Tribunale, Ordinanza T-121/23
Order of the General Court (Fifth Chamber) of 22 December 2023. — Exxonmobil Petroleum & Chemical BVBA v European Commission and European Chemicals Agency. — Action for annulment – REACH – Establishment of a list of substances identified for eventual inclusion in Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 – Letter requesting that the Commission ask ECHA to re-examine the inclusion of phenanthrene on that list – The Commission’s refusal to make a request to ECHA to prepare a dossier in accordance with Annex XV to Regulation No 1907/2006 – Act not open to challenge – Inadmissibility. — Case T-121/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Exxonmobil contro la lettera con cui la Commissione aveva rifiutato di chiedere a ECHA un riesame dell’inclusione del fenantrene nella candidate list REACH. Secondo il Tribunale, la Commissione non ha adottato un atto impugnabile, ma solo negato l’avvio di una fase procedurale preliminare prevista dall’articolo 59 del regolamento REACH. Né il regolamento attribuisce ai privati un diritto di iniziativa per imporre alla Commissione tale richiesta, né il rapporto tecnico di ECHA è un atto lesivo autonomamente impugnabile.
Ammissibilità dell’azione di annullamento contro il rifiuto della Commissione di chiedere a ECHA la riesamina dell’inclusione del fenantrene nella candidate list REACH
La questione giuridica
Se la lettera della Commissione del 21 dicembre 2022, con cui è stato rifiutato di chiedere a ECHA la preparazione di un dossier ai sensi dell’allegato XV del regolamento REACH per riesaminare l’inclusione del fenantrene nella candidate list, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; e, in subordine, se il rapporto ECHA del 4 novembre 2022 sia esso stesso impugnabile. Si discute anche se gli articoli 59 e 77 del regolamento REACH conferiscano ai privati un diritto procedurale a ottenere l’avvio del riesame.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso perché la lettera della Commissione si limita a rifiutare di adottare un atto preliminare non impugnabile: la richiesta a ECHA, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento REACH, di predisporre un dossier dell’allegato XV per riesaminare l’inclusione di una sostanza nella candidate list. Tale rifiuto non produce effetti giuridici vincolanti distinti né incide direttamente sulla posizione giuridica del ricorrente, poiché la procedura di riesame può essere avviata solo da uno Stato membro o dalla Commissione, non da privati. Anche il rapporto ECHA richiesto dalla Commissione ex articolo 77 non è impugnabile, in quanto ha natura meramente tecnica e non vincolante.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 13, paragrafo 2, TUE
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Articoli 57, 58, 59 e 77 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Decisione 1999/468/CE
- Articolo 5a della decisione 1999/468/CE
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
Rifiuto della Commissione di chiedere a ECHA il riesame dell’inclusione del fenantrene nella candidate list
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Exxonmobil Petroleum & Chemical BVBA avverso una lettera della Commissione del 21 dicembre 2022. Con tale lettera la Commissione aveva rifiutato di chiedere all’ECHA di predisporre un dossier ai sensi dell’allegato XV del regolamento REACH, finalizzato a riesaminare la precedente inclusione del fenantrene nell’elenco delle sostanze candidate all’inclusione in allegato XIV. Il Tribunale decide sull’eccezione di irricevibilità proposta da Commissione ed ECHA.
Contesto fattuale e procedurale
Nel 2018 ECHA aveva adottato la decisione ED/88/2018, includendo il fenantrene nella candidate list di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Exxonmobil aveva già contestato quella decisione in un precedente ricorso, respinto dal Tribunale con sentenza del 9 giugno 2021, causa T-177/19. Successivamente Concawe, associazione del settore petrolifero di cui Exxonmobil è membro, aveva trasmesso alla Commissione nuove informazioni scientifiche e chiesto formalmente che la Commissione sollecitasse ECHA a riesaminare l’identificazione del fenantrene come sostanza estremamente problematica (SVHC). La Commissione aveva poi consultato ECHA ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento REACH e, ricevuta la relazione tecnica dell’Agenzia, aveva comunicato che non vi era necessità di discutere ulteriori misure per rimuovere il fenantrene dalla candidate list.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale affronta due profili principali:
- se la lettera della Commissione costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE;
- se, in alternativa, il rapporto ECHA allegato alla lettera possa essere oggetto di autonoma impugnazione. In via preliminare il Tribunale richiama anche la possibilità, in linea di principio, di riesame di decisioni REACH alla luce di nuove informazioni e il principio dell’actus contrarius, ma chiarisce che tali elementi non bastano, da soli, a rendere impugnabile il rifiuto della Commissione.
Normativa REACH rilevante
Il Tribunale ricorda che:
- l’articolo 57 del regolamento REACH individua i criteri per le sostanze di elevata preoccupazione;
- l’articolo 59 disciplina la procedura di identificazione e l’inclusione nella candidate list, basata su un dossier redatto ai sensi dell’allegato XV;
- l’articolo 58, paragrafo 8, conferma che anche sostanze già inserite in allegato XIV possono essere rimosse se nuove informazioni mostrano che non soddisfano più i criteri di cui all’articolo 57;
- l’articolo 77, paragrafo 1, attribuisce a ECHA il compito di fornire consulenza scientifica e tecnica alla Commissione. La procedura dell’articolo 59 prevede l’iniziativa di uno Stato membro o, su richiesta della Commissione, di ECHA; se vi sono osservazioni, il dossier passa al comitato degli Stati membri e, in mancanza di unanimità, la decisione finale spetta alla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo richiamata dalla decisione 1999/468/CE.
Ragionamento del Tribunale sull’irricevibilità
Il Tribunale afferma anzitutto che la lettera impugnata equivale, per contenuto, a un rifiuto della Commissione di avviare la procedura di cui all’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento REACH, cioè di chiedere a ECHA la preparazione del dossier dell’allegato XV. Tale rifiuto non è impugnabile perché riguarda un atto preliminare che precede l’effettivo avvio della procedura di riesame ed è privo di effetti giuridici vincolanti autonomi.
Inoltre, la richiesta che la Commissione potrebbe rivolgere a ECHA non costituisce essa stessa un atto impugnabile, poiché è solo una fase anteriore alla predisposizione del dossier e all’eventuale riesame sostanziale. Ne consegue che il rifiuto della Commissione equivale al rifiuto di adottare un atto non impugnabile, circostanza che esclude la ricevibilità del ricorso ex articolo 263 TFUE.
Assenza di un diritto procedurale dei privati
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui gli operatori economici avrebbero un diritto procedurale a ottenere l’avvio del riesame. Dalla lettera dell’articolo 59, paragrafo 2, non emerge alcuna facoltà in capo ai privati di chiedere alla Commissione di attivare la procedura, né di imporre a uno Stato membro o alla Commissione la predisposizione del dossier.
Il richiamo alla sentenza del 9 giugno 2021, Exxonmobil v ECHA, non cambia il risultato: quella pronuncia affermava solo che ECHA può, e se necessario deve, riesaminare una sostanza in presenza di nuove informazioni rilevanti, ma non riconosceva ai privati un diritto soggettivo a pretendere dalla Commissione l’avvio della procedura. Analogamente, l’articolo 59, paragrafo 4, sulla consultazione pubblica, non attribuisce un vero e proprio diritto di essere sentiti, bensì soltanto la possibilità di presentare osservazioni dopo la pubblicazione del dossier.
Esclusione di effetti giuridici nuovi rispetto alla decisione del 2018
Il Tribunale osserva che la lettera della Commissione non sostituisce la decisione ED/88/2018 di ECHA, che continua a produrre i propri effetti. La Commissione non ha competenza a riesaminare direttamente la decisione di ECHA; può soltanto decidere se richiedere o meno la predisposizione del dossier di riesame. Non può quindi dirsi che la lettera impugnata abbia creato una nuova e distinta situazione giuridica lesiva per il ricorrente.
Inammissibilità dell’impugnazione del rapporto ECHA
Anche il rapporto ECHA del 4 novembre 2022 viene ritenuto non impugnabile. Esso costituisce una consulenza tecnico-scientifica resa alla Commissione ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento REACH, priva di carattere vincolante. Non determina di per sé un cambiamento nella posizione giuridica del ricorrente e non costituisce una decisione definitiva dell’Agenzia.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile per mancanza di un atto impugnabile. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, Exxonmobil è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla Commissione e da ECHA.
Principio desumibile
Nel sistema REACH, il rifiuto della Commissione di chiedere a ECHA la preparazione di un dossier ex allegato XV per riesaminare l’inclusione di una sostanza nella candidate list non è impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, perché si tratta di un atto meramente preliminare e privo di effetti giuridici vincolanti autonomi; i privati non dispongono di un diritto procedurale a imporre l’avvio di tale procedura di riesame.
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