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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-511/21

Order of the General Court (Ninth Chamber) of 22 December 2023. — TB v European Union Agency for Cybersecurity. — Civil service – Members of the temporary staff – Reorganisation of ENISA – Decision to renew a fixed-term contract – Assignment to non-managerial duties – Partial annulment – Non-severability – No challengeable act – Inadmissibility. — Case T-511/21

Giurisprudenza europea62021TO0511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso di una membro del personale temporaneo di ENISA contro il rinnovo del suo contratto con assegnazione a mansioni non manageriali. Ha ritenuto che la parte contestata della modifica contrattuale non fosse scindibile dal rinnovo complessivo e che, comunque, l’atto non fosse lesivo in senso giuridico. La domanda risarcitoria è stata respinta perché strettamente collegata alla domanda di annullamento.

Impugnazione di una modifica contrattuale di rinnovo del rapporto di un membro del personale temporaneo ENISA con assegnazione a mansioni non dirigenziali: inammissibilità per inscindibilità e assenza di atto lesivo

La questione giuridica

Se la modifica contrattuale con cui ENISA ha rinnovato il contratto della ricorrente per cinque anni, assegnandola però a un posto non dirigenziale, fosse impugnabile almeno in parte; se l’assegnazione a mansioni non manageriali fosse scindibile dal rinnovo del contratto; e se, in ogni caso, tale modifica potesse essere qualificata come atto lesivo idoneo a fondare un ricorso di annullamento e, conseguentemente, una domanda risarcitoria.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che la parziale impugnazione di una modifica contrattuale è ammissibile solo se la parte contestata è scindibile dal resto dell’atto senza alterarne la sostanza; nel caso di specie, l’assegnazione della ricorrente a funzioni non dirigenziali costituiva un elemento essenziale e non separabile dal rinnovo del contratto, sicché il ricorso era inammissibile. Inoltre, la modifica contrattuale non integrava un atto lesivo ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto, poiché non incideva in modo diretto e certo sulla posizione giuridica della ricorrente né le conferiva un diritto al rinnovo in termini identici; di conseguenza, anche la domanda di risarcimento, strettamente connessa alla domanda di annullamento, è stata respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90(2) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91(1) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 2(f) del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (CEOS)
  • Articolo 8 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (CEOS)
  • Articolo 20(2)(a) della decisione del consiglio di amministrazione ENISA n. MB/2018/14
  • Articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale

Rinnovo del contratto di un membro del personale temporaneo ENISA con assegnazione a mansioni non dirigenziali

Il Tribunale dell’Unione europea, nona sezione, decide su un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da TB, membro del personale temporaneo di ENISA, contro la decisione con cui l’Agenzia ha rinnovato il suo contratto di lavoro per cinque anni assegnandola tuttavia a un posto non manageriale. La controversia nasce nel contesto della riorganizzazione interna di ENISA e della soppressione del precedente posto dirigenziale occupato dalla ricorrente.

Fatti e procedimento amministrativo

TB era stata assunta il 1° novembre 2017 come membro del personale temporaneo di grado AD 9, ai sensi dell’articolo 2(f) del CEOS, per ricoprire il posto di Head of the Finance and Procurement Unit. Dopo un periodo di malattia, era stata assegnata a un altro incarico dirigenziale, Head of the Policy Office Unit. Nel 2020 ENISA ha riorganizzato le proprie strutture, passando da sette a sei unità; il posto occupato dalla ricorrente è stato soppresso.

Il 26 febbraio 2020 il Management Board ha adottato la decisione MB/2020/5 sui principi organizzativi dell’Agenzia, richiamando il criterio di apertura per l’assegnazione di nuove funzioni tramite concorsi o mobilità interna. Successivamente, il direttore esecutivo ha comunicato alla ricorrente che il posto sarebbe stato abolito e le ha prospettato due opzioni: un contratto di un anno per un posto manageriale senza unità specifica oppure un contratto di cinque anni per un posto non manageriale, mantenendo grado e scatto.

Il 13 ottobre 2020 la ricorrente ha ricevuto un emendamento contrattuale che rinnovava il rapporto per cinque anni e la assegnava a mansioni non dirigenziali, ai sensi dell’articolo 20(2)(a) della decisione MB/2018/14. La ricorrente ha firmato con riserva il 26 ottobre 2020, ha presentato reclamo ai sensi dell’articolo 90(2) dello Statuto e, dopo il rigetto del reclamo da parte del Management Board il 12 maggio 2021, ha adito il Tribunale chiedendo anche il risarcimento dei danni materiali e morali.

Oggetto del ricorso e delimitazione della controversia

Il Tribunale osserva che il rigetto del reclamo non ha portata autonoma, ma si limita a confermare l’atto originario e a precisarne la motivazione. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza costante, il ricorso deve intendersi diretto solo contro la decisione contestata, cioè l’emendamento contrattuale.

Valutazione sulla parziale annullabilità dell’atto

Il primo nodo riguarda la possibilità di ottenere l’annullamento solo della parte dell’emendamento che assegna la ricorrente a funzioni non manageriali. Il Tribunale richiama il principio secondo cui la parziale annullabilità è ammessa solo se la parte impugnata è scindibile dal resto dell’atto senza modificarne la sostanza. La scindibilità va valutata in concreto, considerando la portata degli elementi impugnati e l’effetto che il loro annullamento avrebbe sul contenuto complessivo della decisione.

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la descrizione delle successive mansioni della ricorrente all’interno di ENISA costituisca un elemento essenziale del contratto, perché il rapporto era a tempo determinato e i posti ricoperti erano posti specifici, prima dirigenziali e poi non dirigenziali. Il contesto della riorganizzazione dell’Agenzia conferma tale conclusione: il posto dirigenziale era stato soppresso e, al momento dell’emendamento, le procedure per eventuali nuovi posti equivalenti non erano ancora concluse. Di conseguenza, l’assegnazione a mansioni non manageriali non era separabile dal rinnovo stesso del contratto.

Poiché il Tribunale è stato investito solo di una domanda di annullamento parziale, non può dichiarare nullo l’intero emendamento senza eccedere i limiti del petitum. Da ciò discende l’inammissibilità della domanda di annullamento.

Assenza di un atto lesivo impugnabile

Il Tribunale aggiunge, in via subordinata, che anche l’impugnazione dell’emendamento nella sua interezza sarebbe inammissibile perché l’atto non costituisce un atto lesivo per la ricorrente. Perché un ricorso di annullamento sia ricevibile nel contesto del rapporto di lavoro con un’istituzione o agenzia dell’Unione, è necessario che vi sia un atto che incida direttamente sulla posizione giuridica del dipendente.

Il Tribunale ricorda che le misure di mera organizzazione interna non sono di regola impugnabili, salvo che incidano sulla posizione giuridica, sulla corrispondenza tra grado e posto o su interessi non materiali e prospettive future. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui il personale temporaneo a tempo determinato non ha, in linea di principio, un diritto alla proroga del contratto; il rinnovo è solo una possibilità rimessa all’interesse del servizio e alla discrezionalità dell’amministrazione.

Nel caso concreto, l’emendamento non modificava grado o scatto della ricorrente. L’eventuale perdita dell’indennità di funzione dirigenziale non derivava in modo diretto e certo dall’emendamento, ma dalla successiva cessazione del rapporto per dimissioni intervenute prima della data in cui l’indennità sarebbe stata pagata. Inoltre, non è stato dimostrato un pregiudizio autonomo agli interessi non materiali o alle prospettive professionali, tanto più che l’emendamento prevedeva espressamente la possibilità per ENISA di offrire in futuro un nuovo posto manageriale mediante nuova procedura di selezione.

Per questi motivi, l’atto non procurava alcun vantaggio all’azione e non poteva essere qualificato come atto lesivo ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto.

Domanda di risarcimento

La domanda di risarcimento, relativa al pagamento dell’indennità di funzione e a un danno morale di EUR 2 000, è respinta perché strettamente connessa alla domanda di annullamento. Il Tribunale applica il principio secondo cui una domanda risarcitoria fondata sugli stessi vizi dedotti a sostegno dell’annullamento va respinta se quest’ultima è stata dichiarata inammissibile o infondata.

Decisione

Il Tribunale dichiara il ricorso integralmente inammissibile e condanna TB alle spese.

Principi affermati

Il provvedimento ribadisce tre regole utili in materia di pubblico impiego UE:

  • la parziale annullabilità richiede la scindibilità della parte impugnata senza alterazione della sostanza dell’atto;
  • il rinnovo di un contratto a termine del personale temporaneo non costituisce, di per sé, un diritto soggettivo del dipendente;
  • le misure di riorganizzazione o riallocazione di mansioni sono impugnabili solo se incidono direttamente e concretamente sulla posizione giuridica o sugli interessi tutelati del dipendente.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego dell’unione europeapersonale temporaneoinammissibilità del ricorsoatti lesivi e interesse ad agirerisarcimento del danno

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