Ordinanza n. 732/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza prot. n. 97 del 08/10/2025, notificata il 12/01/2026, recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi attraverso rimozione del manufatto “dehors” posizionato alla via Polveriera, altezza civico n. 8, a servizio dell'attività aziendale; nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente, tra cui, per quanto di ragione, la nota prot. n. 19972/2025 del 18/09/2025, recante diniego al rilascio dell'autorizzazione a sanatoria per l'installazione a sanatoria di un dehors ed il presupposto parere negativo espresso dal Comando di Polizia Municipale con la nota prot. n. 14340 del 08/07/2025, nonché ancora la nota prot. n. 12745 del 18/06/2025, recante comunicazione di avvio del procedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione a sanatoria de qua ed il presupposto parere negativo espresso dal Comando di Polizia Municipale con la nota prot. n. 11667 del 04/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione di un dehors e atti presupposti, inclusi il diniego di autorizzazione a sanatoria e i pareri negativi della Polizia Municipale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale che disponeva la rimozione del dehors collocato alla via Polveriera, a servizio dell’attività aziendale. Sono stati impugnati anche il diniego di autorizzazione a sanatoria, la comunicazione di avvio del relativo procedimento e i pareri negativi del Comando di Polizia Municipale. Dagli atti emergeva che il manufatto non rispettava il Regolamento comunale sui dehors e il Codice della Strada, poiché collocato in corrispondenza dell’intersezione tra piazza Borrelli e via Polveriera, in violazione dell’art. 4, comma 4, lett. i), del regolamento comunale. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le esigenze di sicurezza stradale rappresentate nel procedimento non erano state adeguatamente contestate dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ritenendo propria la giurisdizione e competenza, il Collegio ha valutato negativamente la prognosi di fondatezza del ricorso, in considerazione delle esigenze di sicurezza stradale poste a fondamento del diniego e dell’ordine di rimozione, non adeguatamente contestate dalla società. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico a garantire un’adeguata visibilità presso l’intersezione stradale. Ha inoltre considerato che l’attività commerciale poteva proseguire all’interno dei locali, essendo vietata soltanto la prosecuzione dell’attività nel dehors e non l’attività nel suo complesso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base processuale per il rigetto dell’istanza di sospensione.
art. 4, comma 4, lett. i), del Regolamento comunale sui dehors
perché posto in corrispondenza di intersezione tra la piazza Borrelli e la via Polveriera
È stato richiamato quale parametro regolamentare che vietava o comunque impediva la collocazione del dehors in corrispondenza dell’intersezione stradale.
Codice della Strada
Il parere della Polizia Municipale ha ritenuto il manufatto non conforme anche al Codice della Strada, in ragione delle esigenze di sicurezza e visibilità presso l’intersezione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prognosi di fondatezza del ricorso può risultare negativa quando le ragioni di sicurezza stradale poste a fondamento dell’atto amministrativo non siano adeguatamente contestate dal ricorrente.
- Nel bilanciamento cautelare, l’esigenza pubblica di assicurare adeguata visibilità e sicurezza presso un’intersezione stradale può prevalere sull’interesse economico del titolare di un’attività commerciale alla prosecuzione dell’utilizzo di un dehors, soprattutto quando l’attività possa comunque continuare all’interno dei locali.
- La limitazione dell’attività alla sola parte esercitata nel dehors, senza integrale interdizione dell’attività commerciale, riduce la consistenza del pregiudizio cautelare allegato dal privato.
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