Sentenza n. 1567/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - del comunicato-circolare di AIFA recante "Applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti" di cui all'articolo 1, comma 324 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicato da AIFA sul proprio sito web in data 7 aprile 2025 nella parte in cui ha previsto che " Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al 66,65 % del prezzo al pubblico [in alternativa ove previsto: 58,65% nel caso di medicinali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39], in caso di erogazione nell’ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione” (doc. 1.) così illegittimamente rideterminando (al ribasso) le quote di spettanza delle aziende - della determinazione AIFA n. 549/2025 del 14.04.2025 che si risolve nell’illegittima e ingiustificata diminuzione dello 0,65% della quota di spettanza della ricorrente, nella sola parte in cui essa dà seguito all’impugnato Comunicato AIFA 3 farmaceutiche per i medicinali equivalenti; riportando, all’art. 1, la sopra menzionata dicitura (doc. 2); - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale (anche non noto). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TEVA ITALIA S.R.L. il 17\9\2025: l’annullamento e/o la declaratoria di nullità con i presenti motivi aggiunti: del parere 0001047-P-05/03/2025 dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute avente ad oggetto la "Corretta applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Rif. Nota n. 2139 del 9 gennaio 2025" (doc. 12), conosciuto il 7 agosto 2025 all'esito di accesso agli atti; della determinazione AIFA n. 744/2025 del 04.06.2025 relativa al medicinale ACIDO FOLICO TEVA (acido folico), di titolarità della ricorrente, pubblicata sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2025, tramite il metodo da ultimo seguito da AIFA del rinvio al portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia, che si risolve nell’illegittima e ingiustificata diminuzione dello 0,65% della quota di spettanza della ricorrente, nella sola parte in cui essa dà seguito all’impugnato Comunicato AIFA riportando, all’art. 1, la sopra menzionata dicitura (doc. 13); della determinazione AIFA n. 902/2025 del 25.06.2025 relativa al medicinale ATORVASTATINA TEVA (atorvastatina), di titolarità della ricorrente, pubblicata sulla G.U. n. 152 del 3 luglio 2025, tramite il metodo da ultimo seguito da AIFA del rinvio al portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia, che si risolve nell’illegittima e ingiustificata diminuzione dello 0,65% della quota di spettanza della ricorrente, nella sola parte in cui essa dà seguito all’impugnato Comunicato AIFA riportando, all’art. 1, la sopra menzionata dicitura (doc. 14); di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione-circolare AIFA e determinazioni AIFA recanti la maggiorazione della quota spettante ai grossisti, nonché il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute e successive determinazioni relative a medicinali della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il comunicato-circolare AIFA del 7 aprile 2025 e le determinazioni AIFA nn. 549/2025, 744/2025 e 902/2025, nella parte in cui hanno previsto il trasferimento dello 0,65% della quota di spettanza del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio al grossista, con conseguente riduzione della quota spettante all'azienda farmaceutica per i medicinali equivalenti. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute del 5 marzo 2025 e le ulteriori determinazioni AIFA relative a specifici medicinali, deducendo l'illegittimità e, quanto al parere, anche la nullità degli atti. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; la rinuncia è stata notificata il 7 gennaio 2026 e depositata il 9 gennaio 2026, in prossimità dell'udienza pubblica del 13 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la ricorrente dispone dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Tuttavia, la rinuncia non era stata notificata nel termine minimo di dieci giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha quindi valorizzato la dichiarazione e il comportamento processuale della ricorrente ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., desumendone la sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare la legittimità degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza
La rinuncia formale al ricorso deve essere notificata alle altre parti nel termine minimo previsto dalla disposizione; nel caso concreto tale termine non è stato rispettato.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche in assenza di una rinuncia notificata tempestivamente, il giudice può desumere dal comportamento processuale della parte la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare improcedibile il ricorso.
Massime di principio
- La parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione.
- La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; il mancato rispetto di tale termine impedisce di perfezionare la rinuncia nelle forme previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a.
- Anche quando la rinuncia non è stata notificata tempestivamente, il giudice può desumere da atti univoci e dal comportamento processuale della parte la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio in rito senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
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