Corte di giustizia, Ordinanza C-54/20
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 21 dicembre 2023. — Stefano Missir Mamachi di Lusignano e Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano contro Commissione europea. — Liquidazione delle spese. — Causa C-54/20 P-DEP
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affrontato una domanda di liquidazione delle spese relativa a una controversia sulla responsabilità dell’Unione per la morte di un funzionario e sul risarcimento del danno morale ai suoi familiari. Ha rinviato al Tribunale la parte concernente le spese del primo grado, ritenendo competente quel giudice, e ha liquidato direttamente le spese della fase di impugnazione in EUR 18 000, con interessi di mora. Nel farlo, ha ribadito che sono ripetibili solo le spese indispensabili e ha applicato i criteri consolidati di valutazione equitativa.
Liquidazione delle spese ripetibili in un procedimento di impugnazione: competenza del Tribunale per le spese del primo grado e quantificazione delle spese della fase di impugnazione, con interessi di mora
La questione giuridica
Se la Corte fosse competente a liquidare le spese relative al giudizio di primo grado T‑502/16; se la domanda di liquidazione delle spese relativa alla fase di impugnazione C‑54/20 P fosse ricevibile; quali spese fossero "indispensabili" e quindi ripetibili ai sensi del regolamento di procedura; se dovessero essere riconosciuti anche gli interessi di mora e da quale data decorressero.
Principio di diritto
La Corte dichiara che la liquidazione delle spese sostenute nella causa di primo grado T‑502/16 spetta al Tribunale, non alla Corte, e rinvia quindi la causa a quel giudice per tale parte. Quanto alla fase di impugnazione C‑54/20 P, la domanda è ricevibile e le spese ripetibili vanno limitate a quelle oggettivamente indispensabili: nel caso concreto, valutate complessità, importanza della questione sull’accesso al giudice dell’Unione ex articolo 270 TFUE e lavoro effettivamente necessario, la Corte fissa equitativamente in EUR 18 000 il rimborso dovuto dalla Commissione, oltre interessi di mora al tasso BCE maggiorato di 3,5 punti dalla notifica dell’ordinanza.
Norme richiamate
- Articolo 145 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 54, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 133 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, articolo 99, paragrafo 2, lettera b)
Liquidazione delle spese ripetibili nella causa C‑54/20 P-DEP
L’ordinanza concerne una domanda di liquidazione delle spese ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura della Corte, proposta dai sigg. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano dopo la conclusione del giudizio di impugnazione nella causa C‑54/20 P. La controversia era connessa anche alla causa di primo grado T‑502/16, nella quale i ricorrenti avevano ottenuto una condanna della Commissione al risarcimento del danno morale subito a seguito del decesso del loro fratello, funzionario dell’Unione.
Fatti e svolgimento del procedimento
Nel procedimento principale, il Tribunale aveva condannato la Commissione a versare EUR 10 000 a ciascuno dei due ricorrenti. La Commissione aveva impugnato tale sentenza chiedendone l’annullamento, l’irricevibilità del ricorso di primo grado e la condanna dei ricorrenti alle spese; la Corte, con sentenza del 5 maggio 2022, aveva respinto l’impugnazione e condannato la Commissione alle spese.
Non essendo stato raggiunto un accordo tra le parti sull’importo delle spese ripetibili, i ricorrenti avevano chiesto EUR 99 380, includendo IVA, spese del procedimento di liquidazione e interessi di mora. La Commissione aveva contestato sia la ricevibilità della domanda sia l’entità richiesta, sostenendo che l’importo corretto non dovesse superare EUR 6 477.
Questioni esaminate dalla Corte
La Corte ha dovuto innanzitutto stabilire se fosse competente a liquidare anche le spese relative al procedimento di primo grado T‑502/16. In secondo luogo, ha verificato la ricevibilità della domanda limitatamente alla fase di impugnazione C‑54/20 P. Infine, ha valutato quali spese fossero "indispensabili" ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, tenendo conto della natura della controversia, della sua importanza, della difficoltà delle questioni, dell’entità del lavoro e dell’interesse economico della lite.
Normativa rilevante
La Corte richiama, tra le altre, le seguenti disposizioni:
- articolo 145 del regolamento di procedura della Corte, sulla domanda di liquidazione delle spese ripetibili;
- articolo 144, lettera b), del medesimo regolamento, che definisce le spese ripetibili come spese indispensabili, incluse quelle di viaggio, soggiorno e il compenso di agente, consulente o avvocato;
- articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, relativo all’applicabilità delle norme sul procedimento di impugnazione;
- articolo 54, secondo comma, dello Statuto della Corte, sul rinvio al Tribunale quando un ricorso rientri nella sua competenza;
- articolo 133 e articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale, che attribuiscono al Tribunale la decisione sulle spese del giudizio di primo grado e sulla loro contestazione;
- articolo 270 TFUE, nonché, per il quadro generale della tutela giurisdizionale, articoli 263, 268 e 340, secondo comma, TFUE;
- articolo 99, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, per il tasso degli interessi di mora.
Competenza: spese del primo grado e rinvio al Tribunale
Per quanto riguarda la causa T‑502/16, la Corte osserva che il giudizio di primo grado era ormai definito e che, in caso di contestazione sulle spese ripetibili, l’articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale attribuisce la competenza al Tribunale stesso. Poiché la sentenza del Tribunale era stata confermata in impugnazione, la domanda di liquidazione delle spese relative al primo grado non rientrava nella competenza della Corte. In applicazione dell’articolo 54, secondo comma, dello Statuto, la Corte rinvia quindi tale parte della causa al Tribunale.
Ricevibilità della domanda per la fase di impugnazione
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione limitatamente alla causa C‑54/20 P. Ritiene che la domanda, letta congiuntamente all’allegato A1, consenta di comprendere in modo sufficiente l’oggetto della richiesta, le attività svolte, le ore impiegate, le tariffe praticate e l’uso di assistenti giuridici. La domanda è pertanto ricevibile per la parte concernente le spese del giudizio dinanzi alla Corte.
Ragionamento della Corte sulla liquidazione delle spese
Nel merito, la Corte ricorda che il compenso dell’avvocato rientra tra le spese ripetibili solo nella misura in cui sia "indispensabile" per la causa. La Corte non liquida gli onorari effettivamente pattuiti tra cliente e difensore, ma determina l’importo recuperabile dalla parte soccombente, senza dover applicare tariffe nazionali. In assenza di disposizioni tariffarie UE, la valutazione è equitativa e tiene conto di:
- oggetto e natura della controversia;
- importanza della causa per il diritto dell’Unione;
- difficoltà delle questioni;
- lavoro richiesto agli avvocati;
- interessi economici in gioco;
- spese indispensabili connesse anche al procedimento di liquidazione.
Nel caso concreto, la Corte rileva che il procedimento di impugnazione era limitato a due questioni di diritto: la competenza dei giudici dell’Unione a conoscere della domanda di risarcimento proposta dal fratello e dalla sorella del funzionario defunto ex articolo 270 TFUE, e il rispetto dell’obbligo di motivazione del Tribunale. La seconda questione è qualificata come non particolarmente complessa, mentre la prima è ritenuta inedita, importante per l’accesso al giudice dell’Unione e per la delimitazione tra gli articoli 270, 263, 268 e 340 TFUE, e sufficientemente complessa da giustificare anche le conclusioni dell’avvocato generale.
La Corte prende atto di 159 ore di lavoro complessive indicate dai ricorrenti, ma ne riduce la rilevanza alla luce di vari fattori:
- gli avvocati dei ricorrenti conoscevano già il fascicolo perché avevano patrocinato il primo grado;
- le ore dedicate all’analisi delle conclusioni dell’avvocato generale non sono, in linea di principio, spese indispensabili nel procedimento di impugnazione;
- le ore impiegate per la comparsa di risposta, la controreplica e la risposta al quesito della Corte appaiono in parte eccessive rispetto alle sole questioni davvero controverse;
- la tariffa oraria superiore a EUR 270 richiede una valutazione rigorosa del numero di ore effettivamente indispensabili.
Decisione sul quantum e interessi di mora
Sulla base di tali elementi, la Corte fissa in via equitativa a EUR 18 000 l’importo degli onorari di avvocato oggettivamente indispensabili per il procedimento di impugnazione e per il presente procedimento di liquidazione delle spese.
La Corte riconosce inoltre gli interessi di mora, precisando che il tasso applicabile è quello della BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali, ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli interessi decorrono dalla notifica dell’ordinanza.
Dispositivo
La Corte dispone che:
- la causa C‑54/20 P-DEP è rinviata al Tribunale per la parte relativa alla liquidazione delle spese sostenute nella causa T‑502/16;
- la Commissione deve rimborsare ai ricorrenti EUR 18 000 per le spese della causa C‑54/20 P, oltre interessi di mora dalla notifica dell’ordinanza fino al pagamento.
Principi affermati
L’ordinanza ribadisce che:
- le spese ripetibili sono limitate alle spese indispensabili;
- in assenza di tariffa UE vincolante, la liquidazione è equitativa;
- nel procedimento di impugnazione contano solo le attività realmente necessarie alla luce dell’oggetto ristretto del gravame;
- la conoscenza pregressa del fascicolo da parte dei difensori incide sulla valutazione del lavoro indispensabile;
- quando la domanda riguarda le spese del primo grado dopo la conclusione del giudizio, la competenza spetta al Tribunale, non alla Corte.
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