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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24050/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento per imposta unica sulle scommesse relativi alle annualità 2012 e 2013. In primo grado i ricorsi erano stati accolti, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto gli appelli dell'Agenzia. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi: due pregiudiziali, uno preliminare e quattro di merito. Hanno sostenuto, in sintesi: l'erronea equiparazione tra gioco lecito e illecito ai fini dell'imposta; la violazione del diritto UE e la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la nullità per mancanza di specificità dei motivi di appello; l'erronea individuazione del presupposto soggettivo dell'imposta; l'erronea individuazione del presupposto territoriale; la violazione dei principi UE di non discriminazione e legittimo affidamento; l'inapplicabilità delle sanzioni per asserita obiettiva incertezza normativa. La Corte ha ritenuto infondate le censure, richiamando la disciplina dell'imposta unica, la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e la sentenza della Corte di giustizia C-788/18, escludendo sia la necessità di un ulteriore rinvio pregiudiziale sia la dedotta discriminazione, e affermando che per le annualità 2012-2013 la soggettività passiva e la debenza del tributo erano ormai chiare, con conseguente irrilevanza dell'esimente per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha disatteso l'istanza di trattazione in pubblica udienza e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha ritenuto infondato il motivo preliminare sulla specificità dell'appello, richiamando l'interpretazione restrittiva della relativa inammissibilità nel processo tributario. Ha poi respinto congiuntamente i motivi relativi a soggettività passiva, territorialità, asserita violazione del diritto UE e legittimo affidamento, osservando che la normativa italiana sull'imposta unica sulle scommesse, come interpretata autenticamente e scrutinata dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia, si applica anche agli operatori che raccolgono scommesse per conto di bookmaker privi di concessione, senza discriminazioni in base alla sede dell'operatore. Ha inoltre escluso l'esimente delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, rilevando che tale incertezza poteva forse porsi per i periodi antecedenti al 2011, ma non per il 2012-2013, quando il quadro era ormai definito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione delle previste conseguenze sanzionatorie processuali.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La richiesta di definizione anticipata e la trattazione camerale sono state ritenute compatibili con la decisione della causa, in presenza di principi di diritto consolidati.

  • art. 267 TFUE

    È stato negato il rinvio pregiudiziale perché la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale, in particolare dalla sentenza C-788/18.

  • art. 56 TFUE

    Le imposte sui giochi d'azzardo non sono armonizzate; la libertà di prestazione dei servizi è il parametro unionale rilevante, ma le restrizioni possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale se proporzionate.

  • art. 57 TFUE

    Richiamato nel tentativo di sollevare il rinvio pregiudiziale, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 52 TFUE

    Richiamato nel tentativo di sollevare il rinvio pregiudiziale, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è sanzione da interpretare restrittivamente; basta che dall'atto emerga la volontà di contestare la decisione di primo grado.

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    Individua i soggetti passivi dell'imposta unica sulle scommesse; interpretato nel senso di ricomprendere chiunque gestisca, anche per conto terzi e anche senza concessione, concorsi pronostici o scommesse.

  • art. 1, comma 64, L. 220/2010

    Esplicita le finalità di interesse generale della disciplina del gioco, tra cui tutela dei consumatori, ordine pubblico, contrasto al gioco minorile, alla criminalità organizzata e all'evasione/elusione fiscale.

  • art. 1, comma 66, L. 220/2010

    È norma di interpretazione autentica: stabilisce che l'imposta è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che il soggetto passivo è chi gestisce le scommesse per conto proprio o di terzi; in tal caso il soggetto per conto del quale si agisce è obbligato in solido.

  • art. 1, comma 66, lett. a), L. 220/2010

    Conferma che l'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta avvenga senza concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010

    Chiarisce la soggettività passiva anche del soggetto che gestisce scommesse per conto terzi, con solidarietà del bookmaker per imposta e sanzioni.

  • art. 4, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. 504/1998

    Richiamato come criterio di commisurazione dell'aliquota e del movimento netto, applicabile a tutti i soggetti che svolgono raccolta di scommesse.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per l'inapplicabilità delle sanzioni, ma la Corte ha negato l'obiettiva incertezza normativa nel periodo 2012-2013.

  • art. 5, comma 1, l. 472/1997

    Richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti dell'incertezza normativa oggettiva.

  • art. 6, comma 2, l. 472/1997

    Richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti dell'incertezza normativa oggettiva.

  • art. 10, comma 4, l. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente per l'affidamento e le sanzioni; la Corte ha negato la violazione del legittimo affidamento per le annualità successive al 2010.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha fatto applicazione delle conseguenze sanzionatorie processuali previste dalla norma.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il difetto di specificità dei motivi di appello non determina inammissibilità se dall'atto risulta comunque la volontà di contestare la decisione di primo grado; la relativa sanzione va interpretata restrittivamente.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo non è soltanto il concessionario, ma anche chi gestisce o raccoglie scommesse per conto di terzi, persino in assenza di concessione, quando la norma interpretativa autentica lo preveda espressamente.
  • L'attività rilevante ai fini impositivi è quella di organizzazione e raccolta delle scommesse, svolta nel territorio nazionale con ricezione, registrazione e trasmissione delle giocate, non necessariamente la sola conclusione formale del contratto con il bookmaker.
  • La soggettività passiva del ricevitore e la responsabilità solidale del bookmaker o del soggetto per conto del quale opera rendono compatibile il tributo con il principio di capacità contributiva, perché il carico fiscale può essere traslato mediante la disciplina delle commissioni.
  • In assenza di armonizzazione unionale dei giochi d'azzardo, gli Stati membri possono prevedere restrizioni giustificate da esigenze di tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto alla criminalità, purché rispettino la proporzionalità.
  • Non sussiste discriminazione vietata dal diritto UE quando l'imposta si applica indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale, a prescindere dalla sede dello stabilimento o dal fatto che l'operatore sia estero.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa tributaria non opera quando, per l'annualità d'imposta considerata, la disciplina interpretativa e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità hanno già chiarito in modo stabile il regime applicabile.
  • Il legittimo affidamento non è vulnerato rispetto a periodi d'imposta successivi alla norma interpretativa, quando gli operatori possono conoscere la nuova configurazione legale del rapporto e adeguare conseguentemente l'assetto negoziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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