Corte di giustizia, Sentenza C-488/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023. — GV contro Chief Appeals Officer e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articoli 21 e 45 TFUE – Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Lavoratore che ha acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante conservando al contempo la propria cittadinanza originaria – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3 – Aventi diritto – Articolo 2, punto 2, lettera d) – Familiare – Ascendenti diretti a carico di un lavoratore cittadino dell’Unione – Articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e d) – Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi – Conservazione dello status di persona a carico nello Stato membro ospitante – Articolo 14, paragrafo 2 – Mantenimento del diritto di soggiorno – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Prestazioni di assistenza sociale – Onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. — Causa C-488/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affermato che un ascendente diretto a carico di un lavoratore cittadino dell’Unione conserva il diritto di soggiorno derivato anche quando chieda una prestazione di assistenza sociale, e che lo Stato membro ospitante non può negare la prestazione o far cessare il soggiorno invocando il rischio di un onere eccessivo per il sistema sociale. La disciplina nazionale irlandese è stata ritenuta incompatibile con l’articolo 45 TFUE e con i principi di parità di trattamento e libera circolazione dei lavoratori. La Corte ha quindi dato una lettura protettiva del concetto di familiare a carico, evitando che l’accesso a un beneficio sociale diventi causa di perdita del diritto di soggiorno.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che nega un assegno di invalidità a un ascendente diretto a carico di un lavoratore cittadino dell’Unione, perché la prestazione lo renderebbe un onere eccessivo per l’assistenza sociale e farebbe cessare il suo diritto di soggiorno derivato.
La questione giuridica
Se il diritto di soggiorno derivato di un ascendente diretto a carico di un lavoratore cittadino dell’Unione persista anche dopo la richiesta di una prestazione di assistenza sociale; se la direttiva 2004/38 osti a una normativa nazionale che subordina la concessione della prestazione o la conservazione del soggiorno al fatto che il familiare non diventi a carico dell’assistenza sociale; e se tale disciplina violi la parità di trattamento del lavoratore migrante quanto ai vantaggi sociali.
Principio di diritto
L’articolo 45 TFUE, come attuato dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, in combinato disposto con gli articoli 2, punto 2, lettera d), 7, paragrafo 1, lettere a) e d), e 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, osta a una normativa nazionale che consenta di negare a un ascendente diretto già a carico di un lavoratore cittadino dell’Unione una prestazione di assistenza sociale, o di revocarne il diritto di soggiorno superiore a tre mesi, perché la prestazione farebbe venir meno la sua dipendenza dal lavoratore e lo renderebbe un onere eccessivo per l’assistenza sociale dello Stato ospitante. La concessione della prestazione non può incidere sullo status di familiare a carico né neutralizzare il diritto alla parità di trattamento del lavoratore migrante.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 21 TFUE
- Articolo 45 TFUE
- Direttiva 2004/38/CE
- Regolamento (UE) n. 492/2011
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 252 TFUE
Rinvio pregiudiziale su soggiorno derivato e prestazioni sociali per un ascendente a carico
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Court of Appeal irlandese in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti di soggiorno dei familiari e accesso a una prestazione di assistenza sociale qualificata come prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo.
Fatti e procedimento principale
GV, cittadina rumena, è madre di AC, cittadina rumena che vive e lavora in Irlanda e che ha successivamente acquisito anche la cittadinanza irlandese per naturalizzazione. GV, finanziariamente dipendente dalla figlia, ha chiesto nel 2017 l’assegno di invalidità irlandese a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.
L’assegno di invalidità è descritto come prestazione di assistenza sociale non contributiva, rientrante tra le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui al regolamento n. 883/2004. La domanda di GV è stata respinta perché, secondo l’amministrazione, ella non aveva diritto di soggiorno in Irlanda; in un successivo riesame è stato invece riconosciuto il diritto di soggiorno derivato, ma negato il diritto alla prestazione, ritenendo che il suo riconoscimento l’avrebbe resa un onere eccessivo per il sistema sociale e le avrebbe fatto perdere il soggiorno.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se il diritto di soggiorno derivato dell’ascendente diretto a carico di un lavoratore cittadino dell’Unione dipenda dal permanere della dipendenza;
- se uno Stato membro possa negare una prestazione di assistenza sociale a tale familiare quando la prestazione farebbe cessare la dipendenza dal lavoratore;
- se sia compatibile con il diritto UE subordinare l’accesso alla prestazione al fatto che il familiare non diventi un onere eccessivo per l’assistenza sociale dello Stato ospitante.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 45 TFUE e la sua attuazione tramite l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 sulla parità di trattamento e i vantaggi sociali;
- la direttiva 2004/38, in particolare gli articoli 2, punto 2, lettera d), 3, 7 e 14;
- il regolamento n. 883/2004, per qualificare l’assegno di invalidità come prestazione speciale non contributiva.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che, dopo la naturalizzazione di AC nello Stato membro ospitante, la direttiva 2004/38 non disciplina più, in linea di principio, il suo soggiorno come cittadina irlandese; tuttavia, alla luce della giurisprudenza su cittadini che hanno esercitato la libera circolazione e poi acquisito la cittadinanza dello Stato ospitante, il diritto derivante dall’articolo 45 TFUE e dalla parità di trattamento deve essere garantito anche in tale situazione.
Richiamando la sentenza Lounes, la Corte afferma che il familiare di tale lavoratore-cittadino dell’Unione può continuare a beneficiare di un diritto di soggiorno derivato e che le condizioni per ottenerlo non possono essere più rigorose di quelle previste dalla direttiva 2004/38. Richiama inoltre la giurisprudenza Reyes per precisare che la dipendenza deve esistere quando il familiare raggiunge il cittadino dell’Unione, ma chiarisce che tale precedente riguardava l’accesso iniziale al diritto di soggiorno e non la sua conservazione.
Soprattutto, la Corte interpreta l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 nel senso che il familiare conserva il diritto di soggiorno finché continua a soddisfare le condizioni dell’articolo 7, dunque finché resta a carico del lavoratore. Tuttavia, tale regola non può essere letta nel senso di consentire allo Stato membro di far dipendere il mantenimento del soggiorno dalla mancata fruizione di una prestazione sociale.
In parallelo, la Corte valorizza l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011: una prestazione di assistenza sociale riconosciuta a un ascendente a carico costituisce un vantaggio sociale del lavoratore migrante, perché la tutela del familiare a carico contribuisce all’integrazione del lavoratore nello Stato ospitante. Se la prestazione fosse negata o revocata proprio perché il familiare è a carico, si violerebbe la parità di trattamento del lavoratore migrante, in quanto ai lavoratori nazionali e ai loro familiari sarebbe riconosciuto il medesimo beneficio.
La Corte respinge quindi l’argomento secondo cui l’obiettivo di evitare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale giustifichi una disparità di trattamento: il lavoratore migrante contribuisce anch’egli al finanziamento del sistema sociale dello Stato ospitante tramite l’attività svolta e deve poterne beneficiare alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 45 TFUE, come attuato dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, in combinato disposto con gli articoli 2, punto 2, lettera d), 7, paragrafo 1, lettere a) e d), e 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, osta a una normativa nazionale che consenta di:
- negare una prestazione di assistenza sociale a un ascendente diretto già a carico di un lavoratore cittadino dell’Unione al momento della domanda;
- oppure revocargli il diritto di soggiorno superiore a tre mesi, per il solo motivo che la concessione della prestazione farebbe venir meno la sua dipendenza dal lavoratore e lo trasformerebbe in un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro.
Principio affermato
La concessione di una prestazione di assistenza sociale a un ascendente diretto a carico non può essere ostacolata dal timore che ciò faccia cessare la dipendenza dal lavoratore o determini la perdita del diritto di soggiorno: la dipendenza rilevante ai fini della direttiva 2004/38 non può essere neutralizzata da una disciplina nazionale che, in concreto, impedisca l’accesso ai vantaggi sociali garantiti al lavoratore migrante e ai suoi familiari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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