Cassazione Penale, Sentenza n. 22670/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato la nullità del decreto penale di condanna per omessa traduzione nella lingua madre degli imputati (arabo e bangladese) e aveva ordinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la redazione di un nuovo decreto penale nella lingua madre. Il Procuratore ha impugnato per cassazione sostenendo che tale restituzione era abnorme: dopo l'opposizione al decreto penale il giudizio deve proseguire davanti al giudice del dibattimento (con fissazione dell'udienza dibattimentale o altri riti previsti) e non si può regredire illegittimamente alla fase delle indagini preliminari; la mancata traduzione doveva essere sanata mediante nomina dell'interprete e, se necessario, rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento, non con la restituzione degli atti al PM che modifica l'esercizio dell'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, qualificando l'ordinanza del giudice del dibattimento come atto 'abnorme' che aveva determinato un'indebita regressione del procedimento. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omessa traduzione del decreto, una volta proposta opposizione, determina una nullità intermedia sanabile con la comparizione o con la rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento, senza restituzione degli atti al PM. Ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
La disposizione riguarda la traduzione degli atti fondamentali del processo; la Corte interpreta estensivamente la norma (anche in seguito a pronunciamento Corte Cost.) includendo tra gli atti da tradurre il decreto che dispone il giudizio immediato e atti fondamentali come il decreto penale quando rilevante per la posizione dell'imputato straniero
art. 461 cod. proc. pen.
Regola gli effetti dell'opposizione al decreto penale: l'opposizione abilita l'imputato a chiedere il giudizio immediato, abbreviato o il patteggiamento; dopo opposizione il decreto perde efficacia di condanna anticipata e diventa presupposto per l'introduzione del giudizio
art. 456 cod. proc. pen.
art. 456, commi 1, 3 e 5 c.p.p.
Indica la procedura seguita dopo l'opposizione (fissazione dell'udienza dibattimentale) e mostra che, una volta proposta opposizione, il processo deve proseguire davanti al giudice del dibattimento
art. 464 cod. proc. pen.
Il decreto penale revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica della rituale instaurazione del giudizio; sottolinea l'autonomia del giudizio successivo all'opposizione
art. 444 cod. proc. pen.
Norma richiamata come alternativa procedurale (applicazione della pena su richiesta) prevista dall'art. 461 come possibile opzione dell'imputato in sede di opposizione
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio di ragionevole durata del processo: atti che provocano indebite regressioni e stasi del procedimento possono contrastare tale principio
Massime di principio
- L'omessa traduzione di un atto fondamentale (es. decreto di giudizio immediato o decreto penale) nei confronti di imputati che non conoscono la lingua italiana genera una nullità intermedia che può essere sanata dalla comparizione o mediante rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento, senza automatica restituzione degli atti al pubblico ministero.
- Dopo l'opposizione a decreto penale, il procedimento non retrocede alla fase delle indagini preliminari: il decreto perde efficacia di condanna e il giudizio prosegue autonomamente davanti al giudice del dibattimento secondo gli articoli 456 e 464 c.p.p.
- La nomina tempestiva di un interprete e/o la rinnovazione della citazione nella lingua conosciuta dall'imputato è il rimedio corretto per tutelare il diritto di difesa linguistica, non la restituzione degli atti al PM quando il giudizio è già stato introdotto a seguito di opposizione.
- Un provvedimento che determini un'indebita regressione del procedimento può essere qualificato come atto abnorme ed è immediatamente impugnabile in Cassazione.
- In casi analoghi valutare sempre: (a) se è stata proposta opposizione al decreto penale; (b) se l'imputato è comparso o ha avuto l'interprete; (c) se l'omessa traduzione ha realmente pregiudicato il diritto di difesa — da ciò dipende se sanare il vizio mediante comparizione/interpretariato o procedere con rinnovazione della citazione
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