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Sentenza

Sentenza n. 6660/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 6167/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto l'impugnazione del bando e degli atti della procedura selettiva per l'assunzione di 105 LSU di categoria C, nonché dell'esclusione dell'appellante e della graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava la legittimità della riserva di partecipazione alla procedura Ripam ai soli LSU attivi presso gli uffici regionali della Protezione Civile e del Genio Civile, sostenendo di appartenere alla medesima platea storica e di avere maturato, dal 1996 al 2014, una significativa esperienza presso il Genio Civile di Avellino nella prevenzione del rischio sismico. Deduceva violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 3, commi 1 e 2, della l.r. Campania n. 12/2017 e dell'art. 1, comma 446, l. n. 145/2018, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, travisamento e sviamento. Sosteneva inoltre che il TAR avesse omesso di esaminare fatti decisivi relativi alla continuità del progetto originario di Protezione Civile, che l'esperienza pregressa dovesse essere valorizzata ai fini della stabilizzazione, che la propria invalidità civile imponesse il rispetto della quota di riserva prevista dalla l. n. 68/1999, che la sospensione delle attività LSU durante l'emergenza Covid rendesse inesigibile il requisito dell'utilizzazione in servizio alla data del 21 dicembre 2020, e che l'applicazione di requisiti ulteriori nella fase orale avesse leso il legittimo affidamento e la buona fede. Deduceva altresì disparità di trattamento rispetto ad altro LSU riammesso e stabilizzato, frattura tra la disciplina della prova scritta nazionale e quella della prova orale regionale, violazione del principio di effettività della partecipazione e illegittimità della condanna al contributo unificato. La Regione eccepiva l'inammissibilità della documentazione prodotta per la prima volta in appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.a., la documentazione prodotta per la prima volta in appello, non essendo stata dimostrata l'impossibilità incolpevole di produrla in primo grado; ha comunque rilevato che tale documentazione, anche se esaminata, avrebbe confermato l'assegnazione dell'appellante, dal 16 giugno 2014, presso uffici regionali competenti per formazione, lavoro e politiche giovanili, e non presso la Protezione Civile o il Genio Civile. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima la riserva della procedura agli LSU attivi presso gli uffici della Protezione Civile e del Genio Civile, poiché fondata sulla specifica esperienza professionale richiesta in relazione ai posti da ricoprire, sulle esigenze assunzionali individuate negli atti di programmazione del fabbisogno e sulle necessità connesse all'emergenza epidemiologica. La riserva non realizza quindi una disparità arbitraria tra LSU, ma valorizza esperienze professionali differenziate coerenti con le funzioni da coprire. L'esperienza maturata dall'appellante fino al 2014 nella prevenzione del rischio sismico non è stata ritenuta sufficiente, poiché alla data di scadenza del bando egli non risultava assegnato agli uffici della Protezione Civile o del Genio Civile, requisito previsto dalla procedura. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui l'inserimento in un unico progetto regionale avrebbe escluso la rilevanza delle mansioni concretamente svolte. Il motivo relativo alla quota di riserva per invalidità civile è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in appello. Sono stati dichiarati improcedibili per carenza di interesse i motivi concernenti sospensione Covid, legittimo affidamento, distinzione tra prova scritta e prova orale e partecipazione, poiché l'appellante era comunque privo del requisito di ammissione alla procedura. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sulla disparità di trattamento rispetto ad altro LSU, anch'esso nuovo in appello. Infine, la censura sul contributo unificato è stata respinta, poiché l'esenzione avrebbe richiesto una preventiva istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che non risultava presentata. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    Nel giudizio di appello non possono essere proposti nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

    Il divieto di nova preclude la produzione in appello di documenti non depositati in primo grado quando l'appellante non dimostri l'impossibilità incolpevole di produrli tempestivamente; la stessa preclusione impedisce l'introduzione di censure nuove che amplino la causa petendi.

  • art. 1, comma 446, lett. c), l. n. 145/2018

    espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per le quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego

    La procedura riservata di stabilizzazione può valorizzare la specifica esperienza professionale effettivamente maturata dai LSU in relazione ai profili e alle esigenze di personale individuati dall'amministrazione.

  • art. 3, commi 1 e 2, l.r. Campania n. 12/2017

    La disposizione è richiamata quale base regionale della disciplina delle professionalità dei LSU, ma non è interpretata autonomamente oltre alla conferma della legittimità della valorizzazione delle specifiche esperienze maturate.

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002

    La soglia reddituale per il patrocinio a spese dello Stato non determina automaticamente l'esenzione dal contributo unificato in assenza della presentazione di una specifica istanza di ammissione.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    I principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento non impediscono una riserva selettiva fondata su specifiche esperienze professionali e su documentate esigenze organizzative e assunzionali dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure riservate di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, è legittimo limitare la partecipazione ai lavoratori che abbiano maturato la specifica esperienza professionale coerente con i profili da ricoprire e che risultino assegnati, alla data prevista dal bando, agli uffici cui si riferisce il fabbisogno assunzionale.
  • La diversa valorizzazione delle esperienze professionali concretamente maturate dai lavoratori socialmente utili non viola il principio di uguaglianza quando la distinzione è giustificata dalle funzioni da svolgere, dagli atti di programmazione del fabbisogno e da specifiche esigenze organizzative dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di appello, la produzione di documenti nuovi è ammissibile soltanto se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa a essa non imputabile; in mancanza, il documento deve essere dichiarato inammissibile.
  • Nel processo amministrativo è inammissibile il motivo introdotto per la prima volta in appello quando ampli il thema decidendum e la causa petendi delimitati dagli atti introduttivi del giudizio di primo grado.
  • Le censure relative ad altri requisiti o fasi della procedura diventano improcedibili per carenza di interesse quando il ricorrente è comunque privo del requisito preliminare di partecipazione alla procedura selettiva.
  • L'accesso all'esenzione dal contributo unificato per ragioni reddituali richiede la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la mera allegazione del reddito insufficiente non è, di per sé, idonea a escludere l'obbligo contributivo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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