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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-38/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023. — VK e a. contro BMW Bank GmbH e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landgericht Ravensburg. — Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Contratto di leasing relativo ad un autoveicolo senza obbligo di acquisto - Direttiva 2008/48/CE - Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) - Nozione di contratto di leasing senza obbligo di acquisto dell’oggetto del contratto - Direttiva 2002/65/CE - Articolo 1, paragrafo 1, e articolo 2, lettera b) - Nozione di contratto di servizi finanziari - Direttiva 2011/83/UE - Articolo 2, punto 6, e articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di contratto di servizi - Articolo 2, punto 7 - Nozione di contratto a distanza - Articolo 2, punto 8 - Nozione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali - Articolo 16, lettera l) - Eccezione al diritto di recesso per una prestazione di servizi di noleggio di autovetture - Contratto di credito per l’acquisto di un autoveicolo - Direttiva 2008/48 - Articolo 10, paragrafo 2 - Requisiti relativi alle informazioni che devono figurare nel contratto - Presunzione di adempimento dell’obbligo di fornire informazioni in caso di utilizzo di un modello informativo previsto dalla normativa - Assenza di effetto orizzontale diretto di una direttiva - Articolo 14, paragrafo 1 - Diritto di recesso - Inizio del periodo di recesso nel caso di informazioni incomplete o inesatte - Carattere abusivo dell’esercizio del diritto di recesso - Decadenza dal diritto di recesso - Obbligo di restituzione preventiva del veicolo in caso di esercizio del diritto di recesso in relazione ad un contratto di credito collegato. — Cause riunite C-38/21, C-47/21 e C-232/21

Giurisprudenza europea62021CJ0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito il regime applicabile al leasing automobilistico a kilometri senza obbligo di acquisto: non è credito al consumo né servizio finanziario a distanza, ma è un contratto di servizi rientrante nella direttiva 2011/83, di regola escluso dal recesso quando sia assimilabile a noleggio per una durata specifica. Per i contratti di credito, la Corte ha ribadito l’elevato standard informativo richiesto dalla direttiva 2008/48 e ha escluso che un modello legale nazionale possa sanare clausole non conformi. Ha inoltre limitato fortemente le difese del professionista basate su decadenza e abuso di diritto e ha ritenuto incompatibile con l’effettività del recesso l’obbligo di previa restituzione del veicolo senza rimborso contestuale.

Rinvio pregiudiziale su leasing automobilistico, diritto di recesso e obblighi informativi nei contratti di credito al consumo: qualificazione del contratto e limiti alle eccezioni nazionali di decadenza, abuso di diritto e restituzione preventiva del bene

La questione giuridica

La Corte è stata chiamata a stabilire: 1) se un contratto di leasing automobilistico senza obbligo di acquisto rientri nella direttiva 2008/48, nella direttiva 2002/65 o nella direttiva 2011/83; 2) quale sia il contenuto degli obblighi informativi nei contratti di credito ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48; 3) quando inizi a decorrere il termine di recesso se le informazioni sono incomplete o inesatte; 4) se siano compatibili con il diritto UE la decadenza nazionale e l’eccezione di abuso di diritto del recesso; 5) se sia compatibile con l’effettività del diritto di recesso il requisito nazionale di previa restituzione del veicolo per ottenere il rimborso delle rate; 6) se un giudice monocratico possa disapplicare una regola processuale nazionale che gli impedisca di adire la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Principio di diritto

Un contratto di leasing automobilistico senza obbligo, né nel contratto né in un contratto separato, di acquistare il veicolo alla scadenza non rientra nella direttiva 2008/48 né nella direttiva 2002/65, ma costituisce un "contratto di servizi" ai sensi della direttiva 2011/83; tuttavia, se il suo oggetto principale è consentire l’uso del veicolo per una durata specifica dietro pagamento periodico, esso rientra nell’eccezione al recesso di cui all’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83. Nei contratti di credito disciplinati dalla direttiva 2008/48, il professionista deve indicare in modo chiaro, concreto e non contraddittorio tutte le informazioni obbligatorie; una normativa nazionale che presume adempiuto l’obbligo informativo tramite rinvio a un modello legale, pur contenendo clausole non conformi, è incompatibile con l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), ma, nei soli litigi tra privati, la direttiva non impone da sola la disapplicazione della norma interna. Se le informazioni obbligatorie sono incomplete o errate, il termine di recesso decorre solo se l’errore non incide sulla capacità del consumatore di comprendere i propri diritti e di decidere se contrarre; altrimenti il termine non inizia. Il recesso non è soggetto a decadenza nazionale in assenza di decorrenza del termine, l’abuso di diritto non può essere opposto quando il mancato avvio del termine dipende da informazioni non conformi che hanno inciso sulla decisione del consumatore, e il consumatore non può essere costretto, per ottenere il rimborso delle rate in un contratto di credito collegato, a restituire prima il bene senza contestuale rimborso del creditore, perché ciò renderebbe eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di recesso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2002/65/CE
  • Direttiva 2008/48/CE
  • Direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 10, paragrafo 2, lettere l), p), r) e t), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 22, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 2, punti 6, 7, 8, 9 e 12, direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 3, paragrafi 1 e 3, direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 16, lettera l), direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 1, paragrafo 1, e articolo 2, lettera b), direttiva 2002/65/CE
  • Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), direttiva 2002/65/CE

Leasing automobilistico, credito al consumo e recesso dei consumatori

La pronuncia riguarda tre rinvii pregiudiziali del Landgericht Ravensburg relativi a contratti di leasing e di mutuo per autoveicoli conclusi da consumatori con banche automobilistiche tedesche. La Corte era chiamata a chiarire se tali contratti rientrassero nelle direttive 2008/48, 2002/65 e 2011/83, nonché l’effetto di informazioni contrattuali incomplete o inesatte sul diritto di recesso.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento C‑38/21, VK aveva concluso con BMW Bank un leasing per un’autovettura per 24 mesi, senza obbligo di acquisto finale, con pagamento iniziale, rate mensili, limiti chilometrici e con obblighi di assicurazione e assunzione del rischio di perdita/danno del veicolo. Nei procedimenti C‑47/21 e C‑232/21, i consumatori avevano stipulato contratti di mutuo per l’acquisto di veicoli usati con Volkswagen Bank, Audi Bank e C. Bank, poi esercitando il recesso in un momento successivo.

Il giudice tedesco dubitava della corretta qualificazione dei contratti, dell’efficacia di un modello informativo nazionale che presumeva adempiuti gli obblighi ex direttiva 2008/48, e della compatibilità con il diritto dell’Unione delle regole nazionali su decadenza, abuso di diritto e restituzione preventiva del bene finanziato.

Normativa UE rilevante

La Corte ha esaminato in particolare:

  • la direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori, segnatamente gli articoli 2, 3, 10, 14 e 22;
  • la direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari;
  • la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, in particolare gli articoli 2, 3, 6, 9 e 16;
  • l’articolo 267 TFUE.

Qualificazione del contratto di leasing

La Corte ha anzitutto affermato che un leasing automobilistico senza obbligo, né nel contratto né in un contratto separato, di acquistare il veicolo alla scadenza non rientra nella direttiva 2008/48, poiché l’esclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), copre proprio i contratti di locazione o leasing privi di obbligo di acquisto.

Ha poi escluso che un simile contratto sia un contratto di servizi finanziari ai sensi della direttiva 2002/65: non è un servizio bancario classico, e il suo oggetto principale è la locazione del veicolo, non una prestazione di natura creditizia. Per la stessa ragione, non è un servizio finanziario ai sensi della direttiva 2011/83.

Tuttavia, il contratto rientra nella nozione ampia di "contratto di servizi" di cui all’articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83, perché non è un contratto di vendita e non è escluso dal paragrafo 3 dell’articolo 3.

Contratto a distanza e contratto negoziato fuori dei locali commerciali

Quanto alla nozione di contratto a distanza, la Corte ha escluso la qualificazione quando, prima della conclusione elettronica o a distanza del contratto, il consumatore ha negoziato con un intermediario presente fisicamente e autorizzato ad agire in nome o per conto del professionista, ricevendo da lui le informazioni di cui all’articolo 6 della direttiva 2011/83 e potendo porre domande sul contenuto del contratto.

Sulla nozione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali, la Corte ha precisato che i locali di un intermediario che agisce in nome o per conto del professionista possono essere assimilati ai locali del professionista; ma, quando l’intermediario opera in un settore diverso, occorre verificare se un consumatore medio potesse aspettarsi in quei locali una sollecitazione commerciale e comprendere facilmente il ruolo dell’intermediario. La qualificazione dipende dunque da una valutazione concreta del giudice nazionale.

Eccezione al diritto di recesso per il noleggio di autovetture

La Corte ha interpretato in senso ampio l’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83. Un contratto di leasing automobilistico stipulato per 24 mesi, il cui oggetto principale è consentire al consumatore l’uso del veicolo per una durata specifica dietro pagamenti periodici, rientra nell’eccezione al diritto di recesso prevista per i servizi di noleggio di autovetture con data o periodo di esecuzione specifici.

Presunzione nazionale di corretto adempimento dell’obbligo informativo

Nei procedimenti C‑47/21 e C‑232/21 la Corte ha dichiarato che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48 osta a una normativa nazionale che presume adempiuto l’obbligo di informare il consumatore sul diritto di recesso quando il contratto rinvia a disposizioni interne che rinviano a loro volta a un modello legale, soprattutto se il modello contiene clausole non conformi alla direttiva.

La Corte ha però aggiunto che, in una controversia esclusivamente tra privati, la direttiva 2008/48 non impone da sola al giudice nazionale di disapplicare la norma interna contrastante; resta possibile una interpretazione conforme, se non contra legem, oppure, in mancanza, un’eventuale responsabilità risarcitoria dello Stato.

Contenuto delle informazioni contrattuali obbligatorie

La Corte ha precisato, in relazione all’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), che l’importo giornaliero degli interessi dovuti in caso di recesso non può essere superiore a quello ricavabile aritmeticamente dal tasso debitore pattuito e deve essere presentato in modo chiaro, conciso e non contraddittorio.

Per l’articolo 10, paragrafo 2, lettera t), il contratto deve contenere le informazioni essenziali su tutti i meccanismi extragiudiziali di reclamo e ricorso, compresi eventuali costi, forma della presentazione, indirizzo e altri requisiti essenziali; un semplice rinvio a un regolamento reperibile su Internet o su richiesta non è sufficiente.

Per l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), il contratto deve indicare le modalità di calcolo dell’indennizzo per rimborso anticipato in modo concreto e comprensibile; non è necessario riprodurre la formula matematica, ma il consumatore deve poter determinare l’importo dovuto sulla base del contratto, anche grazie ad altri elementi come il tetto massimo dell’indennizzo.

Per l’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), il tasso di mora deve essere indicato in percentuale concreta, con descrizione del meccanismo di modifica; se dipende da un tasso di riferimento variabile, va indicato il tasso di riferimento applicabile alla data del contratto e la frequenza della sua variazione.

Decorrenza del termine di recesso

La Corte ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2008/48, il termine di recesso inizia a decorrere solo se le informazioni fornite sono complete e corrette oppure, se incomplete o errate, se tali difetti non incidono sulla capacità del consumatore di valutare i propri diritti e obblighi e sulla sua decisione di contrarre. Se l’inesattezza o incompletezza è idonea a influenzare tale valutazione, il termine non decorre.

Decadenza e abuso di diritto

La Corte ha escluso che, in assenza di decorrenza del termine di recesso, il diritto del consumatore possa essere limitato da una decadenza nazionale. Ha inoltre confermato che il creditore non può opporre l’abuso di diritto quando l’assenza o l’inesattezza delle informazioni contrattuali, in violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, abbia impedito l’avvio del termine e abbia influito sulla decisione del consumatore.

Se però il contratto di credito è stato integralmente eseguito, il diritto di recesso si estingue per effetto dell’esecuzione stessa.

Contratto di credito collegato e restituzione del bene

Per i contratti di credito collegati, ai sensi dell’articolo 3, lettera n), la Corte ha ritenuto incompatibile con il principio di effettività una normativa nazionale che imponga al consumatore di restituire prima il bene finanziato, o di intimare al creditore di ritirarlo, senza che il creditore sia tenuto contestualmente a rimborsare le rate già versate. Una simile regola renderebbe eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di recesso.

Dispositivo

La Corte ha quindi concluso che:

  • il leasing automobilistico senza obbligo di acquisto rientra nella direttiva 2011/83 come contratto di servizi, ma non nelle direttive 2002/65 e 2008/48;
  • può essere escluso dal diritto di recesso in forza dell’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83;
  • le informazioni contrattuali richieste dalla direttiva 2008/48 devono essere complete, chiare e non contraddittorie;
  • la presunzione nazionale di corretto adempimento basata su un modello legale non conforme è incompatibile con l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p);
  • il termine di recesso non decorre se le informazioni errate o incomplete incidono sulla decisione del consumatore;
  • la decadenza nazionale è esclusa quando il termine non è iniziato;
  • l’abuso di diritto non può essere opposto in presenza di difetti informativi determinanti;
  • è incompatibile con il diritto dell’Unione subordinare il rimborso delle rate al preventivo ritorno del bene finanziato senza contestuale rimborso del creditore.

Come è indicizzato

Materiecredito al consumoleasing automobilisticotutela dei consumatoridiritto di recessocontratti a distanza e fuori dai locali commerciali

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