Ordinanza n. 39/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 17/2026, resa tra le parti, pubblicata il 14 gennaio 2026, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2299/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva respinto la domanda di sospensione del decreto assessoriale di determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l'assistenza specialistica privata per il 2025, limitatamente alla clausola di salvaguardia dell'articolo 10 dello schema contrattuale
Esito
Favorevole al ricorrente (strutture sanitarie accreditate)
Prevale il privato
La controversia
Le strutture sanitarie accreditate hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva rigettato la domanda di sospensione, in parte qua, del decreto dell'Assessore regionale della Salute n. 845 del 1° agosto 2025, relativo alla determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2025, e dei relativi allegati e atti presupposti. La censura cautelare riguardava in particolare l'articolo 10 dello schema di contratto, rubricato clausola di salvaguardia, che subordinava la sottoscrizione contrattuale alla rinuncia alle azioni e impugnazioni già intraprese o instaurabili contro i provvedimenti presupposti, collegati o relativi ai tetti di spesa e alle tariffe. Le appellanti hanno dedotto l'illegittimità della clausola per incompatibilità con il diritto costituzionalmente garantito alla tutela giurisdizionale e con l'ordine pubblico negoziale. Hanno inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dall'alternativa tra la sottoscrizione della clausola e l'interruzione della remunerazione, con conseguente sospensione dell'accreditamento.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello cautelare limitatamente all'articolo 10 dello schema di contratto allegato al decreto assessoriale, riformando l'ordinanza cautelare del TAR. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha richiamato la precedente tutela cautelare monocratica e la propria pronuncia n. 650 del 2025, ritenendo prima facie incompatibili con il diritto costituzionale alla piena tutela giurisdizionale le clausole che impongono al privato la rinuncia preventiva o successiva alle azioni e impugnazioni contro gli atti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e degli atti collegati o presupposti. Tali clausole risultano inoltre prima facie contrarie all'ordine pubblico negoziale; la pronuncia richiamata aveva affermato la nullità della clausola per contrarietà a norme imperative, con riferimento all'articolo 1462 c.c., e per indeterminatezza dell'oggetto. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché, in assenza della misura cautelare, le strutture si sarebbero trovate a scegliere tra la perdita della remunerazione e la sospensione dell'accreditamento, da un lato, e la sottoscrizione di una clausola ritenuta contraria all'ordine pubblico negoziale, dall'altro. Il giudizio di merito è stato sollecitamente rimesso al TAR ai sensi dell'articolo 55, comma 10, c.p.a. L'Assessorato è stato condannato alle spese del giudizio cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del TAR.
art. 1462 c.c.
È richiamato, nella precedente pronuncia del CGARS, quale norma imperativa incompatibile con clausole che comportino la rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Impone la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito dopo la decisione cautelare.
Massime di principio
- Una clausola inserita in un contratto con strutture sanitarie accreditate, che imponga la rinuncia preventiva o successiva alle azioni e impugnazioni contro gli atti amministrativi relativi ai tetti di spesa, alle tariffe o agli atti collegati e presupposti, è prima facie incompatibile con il diritto costituzionalmente garantito alla piena tutela giurisdizionale.
- La clausola contrattuale che imponga una rinuncia generalizzata alla tutela giurisdizionale contro una pluralità indeterminata di provvedimenti amministrativi può risultare contraria all'ordine pubblico negoziale e, secondo il precedente richiamato, nulla per contrarietà a norme imperative e per indeterminatezza dell'oggetto.
- Sussiste il periculum in mora quando la mancata sospensione di una clausola di salvaguardia costringa la struttura sanitaria accreditata a scegliere tra la sottoscrizione di una clausola prima facie lesiva del diritto di difesa e la perdita della remunerazione o la sospensione dell'accreditamento.
- In sede cautelare d'appello, la tutela può essere accolta limitatamente alla clausola ritenuta illegittima, senza estendersi agli ulteriori contenuti del provvedimento amministrativo quando il fumus e il periculum siano ravvisati soltanto rispetto a quella specifica parte.
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