Sentenza del 20/06/2017 n. 1596 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Presupposto per l'imposizione - Effetti che l'atto è potenzialmente idoneo a produrre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta il dispositivo della sentenza né l'esito processuale concreto. Espone esclusivamente il principio secondo cui l'imposta di registro non deve essere considerata una mera imposta sull'atto materiale, ma un'imposta collegata agli effetti giuridici potenziali dell'atto. Pertanto non è possibile determinare se abbia prevalso il ricorrente o il resistente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il principio riguarda l'individuazione del presupposto dell'imposta di registro. Secondo l'orientamento richiamato, non è sufficiente considerare l'atto nella sua materialità o nella sua mera esistenza formale: l'imposizione deve essere valutata in relazione agli effetti giuridici che l'atto è potenzialmente idoneo a produrre. Il testo non specifica tuttavia quale fosse la concreta controversia, né le ragioni dedotte dalle parti.
Norme richiamate
Imposta di registro
Il presupposto dell'imposizione è individuato nell'atto considerato in funzione degli effetti giuridici che è potenzialmente idoneo a produrre, e non soltanto nella sua dimensione materiale o formale.
Cass., sez. trib., sentenza 12 luglio 2005, n. 14649
È richiamata quale conferma dell'orientamento secondo cui l'imposta di registro deve essere correlata agli effetti potenziali dell'atto.
Cass., sentenza 22 maggio 2001, n. 6943
È richiamata a sostegno del superamento della concezione dell'imposta di registro come mera imposta sull'atto materiale.
Massime di principio
- Nelle controversie sull'imposta di registro occorre esaminare la natura e gli effetti giuridici potenziali dell'atto, non soltanto il suo contenuto letterale o la sua forma.
- La qualificazione fiscale dell'atto può dipendere dagli effetti giuridici che esso è astrattamente idoneo a produrre, anche se tali effetti non si sono ancora integralmente realizzati.
- Per valutare la correttezza dell'imposizione è necessario considerare la funzione giuridica complessiva dell'atto e non fermarsi alla sua denominazione formale.
- Il principio non consente però di ricostruire l'esito di una specifica causa senza conoscere il testo integrale della sentenza, le domande delle parti e il dispositivo.
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