Cassazione Penale, Ordinanza n. 30032/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché diretto contro motivi manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto avverso una decisione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente lamentava vizi relativi alla configurazione del reato, con specifico riferimento all'individuazione dell'atto d'ufficio, nonché doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure manifestamente infondate, osservando che la motivazione della Corte territoriale era logica, coerente e puntuale sia quanto alla sussistenza del reato sia quanto alla pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo considerato gli elementi ritenuti decisivi e le osservazioni difensive dell'interessato.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È il titolo di reato oggetto della condanna confermata; la Corte ne ribadisce la configurabilità, richiamando in particolare l'individuazione dell'atto d'ufficio come profilo decisivo della fattispecie.
art. 62-bis c.p.
La Corte considera corretta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che il giudice di merito abbia valorizzato in modo adeguato gli elementi decisivi e le specifiche difese dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, pur formalmente riferite a vizi di motivazione o di diritto, si risolvano in contestazioni manifestamente infondate della ricostruzione operata dal giudice di merito.
- La configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede che la motivazione individui con chiarezza l'atto d'ufficio cui l'azione si è opposta; una motivazione logica e coerente su tale punto è sufficiente a reggere la decisione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi e prenda in considerazione le deduzioni difensive dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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