Corte ha applicato questo criterio per dichiarare il ricorso inammissibile.
Codice penale, art. 62-bis
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il giudice del merito puo' negare le attenuanti anche sulla base di un solo elemento ritenuto prevalente (gravita' del fatto, precedenti, somme percepite).
Codice penale, art. 133
Indica i criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti/agrevianti; la Corte ha ricordato che il giudice puo' fondare la decisione su uno degli elementi indicati da tale articolo.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente alle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilita'; la Corte ha imposto il pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette una rivalutazione dei fatti: le critiche che consistono in una alternativa ricostruzione probatoria, senza indicare specifici vizi di diritto, sono inammissibili.
- Per contestare un "travisamento" delle prove in cassazione occorre indicare puntualmente l'atto processuale non considerato, il dato probatorio che ne emerge, fornire prova della verità dell'elemento e spiegare come cio' comprometta la logica dell'intera motivazione.
- Motivi di impugnazione generici o non specifici, che non si confrontano direttamente con la motivazione del giudice di merito, sono inammissibili ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Il giudice del merito puo' negare le circostanze attenuanti generiche anche sulla base di un solo elemento ritenuto determinante (es. gravità della condotta o precedenti), senza che sia necessario l'accertamento di piu' elementi favorevoli all'imputato.
- La declaratoria di inammissibilita' puo' comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende qualora l'inammissibilita' sia evidente e imputabile a colpa.
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