Cassazione Penale, Sentenza n. 33727/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato l'assoluzione degli imputati dall'accusa di truffa ai danni della società Novalis Costruzioni s.r.l. Il ricorso per Cassazione articolava tre motivi (art. 606 co.1 lett. b ed e c.p.p.), tutti per vizio di motivazione e violazione di legge: (i) contraddittorietà nella valutazione sulla necessità di rinnovare l'esame del teste Mazzocchi; (ii) travisamento della prova documentale e testimoniale riguardo alla natura e agli effetti della delegazione di pagamento tra Coarco e Novalis, contestando la ricostruzione che avrebbe escluso artifici/idoneità delle false accettazioni a deviare i pagamenti; (iii) travisamento della prova rispetto all'elemento oggettivo della truffa, ossia la sussistenza di raggiri e del danno o del profitto illecito. In sostanza la parte civile sostiene che, pur essendo il pagamento dovuto, gli imputati si sarebbero inseriti nella procedura con documentazione falsificata (firma "copia-incolla" e false autorizzazioni con IBAN di loro proprietà) per ottenere pagamenti a favore di conti non legittimati, integrando gli artifici e il conseguente profitto illecito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto errate le conclusioni dei giudici di merito che avevano escluso la truffa sostenendo che, essendo il pagamento dovuto, non vi fosse artificio né danno ingiusto. La Cassazione ha osservato che la devono valutare la natura fraudolenta dell'inserimento nella procedura (firma alterata, false autorizzazioni, inserimento di un IBAN non legittimo) e che il fatto che un pagamento fosse dovuto non esclude automaticamente la truffa se il pagamento è stato deviato a soggetti non legittimati tramite inganno. Inoltre la Corte ha rilevato l'errore giuridico nel ritenere che la delegazione di pagamento producesse effetto liberatorio (pro soluto) senza la specifica accettazione espressa del creditore, e che dichiarazioni false non possano sostituire il consenso. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La Corte ha considerato i motivi di ricorso fondati incentrandoli su violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi di tale norma, essendo contestata la valutazione della prova e la motivazione dei giudici di merito
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Norma richiamata per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; indica il regime procedurale adottato (procedura scritta per il contraddittorio)
art. 8 D.L. 198/2022
Ulteriore richiamo procedurale relativo al contraddittorio scritto del ricorso (norme di coordinamento successive)
art. 1268 cod. civ.
Richiamata dalla Corte per affermare che la delegazione di pagamento produce effetto liberatorio (pro soluto) solo se espressamente accettata dal creditore cessionario; senza tale accettazione (soprattutto se simulata o falsificata) non può ritenersi che la vittima abbia perso il proprio diritto
Massime di principio
- La mera esistenza di un debito dovuto non esclude automaticamente la rilevanza penale della condotta: se il pagamento dovuto è stato ottenuto mediante artifici (firme alterate, false autorizzazioni, inserimento di IBAN non legittimi) e rivolto a soggetti non legittimati, può sussistere truffa.
- La delegazione di pagamento non produce effetto liberatorio nei confronti del creditore salvo l'espressa accettazione di quest'ultimo (art. 1268 c.c.); accettazioni simulate o basate su dichiarazioni false non possono legittimare il trasferimento a terzi non autorizzati.
- Il giudice d'appello non può ragionevolmente giustificare l'esclusione di artifici o raggiri richiamando semplicemente l'esistenza di un accordo preesistente se è provato che terzi si sono "inseriti" fraudolentemente nella procedura mediante documentazione falsificata.
- In contenziosi che coniugano aspetti penali e patrimoniali, la Cassazione può annullare la decisione di merito e rinviare la questione al giudice civile competente per la determinazione del danno e del valore, quando occorre un nuovo esame del profilo civile/indennitario.
- In casi analoghi conviene preservare e produrre prove documentali originali e acquisizioni peritali sulle firme e sulle autorizzazioni, nonché dimostrare l'assenza di un'effettiva accettazione del creditore per la delegazione, per evitare che la difesa sostenga l'assenza di danno o l'effetto liberatorio della delega.
Testo integrale
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