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Sentenza

Sentenza n. 5478/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione II) n. 495 del 3 giugno 2024

Giustizia amministrativa202407083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni della Giunta comunale di Albino n. 35/2021, recante approvazione del masterplan della località Piazzo, e n. 381/2022, recante revoca degli atti relativi al precedente progetto viario e chiusura della procedura fondata sull’atto unilaterale d’obbligo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato le deliberazioni comunali deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento, violazione dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e violazione dell’art. 7 della medesima legge. Sosteneva che l’atto unilaterale d’obbligo da lui presentato e accettato dal Comune avesse dato luogo a un accordo amministrativo vincolante, idoneo a condizionare le successive scelte urbanistiche comunali, e che il masterplan avesse illegittimamente contraddetto tale accordo senza un rituale scioglimento del vincolo negoziale. Contestava inoltre la rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta nel masterplan, lamentando l’omessa indicazione di sentieri storici e di una strada forestale, nonché l’irragionevole conservazione di una servitù di passaggio pubblico sui terreni di sua proprietà, a fronte della sdemanializzazione o della rinuncia ad altri percorsi. Il Comune, con appello incidentale, ha dedotto il difetto di legittimazione e di interesse del ricorrente, la tardività dei motivi aggiunti contro la deliberazione n. 381/2022 e, subordinatamente, l’impossibilità sopravvenuta della condizione dell’accordo, il relativo scioglimento e la legittimità dell’esercizio dello ius poenitendi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello principale e ha respinto in parte, dichiarando per il resto inammissibile, l’appello incidentale del Comune. Ha ritenuto decisiva la qualificazione dell’intesa già operata dalla sentenza del TAR n. 962/2022, passata in giudicato, come contratto sottoposto a condizione sospensiva potestativa non meramente potestativa, consistente nel riconoscimento da parte dell’Amministrazione dell’assenza di diritti pubblici di transito sulla proprietà privata. L’approvazione del nuovo masterplan, contenente previsioni incompatibili con il progetto precedente, è stata interpretata come legittimo esercizio della discrezionalità pianificatoria comunale e come definitivo superamento del precedente progetto, determinato dall’inefficacia dell’intesa condizionata. La deliberazione n. 381/2022 ha quindi formalizzato l’eliminazione di un’opzione progettuale ormai priva di effetti, senza violare l’art. 11 della legge n. 241/1990 né l’accordo precedente. Il masterplan è stato qualificato non come mera rappresentazione dello stato di fatto, ma come atto pianificatorio volto a individuare e definire opere e percorsi di interesse pubblico; pertanto, le differenze cartografiche rispetto al progetto originario non integravano di per sé travisamento dei fatti. Le censure di sviamento, disparità di trattamento e illogicità sono state ritenute generiche e non provate. Il giudice ha inoltre ribadito che le scelte urbanistiche, anche tecniche, non sono sostituibili dal giudizio di opportunità del privato e sono sindacabili solo in presenza di errori palesi, manifeste incongruenze o illogicità, non riscontrate nel caso concreto. Sono state respinte le eccezioni comunali di difetto di legittimazione e interesse, riconoscendo al proprietario una posizione differenziata e un interesse attuale, nonché l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti, poiché la deliberazione n. 381/2022 avrebbe dovuto essergli comunicata individualmente e doveva ritenersi conosciuta nel contenuto essenziale solo dal deposito in giudizio. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 l. 241/1990

    L’accordo amministrativo non impedisce all’amministrazione di esercitare la propria discrezionalità pianificatoria quando l’intesa, per effetto della condizione sospensiva prevista e non verificatasi, sia divenuta inefficace; nel caso concreto non è stata ravvisata violazione della norma.

  • art. 7 l. 241/1990

    La dedotta violazione delle garanzie partecipative non è stata accolta; la sentenza non sviluppa una distinta motivazione di accoglimento o di rigetto oltre alla reiezione complessiva delle censure.

  • art. 41 delle NTA al Piano delle regole del PGT

    La disposizione consente allo schema urbanistico strategico di valorizzare sentieri esistenti e di prevedere nuovi percorsi per migliorare la mobilità dolce dell’area, confermando la natura pianificatoria e discrezionale del masterplan.

Massime di principio

  • Quando un’intesa amministrativa è qualificata con giudicato come contratto sottoposto a condizione sospensiva potestativa non meramente potestativa, l’amministrazione può adottare una successiva scelta pianificatoria incompatibile con il progetto oggetto dell’intesa, qualora tale scelta determini il mancato avveramento della condizione e il definitivo superamento dell’opzione progettuale precedente.
  • Un accordo amministrativo inefficace per il mancato avveramento della condizione sospensiva non vincola le successive scelte urbanistiche dell’amministrazione e non rende illegittimo il nuovo strumento pianificatorio per il solo fatto della sua incompatibilità con il progetto precedente.
  • Un masterplan previsto dalla disciplina urbanistica può costituire esso stesso un atto di pianificazione, non una mera fotografia dello stato di fatto; le differenze tra la rappresentazione dei percorsi esistenti e le direttrici individuate nel nuovo progetto non integrano automaticamente travisamento dei fatti, soprattutto quando il piano ridefinisca e riperimetri le aree e preveda anche nuovi percorsi.
  • Le scelte urbanistiche, comprese quelle caratterizzate da discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di errori palesi, manifeste incongruenze o illogicità; il privato non può sostituire le proprie valutazioni di opportunità o i propri interessi alle determinazioni dell’amministrazione competente.
  • Il destinatario individualmente inciso da una deliberazione comunale che revoca l’accettazione di un assetto di interessi da lui proposto conserva legittimazione e interesse attuale a impugnarla; in assenza di comunicazione individuale, il termine per impugnare decorre dalla conoscenza effettiva del contenuto essenziale dell’atto, riconducibile anche al suo deposito nel giudizio.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeAccordi e attività consensualeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrere

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