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Sentenza

Sentenza n. 2893/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 5778/2024 del 12/18/2024 del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della Carta Docente per gli anni scolastici 2020/21-2024/25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 31 dicembre 2024. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere al ricorrente il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta Docente, per un importo complessivo di 2.500 euro, a decorrere dall'anno scolastico 2020/21 e fino all'anno 2024/25. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, senza che fosse intervenuto alcun pagamento, neppure parziale. Ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione prodotta e le dichiarazioni del ricorrente dimostravano l'assenza di pagamenti; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e non aveva fornito indicazioni sull'adempimento. Il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di impartire all'amministrazione le prescrizioni necessarie per l'esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza pagamento, può essere azionata la tutela esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento del beneficio economico annuale da erogare tramite la Carta Docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'azione esecutiva è procedibile quando il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 senza che l'amministrazione abbia adempiuto.
  • Quando l'amministrazione, pur costituita nel giudizio di ottemperanza, non contesta l'esistenza o l'ammontare del credito e non fornisce prova di pagamenti, neppure parziali, il giudice può accertare l'inottemperanza sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • Accertata l'inottemperanza a un titolo giudiziale di pagamento, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato in un organo o dirigente dell'amministrazione finanziaria territorialmente competente, con facoltà di delega, incaricandolo di compiere gli atti necessari al pagamento entro il termine stabilito dal giudice e a spese dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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