Cassazione Penale, Ordinanza n. 23344/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 13/10/2025. Nel giudizio di merito era stata affermata la responsabilità dell'imputato per riciclaggio; la sentenza impugnata aveva ritenuto, sulla base delle risultanze probatorie, che l'imputato non avesse partecipato alla fattispecie di produzione del bene/provento oggetto del reato presupposto. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per riciclaggio, lamentando la mancata valutazione del concorso nel reato presupposto. La Corte rileva però che la censura riproponeva questioni già dedotte in appello e disattese, mirando a ottenere una diversa lettura delle prove, senza individuare specifici travisamenti delle risultanze processuali. Con il secondo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma in modo generico e privo di specifico confronto con le ragioni del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già esaminate in appello e diretto a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, senza indicare decisivi travisamenti. Ha ritenuto anche il secondo motivo generico e privo di specificità, perché non si confrontava con le argomentazioni del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Poste Italiane s.p.a., liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Il ricorso riguardava il giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio; la Corte non entra nel merito della fattispecie ma afferma che le censure non erano deducibili in sede di legittimità perché volte a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato in appello.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può essere censurato in cassazione con doglianze generiche e non specificamente confrontate con la motivazione del giudice di merito.
art. 606 c.p.p.
La Corte richiama, in sostanza, i limiti del sindacato di legittimità: non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura delle prove o che manchino di specificità nel confronto con la motivazione impugnata.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di ammissibilità delle doglianze proposte.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, della sanzione in favore della Cassa delle ammende e delle spese in favore della parte civile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; occorre indicare specifici errori di diritto o decisivi travisamenti del fatto già oggetto di scrutinio di merito.
- Le doglianze che riproducono pedissequamente motivi già respinti in appello, senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili.
- La censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede specificità: non basta dedurre in modo astratto il vizio di motivazione, ma occorre confrontarsi puntualmente con le ragioni poste dal giudice di merito a base del diniego.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende e, se vi è parte civile costituita, alla rifusione delle spese di difesa della stessa.
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