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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-333/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023. — European Superleague Company, S.L. contro Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) e Fédération internationale de football association (FIFA). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Mercato interno – Regolamenti istituiti da associazioni sportive internazionali – Calcio professionistico – Enti di diritto privato investiti di poteri di regolamentazione, di controllo, decisionali e sanzionatori – Norme relative all’autorizzazione preventiva di competizioni, alla partecipazione dei club calcistici e dei giocatori a dette competizioni, nonché allo sfruttamento dei diritti commerciali e mediatici relativi a dette competizioni – Esercizio parallelo di attività economiche – Organizzazione e commercializzazione di competizioni – Sfruttamento dei relativi diritti commerciali e mediatici – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione di associazione di imprese lesiva della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Giustificazione – Presupposti – Articolo 56 TFUE – Ostacoli alla libera prestazione dei servizi – Eventuale giustificazione – Presupposti – Onere della prova. — Causa C-333/21

Giurisprudenza europea62021CJ0333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha affrontato il caso "Superlega" chiarendo i limiti dell’autonomia regolatoria delle organizzazioni sportive quando esse svolgono anche attività economiche. Ha ritenuto che il sistema FIFA/UEFA di previa autorizzazione delle competizioni, accompagnato da sanzioni e privo di criteri trasparenti e oggettivi, violi gli articoli 101 e 102 TFUE. Ha inoltre precisato che la centralizzazione esclusiva dei diritti commerciali delle competizioni può essere incompatibile con il diritto UE, salvo prova rigorosa di giustificazione o esenzione, e che tali regole ostano anche alla libera prestazione dei servizi ex articolo 56 TFUE.

Concorrenza e libera prestazione dei servizi: compatibilità con gli articoli 101, 102 e 56 TFUE delle norme FIFA/UEFA sulla previa autorizzazione e sulle sanzioni per nuove competizioni calcistiche tra club, nonché sullo sfruttamento dei diritti commerciali connessi

La questione giuridica

Se le norme degli statuti FIFA e UEFA che subordinano alla previa autorizzazione la creazione di nuove competizioni calcistiche tra club, disciplinano la partecipazione di club e giocatori e prevedono sanzioni, nonché le norme sul controllo esclusivo dei diritti commerciali delle competizioni, integrino un abuso di posizione dominante o una decisione di associazione di imprese restrittiva della concorrenza ai sensi degli articoli 102 e 101 TFUE, se possano essere giustificate o esentate ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, e se ostino alla libera prestazione dei servizi ex articolo 56 TFUE.

Principio di diritto

Le norme di FIFA e UEFA che subordinano alla loro previa autorizzazione l’istituzione di nuove competizioni calcistiche tra club e controllano, con sanzioni, la partecipazione di club e giocatori, senza criteri sostanziali e procedurali trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati, costituiscono un abuso di posizione dominante ex articolo 102 TFUE e una decisione di associazione di imprese avente per oggetto di restringere la concorrenza ex articolo 101, paragrafo 1, TFUE; esse possono sfuggire al divieto solo se sia dimostrata, con argomenti ed elementi di prova convincenti, la sussistenza di tutti i requisiti dell’esenzione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE o della giustificazione oggettiva ex articolo 102 TFUE. Le norme che riservano in via esclusiva a FIFA/UEFA lo sfruttamento dei diritti delle competizioni sono invece incompatibili con gli articoli 101 e 102 TFUE se attribuiscono un monopolio di commercializzazione non giustificato. Tali norme ostano inoltre alla libera prestazione dei servizi ex articolo 56 TFUE quando non sono disciplinate da criteri e procedure idonei a evitare l’arbitrio.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 102 TFUE
  • Articolo 101, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 106 TFUE
  • Articolo 165 TFUE
  • Articolo 345 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 17
  • Statuto FIFA
  • Regolamento degli incontri internazionali della FIFA
  • Statuto UEFA

Concorrenza e autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche tra club

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de lo Mercantil de Madrid nel contesto del progetto di Superlega promosso da European Superleague Company SL contro FIFA e UEFA. La Corte è chiamata a valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione delle norme statutarie e regolamentari che subordinano alla previa autorizzazione degli organismi calcistici internazionali la creazione di nuove competizioni tra club, la partecipazione dei club e dei giocatori e lo sfruttamento dei diritti economici connessi.

Contesto fattuale e procedurale

La ESLC, società stabilita in Spagna, era stata costituita da alcuni grandi club europei per lanciare una nuova competizione internazionale di calcio professionistico, la "Superlega". Il progetto prevedeva una struttura organizzativa e finanziaria autonoma, con società dedicate alla gestione della competizione e alla commercializzazione dei diritti mediatici e commerciali, nonché un finanziamento iniziale da JP Morgan. La creazione della competizione era subordinata, tra l’altro, al riconoscimento da parte di FIFA o UEFA oppure a una tutela giudiziaria che consentisse ai club partecipanti di prendere parte alla nuova competizione senza pregiudicare l’appartenenza ai campionati e alle competizioni esistenti.

A seguito delle dichiarazioni pubbliche del 21 gennaio 2021 e del 18 aprile 2021, nelle quali FIFA, UEFA e varie federazioni e leghe annunciavano il diniego di riconoscimento della Superlega e la possibile esclusione dei club e dei giocatori coinvolti, il giudice nazionale adottava misure cautelari e sollevava sei questioni pregiudiziali. Le questioni riguardavano, in sostanza, gli articoli 101, 102, 45, 49, 56 e 63 TFUE.

Ricevibilità e ambito del rinvio

La Corte respingeva le eccezioni di irricevibilità, precisando che non le spetta controllare il rispetto delle norme processuali interne relative alla decisione di rinvio. Rilevava inoltre che la domanda conteneva un quadro fattuale e normativo sufficientemente dettagliato e che la controversia era reale, non ipotetica. La Corte delimitava anche l’oggetto della causa: nel procedimento principale non si discutevano tutte le regole sportive FIFA/UEFA, ma solo quelle relative alle competizioni internazionali tra club, alla partecipazione a tali competizioni e ai diritti economici connessi.

Applicabilità del diritto dell’Unione allo sport e ruolo dell’articolo 165 TFUE

La Corte ribadisce che lo sport rientra nel diritto UE quando costituisce un’attività economica. Le specificità dello sport possono essere prese in considerazione, ma non escludono l’applicazione delle libertà fondamentali e delle regole di concorrenza. L’articolo 165 TFUE, pur riconoscendo la dimensione sociale e educativa dello sport e la competenza di sostegno dell’Unione, non costituisce una clausola generale di deroga: non sottrae lo sport all’applicazione degli articoli 45, 49, 56, 63, 101 e 102 TFUE.

Regole di concorrenza: qualificazione delle federazioni e mercato rilevante

La Corte qualifica FIFA e UEFA come imprese nella misura in cui esercitano attività economiche di organizzazione e commercializzazione di competizioni calcistiche e di sfruttamento dei relativi diritti. Le loro norme possono inoltre costituire una decisione di associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Il mercato rilevante, come individuato dal giudice del rinvio, è quello dell’organizzazione e commercializzazione di competizioni calcistiche internazionali tra club nel territorio dell’Unione, nonché dello sfruttamento dei diritti mediatici e commerciali collegati.

Articolo 102 TFUE: abuso di posizione dominante

La Corte afferma che un’associazione che detiene una posizione dominante e che, in parallelo, svolge un’attività economica non può attribuirsi poteri discrezionali di autorizzazione e sanzione senza limiti, criteri e controlli adeguati. Nel caso di specie, le norme FIFA/UEFA sulla previa autorizzazione delle nuove competizioni e sulla partecipazione dei club e dei giocatori, in assenza di criteri sostanziali e procedure trasparenti, oggettive, non discriminatorie e proporzionate, sono idonee a impedire l’ingresso di concorrenti potenziali e quindi costituiscono un abuso di posizione dominante.

Articolo 101 TFUE: decisione di associazione di imprese avente per oggetto anticoncorrenziale

La Corte ritiene che le medesime norme integrino una decisione di associazione di imprese avente per oggetto di restringere la concorrenza. Il meccanismo di previa autorizzazione, combinato con il controllo della partecipazione e con sanzioni severe, attribuisce a FIFA e UEFA il potere di determinare unilateralmente se una competizione concorrente possa esistere e a quali condizioni, con un grado di dannosità tale da rendere superfluo l’esame degli effetti concreti.

Sanzioni minacciate o annunciate contro club e giocatori

Quanto agli annunci pubblici di sanzioni contro i club e i giocatori che avessero partecipato alla Superlega, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare autonomamente la terza questione: tali minacce rappresentano l’applicazione delle regole già giudicate incompatibili con gli articoli 101 e 102 TFUE.

Giustificazione ed esenzione: articolo 101, paragrafo 3, e giustificazione oggettiva ex articolo 102

La Corte ammette in astratto che regole sportive di autorizzazione preventiva possano essere giustificate dagli obiettivi legittimi di garantire l’integrità delle competizioni, l’equità, il merito sportivo, l’omogeneità del calendario e una redistribuzione solidale. Tuttavia, tali norme devono soddisfare tutte le condizioni cumulative dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE o della giustificazione oggettiva ex articolo 102 TFUE. In particolare, FIFA e UEFA devono dimostrare, con argomenti ed elementi di prova convincenti, incrementi di efficienza reali, beneficio per gli utenti, indispensabilità delle restrizioni e assenza di eliminazione della concorrenza effettiva. Nel caso concreto, il carattere discrezionale e non regolato del potere di autorizzazione impedisce, in linea di principio, di considerare giustificati tali comportamenti.

Diritti commerciali e audiovisivi delle competizioni

Per quanto riguarda le norme che designano FIFA e UEFA come proprietarie originarie di tutti i diritti relativi alle competizioni sotto la loro giurisdizione e riservano loro lo sfruttamento esclusivo, la Corte distingue due profili. Se tali norme si applicano solo alle competizioni organizzate dalle stesse associazioni, non ostano in sé agli articoli 101 e 102 TFUE. Se invece attribuiscono un monopolio esclusivo di commercializzazione, esse sono incompatibili con il diritto UE salvo rigorosa dimostrazione dei requisiti di esenzione o giustificazione. La Corte sottolinea che il regime di sfruttamento centralizzato può produrre effetti anticoncorrenziali sui mercati a valle dei media e della pubblicità.

Libertà di prestazione dei servizi

Tra le libertà invocate, la Corte individua come prevalente la libera prestazione dei servizi ex articolo 56 TFUE. Le norme FIFA/UEFA sono idonee a ostacolare l’accesso al mercato di operatori terzi che vogliano organizzare o commercializzare nuove competizioni calcistiche sul territorio dell’Unione. Anche qui, la giustificazione è possibile solo se le regole sono fondate su obiettivi legittimi e su criteri oggettivi, noti in anticipo, trasparenti e proporzionati. In mancanza di tali garanzie, le regole costituiscono una restrizione vietata.

Dispositivo e principi affermati

La Corte conclude che:

  • il sistema di previa autorizzazione e sanzioni di FIFA/UEFA, privo di criteri trasparenti e non discriminatori, integra un abuso di posizione dominante ex articolo 102 TFUE;
  • lo stesso sistema costituisce una decisione di associazione di imprese che ha per oggetto di impedire la concorrenza ex articolo 101, paragrafo 1, TFUE;
  • la giustificazione o l’esenzione è possibile solo con prova rigorosa di tutti i requisiti richiesti;
  • le regole sullo sfruttamento esclusivo dei diritti commerciali sono in linea di principio compatibili solo se limitate alle competizioni organizzate dalle stesse associazioni, mentre diventano incompatibili se attribuiscono un monopolio di commercializzazione ingiustificato;
  • l’articolo 56 TFUE osta a tali regole quando non sono fondate su criteri e procedure trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati.

La sentenza è di rilievo pratico per la governance dello sport professionistico, perché conferma che l’autonomia regolatoria delle federazioni sportive non può tradursi in un potere discrezionale incontrollato idoneo a escludere concorrenti e a preservare monopoli economici nel mercato delle competizioni e dei diritti media.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzadiritto dello sportlibera prestazione dei servizimercato internodiritti commerciali e audiovisivi sportivi

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