Corte di giustizia, Sentenza C-124/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023. — International Skating Union contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Normativa istituita da un’associazione sportiva internazionale – Pattinaggio su ghiaccio – Ente di diritto privato dotato di poteri di regolamentazione, controllo, decisione e sanzione – Norme relative alla previa autorizzazione delle competizioni, alla partecipazione ad esse degli atleti e alla risoluzione arbitrale dei conflitti – Esercizio parallelo di attività economiche – Organizzazione e commercializzazione di competizioni – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione di un’associazione di imprese pregiudizievole per la concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Eventuale giustificazione – Presupposti. — Causa C-124/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia respinge l’impugnazione dell’ISU sulle norme di previa autorizzazione e di ammissibilità, confermando che esse possono integrare una restrizione della concorrenza per oggetto. Accoglie invece l’impugnazione incidentale dei pattinatori e dell’EU Athletes sulle norme arbitrali, annullando la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva annullato la decisione della Commissione su quel punto. La Corte ribadisce che, nel settore sportivo quando vi è attività economica, le regole associative devono essere corredate da limiti e controlli effettivi, soprattutto se incidono sull’accesso al mercato e sulla tutela giurisdizionale.
Concorrenza e sport: compatibilità con l’articolo 101 TFUE delle norme ISU sulla previa autorizzazione delle competizioni, sull’ammissibilità degli atleti e sull’arbitrato obbligatorio TAS/Tribunale federale.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia correttamente confermato la decisione della Commissione secondo cui le norme ISU di previa autorizzazione e di ammissibilità costituiscono una decisione di associazione di imprese restrittiva della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE; e se abbia erroneamente annullato in parte la decisione nella parte in cui le norme arbitrali sarebbero state considerate come mero fattore di rafforzamento della restrizione anticoncorrenziale.
Principio di diritto
Una federazione sportiva internazionale che esercita parallelamente un’attività economica sul mercato dell’organizzazione e commercializzazione di competizioni non può attribuirsi, mediante norme di previa autorizzazione e di ammissibilità prive di criteri sostanziali, trasparenti, oggettivi, non discriminatori e controllabili, un potere discrezionale idoneo a precludere o condizionare l’accesso al mercato delle imprese concorrenti: tali norme possono costituire una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, un meccanismo arbitrale imposto agli atleti e agli organizzatori è incompatibile con il diritto dell’Unione quando, nel contesto di tali poteri discrezionali, rende più difficile un controllo giurisdizionale effettivo sul rispetto degli articoli 101 e 102 TFUE, specie se il controllo finale è affidato a un giudice di Stato terzo non in grado di adire la Corte ex articolo 267 TFUE e se la sola via risarcitoria o amministrativa non compensa l’assenza di un rimedio effettivo volto a cessare o annullare la condotta.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 103 TFUE
- Articolo 106 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53 dell’accordo SEE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Restrizioni concorrenziali nelle norme ISU sul pattinaggio su ghiaccio
La pronuncia riguarda l’impugnazione proposta dall’International Skating Union (ISU) avverso la sentenza del Tribunale che aveva solo parzialmente annullato la decisione della Commissione del 2017 in materia di norme ISU sull’ammissibilità degli atleti, sulla previa autorizzazione delle competizioni e sull’arbitrato. La Corte decide in Grande Sezione e affronta in modo centrale il rapporto tra autonomia regolamentare dell’associazione sportiva e applicazione dell’articolo 101 TFUE.
Parti e contesto fattuale
L’ISU è un’associazione di diritto privato con sede in Svizzera, riconosciuta dal CIO come unica federazione internazionale nel pattinaggio di figura e di velocità su ghiaccio. Essa svolge anche un’attività economica di organizzazione e commercializzazione di competizioni internazionali e dei relativi diritti. Il procedimento nasce da una denuncia dei pattinatori professionisti Tuitert e Kerstholt, sostenuta dall’EU Athletes, contro le norme ISU di previa autorizzazione e di ammissibilità.
Normativa ISU contestata
La Corte descrive due blocchi di regole:
- le norme di previa autorizzazione, che subordinano l’organizzazione di competizioni internazionali a un’autorizzazione preventiva dell’ISU, con termini e requisiti documentali, finanziari, tecnici, commerciali, sportivi ed etici;
- le norme in materia di ammissibilità, che impongono agli atleti di partecipare solo a competizioni autorizzate e prevedono sanzioni severe, fino alla squalifica perpetua o a tempo determinato, per chi partecipi a eventi non autorizzati. La versione del 2016 attenua alcuni riferimenti agli interessi economici dell’ISU, ma conserva l’impianto sanzionatorio e il meccanismo di controllo.
Procedimento dinanzi alla Commissione e al Tribunale
La Commissione ha definito il mercato rilevante come il mercato mondiale dell’organizzazione e della commercializzazione delle competizioni internazionali di pattinaggio di velocità su ghiaccio e dello sfruttamento dei diritti connessi. Ha ritenuto che l’ISU fosse un’associazione di imprese e, allo stesso tempo, un’impresa sul mercato, e ha qualificato le norme contestate come decisioni di associazione di imprese restrittive della concorrenza per oggetto e per effetto. Il Tribunale ha confermato la sanzione quanto alle norme di previa autorizzazione e di ammissibilità, ma ha annullato in parte la decisione sulle norme arbitrali.
Questioni giuridiche trattate dalla Corte
La Corte esamina:
- se il Tribunale abbia sostituito la propria valutazione a quella della Commissione;
- se le norme ISU possano essere qualificate come restrizione della concorrenza per oggetto;
- se il ragionamento fondato sulle sentenze MOTOE e Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas sia applicabile;
- se il meccanismo arbitrale TAS/Tribunale federale possa essere considerato incompatibile con il controllo effettivo delle regole di concorrenza dell’Unione.
Ragionamento della Corte sulle norme di previa autorizzazione e ammissibilità
La Corte ricorda che l’articolo 101 TFUE si applica anche allo sport quando esso costituisce un’attività economica. Solo regole specifiche adottate per motivi non economici e riguardanti esclusivamente lo sport in quanto tale restano fuori dall’ambito di applicazione del diritto della concorrenza.
Per stabilire un’infrazione per oggetto, la Corte ribadisce i criteri tradizionali:
- esame del tenore della regola;
- esame del contesto economico e giuridico;
- esame degli scopi oggettivi perseguiti. Non è necessario dimostrare gli effetti quando il comportamento presenta un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza.
Applicazione al caso ISU
La Corte approva il ragionamento del Tribunale secondo cui l’ISU, esercitando simultaneamente poteri regolamentari e un’attività economica sul medesimo mercato, si trova in una situazione di conflitto di interessi analoga a quella già considerata nelle sentenze MOTOE e Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. In tale quadro, il potere di autorizzare o vietare l’accesso al mercato dei concorrenti deve essere delimitato da criteri sostanziali chiari, trasparenti, oggettivi, non discriminatori e controllabili.
Poiché le norme ISU:
- non erano ancorate a obiettivi specifici e verificabili in modo chiaro;
- lasciavano all’ISU un potere discrezionale ampio;
- non prevedevano criteri sufficientemente oggettivi per le sanzioni;
- potevano essere usate per ostacolare l’ingresso di concorrenti e limitare nuove competizioni; la Corte conferma che esse possono essere qualificate come restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui sarebbe stato decisivo l’esame dell’applicazione concreta caso per caso o dell’intenzione soggettiva dell’ISU: per la qualificazione per oggetto rileva la struttura oggettiva della norma e il suo grado di dannosità, non l’intento soggettivo né la prova degli effetti concreti.
Ragionamento della Corte sulle norme arbitrali
La parte più innovativa della sentenza riguarda l’arbitrato. La Corte chiarisce che, quando norme sportive collegate a poteri discrezionali incidono su attività economiche, il controllo giurisdizionale deve poter raggiungere anche il rispetto degli articoli 101 e 102 TFUE, che sono norme di ordine pubblico dell’Unione.
La Corte rileva che nel caso ISU:
- il TAS è un organo arbitrale esterno all’Unione;
- il controllo ultimo dei suoi lodi è affidato al Tribunal fédéral svizzero, giudice di uno Stato terzo;
- tale giudice non può effettuare rinvii pregiudiziali ex articolo 267 TFUE;
- il controllo sugli aspetti di diritto UE, comprese le norme di concorrenza, risulta quindi inadeguato;
- gli atleti non dispongono, in pratica, di un rimedio realmente efficace per ottenere cessazione o annullamento della misura, mentre il solo risarcimento ex post non è sufficiente.
Per questo motivo la Corte censura il Tribunale per avere ritenuto legittimo, in modo troppo astratto, il sistema arbitrale in nome della specificità dello sport. La Corte afferma invece che un simile sistema è compatibile con il diritto dell’Unione solo se consente un controllo giurisdizionale effettivo sul rispetto delle norme di concorrenza e, se del caso, l’accesso alla Corte tramite rinvio pregiudiziale.
Esito dell’impugnazione e del ricorso di primo grado
La Corte:
- respinge l’impugnazione dell’ISU contro la conferma della violazione relativa alle norme di previa autorizzazione e ammissibilità;
- accoglie l’impugnazione incidentale dei pattinatori e dell’EU Athletes;
- annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva parzialmente annullato la decisione della Commissione sulle norme arbitrali;
- decide definitivamente respingendo il ricorso dell’ISU anche nella parte residua concernente le norme arbitrali.
Principi affermati
La pronuncia consolida tre principi pratici di rilievo:
- le federazioni sportive possono essere soggette all’articolo 101 TFUE quando svolgono attività economiche;
- le regole di autorizzazione e ammissibilità devono essere accompagnate da garanzie sostanziali e procedurali idonee a evitare arbitrarietà e discriminazioni;
- un arbitrato sportivo obbligatorio non può compromettere il controllo effettivo del rispetto delle norme antitrust dell’Unione, specie quando il controllo finale sia affidato a un giudice extra UE privo di accesso al rinvio pregiudiziale.
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