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Sentenza

Sentenza n. 314/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento OTTEMPERANZA

Giustizia amministrativa202501015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 348 del 22 febbraio 2024, passata in giudicato, relativa al pagamento della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 348 del 22 febbraio 2024, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001, maturata durante i contratti a termine intercorsi con l'amministrazione, condannando il Ministero al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata l'8 aprile 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Nonostante richieste e diffide, l'amministrazione non aveva eseguito il titolo né corrisposto le somme. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma, senza contestare l'inadempimento. Il giudice ha verificato la propria competenza, il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, previa quantificazione del dovuto, anche in contraddittorio con l'interessata, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante il pagamento delle somme riconosciute, oltre agli interessi legali fino al soddisfo. Ha ritenuto ammissibile l'ottemperanza anche per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a., e ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali: giudicato, notifica del titolo e decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Per l'eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Latina/Frosinone o un suo delegato, con termine di 60 giorni decorrente dall'istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il compenso del commissario, posto a carico dell'amministrazione, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni sul danno erariale derivante dall'inadempimento.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato, compreso quello contenuto in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'azione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato; il decorso del termine costituisce presupposto di ammissibilità dell'ottemperanza.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta dalla sentenza del giudice ordinario come dovuta anche in relazione ai contratti a termine, nei limiti accertati dal titolo esecutivo.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'obbligazione gravante sulla pubblica amministrazione è rimasta ineseguita.
  • Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, l'ottemperanza presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento e il giudicato è rimasto ineseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento integrale delle somme dovute secondo il titolo, compresi gli interessi maturati fino al soddisfo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell'interessato in caso di persistente inadempimento, ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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